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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2003, n. 284

Regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole e comparativa.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7-11-2003
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 7-11-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante  disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Vista la direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984,
in   materia   di  pubblicita'  ingannevole,  come  modificata  dalla
direttiva  97/55/CE  del  Parlamento  e  del Consiglio, del 6 ottobre
1997, al fine di includervi la pubblicita' comparativa;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee,  e  in  particolare l'articolo 41, il quale
prevede   i  criteri  di  delega  per  l'attuazione  della  direttiva
84/450/CEE in materia di pubblicita' ingannevole;
  Vista  la  legge  5 febbraio  1999, n. 25, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita' europee, e in particolare gli articoli 1 e 2, i quali
prevedono  i  criteri  di  delega  per  l'attuazione  della direttiva
97/55/CE;
  Visto   il   decreto  legislativo  25 gennaio  1992,  n.  74,  come
modificato  dal  decreto  legislativo  25 febbraio  2000,  n.  67, di
attuazione   della  direttiva  97/55/CE  al  fine  di  includervi  la
pubblicita'  comparativa ed in particolare l'articolo 7, comma 8, che
prescrive,  anche  per  la  pubblicita' comparativa, che la procedura
istruttoria  e'  stabilita  con  regolamento  da  emanarsi  ai  sensi
dell'articolo  17,  comma  1,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, in
modo  da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti
e la verbalizzazione;
  Ritenuto   di  dover  adeguare  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   10  ottobre  1996,  n.  627,  concernente  le  procedure
istruttorie   relative   all'applicazione   del  decreto  legislativo
25 gennaio  1992,  n.  74,  a  seguito delle modifiche introdotte dal
decreto  legislativo  25  febbraio  2000,  n. 67, di attuazione della
direttiva 97/55/CE, al fine di includervi la pubblicita' comparativa;
  Ritenuto  altresi',  di  dover  apportare al decreto del Presidente
della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 627, ulteriori modifiche dirette
a  migliorare la trasparenza delle procedure adottate ed a rafforzare
i diritti di difesa delle parti del procedimento;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 maggio 2002;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2003;
  Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intende:
    a) per  decreto  legislativo,  il  decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 74, e successive modificazioni;
    b) per  Autorita',  l'Autorita'  garante  della concorrenza e del
mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il  testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          e' il seguente:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica  previa  deliberazione  del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (lettera soppressa).
              2. Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge previsto dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri  possono essere
          adottati  con  decreti  interministeriali ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazioni per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
              - Il  testo  dell'art. 41 della legge 29 dicembre 1990,
          n.   428,   recante:  «Disposizioni  per  l'adempimento  di
          obblighi   derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita'  europee  (legge comunitaria per il 1990)», e' il
          seguente:
              «Art.   41   (Divieto  della  pubblicita'  ingannevole:
          criteri  di  delega). - 1. L'attuazione della direttiva del
          Consiglio  n.  84/450/CEE  deve  avvenire  nel rispetto dei
          seguenti principi:
                a) prevedere  la  competenza  di un'Autorita' garante
          sia per la sospensione che per il divieto della pubblicita'
          ingannevole  che per l'adozione dei provvedimenti necessari
          per l'eliminazione degli effetti;
                b) prevedere  la  legittimazione ad adire l'Autorita'
          da  parte  dei  concorrenti,  dei  consumatori e delle loro
          associazioni  del  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato  nonche'  degli  altri  soggetti  pubblici
          interessati, anche su denuncia del pubblico;
                c) prevedere  il  ricorso  giurisdizionale avverso le
          decisioni  definitive  adottate  dall'Autorita'  avanti  il
          giudice    amministrativo    nell'esercizio    della    sua
          giurisdizione esclusiva;
                d) garantire     l'osservanza    dei    provvedimenti
          dell'Autorita'  prevedendo  l'arresto  sino  a  tre  mesi e
          l'ammenda  sino  a cinque milioni in caso di inottemperanza
          dell'operatore    pubblicitario    ed   adeguate   sanzioni
          amministrative  a  carico  del  proprietario  del  mezzo di
          diffusione  del  messaggio  pubblicitario  che non permette
          l'identificazione dell'operatore;
                e) valorizzare gli organismi volontari ed autonomi di
          autodisciplina  e la loro funzione preventiva prevedendo la
          sospensione  della  procedura  avanti  l'Autorita'  per  un
          periodo  non  superiore a trenta giorni, in caso di ricorso
          avanti l'organo di autodisciplina;
                f) regolare  la  pubblicita' comparativa fissandone i
          limiti  di  ammissibilita', con esclusione di ogni forma di
          pubblicita' ingannevole o sleale;
                g) riordinare  le  vigenti disposizioni relative alla
          pubblicita' di particolari categorie di prodotti;
                h) prevedere  che  in via regolamentare siano emanate
          disposizioni  relative alla pubblicita' di alcune categorie
          di   prodotti  o  a  particolari  modalita'  di  vendita  e
          promozione,  che  non  siano  gia'  oggetto  di  disciplina
          normativa;
                i) fare  salva la giurisdizione del giudice ordinario
          in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'art.
          2598 del codice civile.».
              - Il  testo degli articoli 1 e 2 della legge 5 febbraio
          1999,  n.  25,  recante: «Disposizioni per l'adempimento di
          obblighi   derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita'   europee   -  legge  comunitaria  1998»,  e'  il
          seguente:
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          emanare,  entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti
          le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione alle direttive
          comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, o del
          Ministro  competente  per  il coordinamento delle politiche
          comunitarie,  e  dei  Ministri con competenza istituzionale
          prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli
          affari  esteri,  di  grazia  e  giustizia,  del tesoro, del
          bilancio  e  della programmazione economica e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva, se non proponenti.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B  a seguito di deliberazione preliminare del
          Consiglio  dei  Ministri,  sono  trasmessi  alla Camera dei
          deputati  e  al  Senato della Repubblica perche' su di essi
          sia   espresso,   entro   sessanta  giorni  dalla  data  di
          trasmissione,  il  parere  delle Commissioni competenti per
          materia;  decorso tale termine i decreti sono emanati anche
          in  mancanza  di  detto parere. Qualora il termine previsto
          per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che
          precedono  la  scadenza  dei  termini previsti al comma 1 o
          successivamente,  questi  ultimi  sono prorogati di novanta
          giorni.
              4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi  da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
          procedura   indicata   nei   commi   2  e  3,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del comma 1.».
              «Art.  2  (Criteri  e principi direttivi generali della
          delega  legislativa).  -  1. Salvi gli specifici principi e
          criteri  direttivi  stabiliti negli articoli seguenti ed in
          aggiunta  e  quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
          decreti  legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali:
                a) le    amministrazioni   direttamente   interessate
          provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le
          ordinarie strutture amministrative;
                b) per  evitare  disarmonie con le discipline vigenti
          per  i  singoli  settori  interessati  dalla  normativa  da
          attuare,  saranno  introdotte  le  occorrenti  modifiche  o
          integrazioni alle discipline stesse;
                c) salva  l'applicazione  delle norme penali vigenti,
          ove    necessario   per   assicurare   l'osservanza   delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti  legislativi, saranno
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle  disposizioni  dei  decreti stessi. Le sanzioni penali
          nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda  fino  a  lire
          duecento  milioni  e  dell'arresto fino a tre anni, saranno
          previste,  in via alternativa o congiunta, solo nei casi in
          cui  le  infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi
          generali  dell'ordinamento  interno,  del  tipo  di  quelli
          tutelati  dagli  articoli  34  e 35 della legge 24 novembre
          1981,  n.  689.  In  tali  casi  saranno  previste: la pena
          dell'ammenda  alternativa all'arresto per le infrazioni che
          espongano  a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la
          pena  dell'arresto  congiunta  a quella dell'ammenda per le
          infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma non
          inferiore  a  lire  cinquantamila  e  non  superiore a lire
          duecento  milioni  sara'  prevista  per  le  infrazioni che
          ledano  o  espongano a pericolo interessi diversi da quelli
          sopra  indicati.  Nell'ambito  dei  limiti minimi e massimi
          previsti,  le  sanzioni  sopra indicate saranno determinate
          nella   loro   entita',   tenendo   conto   della   diversa
          potenzialita'  lesiva  dell'interesse protetto che ciascuna
          infrazione  presenta in astratto, delle specifiche qualita'
          personali  del  colpevole,  comprese  quelle  che impongono
          particolari  doveri  di prevenzione, controllo o vigilanza,
          nonche'  del  vantaggio  patrimoniale che l'infrazione puo'
          recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse
          egli  agisce.  In  ogni  caso,  in  deroga  ai limiti sopra
          indicati,  per  le infrazioni alle disposizioni dei decreti
          legislativi    saranno    previste    sanzioni   penali   o
          amministrative   identiche   a  quelle  eventualmente  gia'
          comminate  dalle  leggi vigenti per le violazioni che siano
          omogenee  e  di  pari offensivita' rispetto alle infrazioni
          medesime;
                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che    non    riguardano    l'attivita'   ordinaria   delle
          amministrazioni   statali   o   regionali  potranno  essere
          previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
          obblighi  di  attuazione  delle  direttive;  alla  relativa
          copertura,  in  quanto  non  sia possibile far fronte con i
          fondi  gia'  assegnati  alle competenti amministrazioni, si
          provvedera'  a  norma  degli  articoli 5  e  21 della legge
          16 aprile  1987,  n.  183,  osservando altresi' il disposto
          dell'art.  11-ter,  comma  2, della legge 5 agosto 1978, n.
          468,  introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n.
          362;
                e) all'attuazione   di   direttive   che   modificano
          precedenti  direttive  gia'  attuate  con  legge  o decreto
          legislativo   si   provvedera',  se  la  modificazione  non
          comporta  ampliamento della materia regolata, apportando le
          corrispondenti   modifiche   alla   legge   o   al  decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata;
                f) abolizione  dei  diritti speciali o esclusivi, con
          regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in
          cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime
          di   concorrenza,   di   servizi  che  formano  oggetto  di
          disciplina  delle  direttive per la cui attuazione e' stata
          conferita  la  delega  legislativa,  o  di servizi a questi
          connessi;
                g) i  decreti  legislativi assicureranno in ogni caso
          che,  nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la
          disciplina    disposta   sia   pienamente   conforme   alle
          prescrizioni  delle  direttive medesime, tenuto anche conto
          delle  eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
          momento dell'esercizio della delega;
                h) nelle   materie  di  competenza  delle  regioni  a
          statuto  ordinario  e speciale e delle province autonome di
          Trento  e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge
          9 marzo  1989,  n. 86, e l'art. 6, primo comma, del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  24 luglio 1977, n. 616.
          Saranno   inoltre   osservate  le  competenze  normative  e
          amministrative conferite alle regioni con la legge 15 marzo
          1997,  n.  59, ed i relativi decreti legislativi attuativi,
          nonche'  gli  ambiti  di  autonomia delle regioni a statuto
          speciale  e  delle  province  autonome,  nel  rispetto  del
          principio di sussidiarieta'.
              2. Le  disposizioni  in  materia di prescrizione di cui
          agli   articoli 20   e  seguenti  del  decreto  legislativo
          19 dicembre  1994,  n.  758, e successive modificazioni, si
          applicano,  ove  gia'  non  previsto, a tutte le violazioni
          delle  norme  di recepimento di disposizioni comunitarie in
          materia  di  igiene  sul  lavoro,  sicurezza  e  salute dei
          lavoratori  sul luogo di lavoro, per le quali e prevista la
          pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda.».
              - Il   testo   dell'art.   7  del  decreto  legislativo
          25 gennaio   1992,  n.  74,  come  modificato  dal  decreto
          legislativo  25 febbraio  2000, n. 67, recante: «Attuazione
          della   direttiva  n.  84/450/CEE,  come  modificata  dalla
          direttiva   n.   97/55/CE,   in   materia   di  pubblicita'
          ingannevole e comparativa», e' il seguente:
              «Art. 7 (Tutela amministrativa e giurisdizionale). - 1.
          L'Autorita'   garante  della  concorrenza  e  del  mercato,
          istituita dall'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
          esercita   le   attribuzioni   disciplinate   dal  presente
          articolo.
              2. I  concorrenti,  i consumatori, le loro associazioni
          ed   organizzazioni,   il   Ministro   dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato, nonche' ogni altra pubblica
          amministrazione  che  ne  abbia  interesse  in relazione ai
          propri   compiti   istituzionali,  anche  su  denuncia  del
          pubblico,  possono chiedere all'Autorita' garante che siano
          inibiti   gli   atti   di   pubblicita'  ingannevole  o  di
          pubblicita'  comparativa  ritenuta  illecita  ai  sensi del
          presente  decreto,  la  loro  continuazione  e che ne siano
          eliminati gli effetti.
              3. L'Autorita' puo' disporre con provvedimento motivato
          la  sospensione provvisoria della pubblicita' ingannevole o
          della pubblicita' comparativa ritenuta illecita, in caso di
          particolare  urgenza.  In  ogni  caso,  comunica l'apertura
          dell'istruttoria   all'operatore  pubblicitario  e,  se  il
          committente   non   e'   conosciuto,   puo'  richiedere  al
          proprietario   del   mezzo  che  ha  diffuso  il  messaggio
          pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo.
              4.    L'Autorita'   puo'   disporre   che   l'operatore
          pubblicitario  fornisca  prove sull'esattezza materiale dei
          dati  di fatto contenuti nella pubblicita' se, tenuto conto
          dei    diritti   o   interessi   legittimi   dell'operatore
          pubblicitario  e  di qualsiasi altra parte nella procedura,
          tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del
          caso  specifico.  Se  tale prova e' omessa o viene ritenuta
          insufficiente,  i dati di fatto dovranno essere considerati
          inesatti.
              5.  Quando  il  messaggio pubblicitario e' stato o deve
          essere  diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana
          ovvero  per  via  radiofonica o televisiva o altro mezzo di
          telecomunicazione,    l'Autorita'    garante,    prima   di
          provvedere,   richiede   il  parere  all'Autorita'  per  le
          garanzie nelle comunicazioni.
              6.  L'Autorita'  provvede  con effetto definitivo e con
          decisione motivata. Se ritiene la pubblicita' ingannevole o
          il  messaggio  di pubblicita' comparativa illecito accoglie
          il  ricorso  vietando  la  pubblicita' non ancora portata a
          conoscenza  del  pubblico o la continuazione di quella gia'
          iniziata.  Con  la  decisione  di  accoglimento puo' essere
          disposta   la  pubblicazione  della  pronuncia,  anche  per
          estratto,    nonche'    eventualmente,    di    un'apposita
          dichiarazione  rettificativa  in  modo  da  impedire che la
          pubblicita'  ingannevole  o  il  messaggio  di  pubblicita'
          comparativa illecito continuino a produrre effetti.
              7. Nei  casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti
          sulle  confezioni di prodotti, l'Autorita', nell'adottare i
          provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro
          esecuzione  un  termine  che  tenga conto dei tempi tecnici
          necessari per l'adeguamento.
              8.   La   procedura   istruttoria   e'   stabilita  con
          regolamento  emanato  ai  sensi  dell'art. 17, primo comma,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il
          contraddittorio,  la  piena  cognizione  degli  atti  e  la
          verbalizzazione.
              9.  L'operatore  pubblicitario  che  non  ottempera  ai
          provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione
          degli  effetti  adottati  con la decisione che definisce il
          ricorso  e'  punito  con  l'arresto  fino a rimozione degli
          effetti  adottati con la decisione che definisce il ricorso
          e'  punito  con  l'arresto  fino a tre mesi e con l'ammenda
          fino a lire cinque milioni.
              10.   Al  proprietario  del  mezzo  di  diffusione  del
          messaggio   pubblicitario   che   omette   di   fornire  le
          informazioni  di  cui  al  comma  3  puo'  essere  irrogata
          dall'Autorita'  una sanzione amministrativa da due a cinque
          milioni di lire.
              11.  I ricorsi avverso le decisioni definitive adottate
          dall'Autorita'  rientrano nella giurisdizione esclusiva del
          giudice amministrativo.
              12.   Ove   la  pubblicita'  sia  stata  assentita  con
          provvedimento   amministrativo,   preordinato   anche  alla
          verifica  del  carattere  non ingannevole della stessa o di
          liceita'  del  messaggio  di  pubblicita'  comparativa,  la
          tutela  dei  concorrenti,  dei  consumatori  e  delle  loro
          associazioni  e  organizzazioni  e'  esperibile solo in via
          giurisdizionale   con  ricorso  al  giudice  amministrativo
          avverso il predetto provvedimento.
              13.  E'  comunque  fatta  salva  la  giurisdizione  del
          giudice  ordinario,  in  materia  di  atti  di  concorrenza
          sleale,  a  norma  dell'art. 2598 del codice civile nonche'
          per  quanto concerne la pubblicita' comparativa, in materia
          di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto
          d'autore  protetto  dalla  legge  22 aprile 1941, n. 633, e
          successive modificazioni e del marchio d'impresa protetto a
          norma   del  regio  decreto  21  giugno  1942,  n.  929,  e
          successive  modificazioni,  nonche'  delle denominazioni di
          origine  riconosciute e protette in Italia e di altri segni
          distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.
              14.  Per  la  tutela  degli  interessi  collettivi  dei
          consumatori e degli utenti derivanti dalle disposizioni del
          presente  decreto si applica l'art. 1 della legge 30 luglio
          1998, n. 281.
              15.  Al  fine di consentire il migliore esercizio delle
          attribuzioni  disciplinate dal presente articolo, il numero
          dei  posti previsti per la pianta organica del personale di
          ruolo   dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
          mercato dall'art. 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990,
          n.  287,  e' incrementato di 10 unita' nell'anno 2000, di 5
          unita'  nell'anno  2001  e  di ulteriori 5 unita' nell'anno
          2002.
          Note all'art. 1:
              - Il  decreto  legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come
          modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67,
          reca:  «Attuazione  della  direttiva  n.  84/450/CEE,  come
          modificata  dalla  direttiva  n.  97/55/CE,  in  materia di
          pubblicita' ingannevole e comparativa».
              - Il testo dell'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n.
          287,  recante: «Norme per la tutela della concorrenza e del
          mercato», e' il seguente:
              «Art.  10  (Autorita'  garante  della concorrenza e del
          mercato).  -  1.  E'  istituita  l'Autorita'  garante della
          concorrenza   e  del  mercato,  denominata  ai  fini  della
          presente legge Autorita', con sede in Roma.
              2. L'Autorita'   opera   in   piena   autonomia  e  con
          indipendenza  di  giudizio  e  di  valutazione ed e' organo
          collegiale  costituito  dal presidente e da quattro membri,
          nominati   con   determinazione   adottata   d'intesa   dai
          Presidenti  della  Camera  dei  deputati e del Senato della
          Repubblica.  Il presidente e' scelto tra persone di notoria
          indipendenza  che abbiano ricoperto incarichi istituzionali
          di  grande responsabilita' e rilievo. I quattro membri sono
          scelti  tra persone di notoria indipendenza da individuarsi
          tra  magistrati  del  Consiglio  di  Stato, della Corte dei
          conti  o della Corte di cassazione, professori universitari
          ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalita'
          provenienti   da   settori   economici  dotate  di  alta  e
          riconosciuta professionalita'.
              3. I membri dell'Autorita' sono nominati per sette anni
          e   non   possono   essere  confermati.  Essi  non  possono
          esercitare,   a   pena   di   decadenza,  alcuna  attivita'
          professionale   o   di   consulenza,   ne'  possono  essere
          amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne'
          ricoprire  altri  uffici  pubblici  di  qualsiasi natura. I
          dipendenti  statali sono collocati fuori ruolo per l'intera
          durata del mandato.
              4. L'Autorita' ha diritto di corrispondere con tutte le
          pubbliche   amministrazioni  e  con  gli  enti  di  diritto
          pubblico,  e  di  chiedere  ad  essi,  oltre  a  notizie ed
          informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue
          funzioni.   L'Autorita',   in  quanto  Autorita'  nazionale
          competente  per  la tutela della concorrenza e del mercato,
          intrattiene  con  gli  organi  delle  Comunita'  europee  i
          rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.
              5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica,  su  proposta  del Ministro dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato,  sentito  il  Ministro  del
          tesoro,    previa    deliberazione    del   Consiglio   dei
          Ministri,sono    stabilite    procedure   istruttorie   che
          garantiscono  agli  interessati  la  piena conoscenza degli
          atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.
              6. L'Autorita' delibera le norme concernenti la propria
          organizzazione   e   il   proprio   funzionamento,   quelle
          concernenti  il  trattamento  giuridico  ed  economico  del
          personale  e  l'ordinamento  delle carriere, nonche' quelle
          dirette  a  disciplinare la gestione delle spese nei limiti
          previsti   dalla  presente  legge,  anche  in  deroga  alle
          disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato.
              7. L'Autorita'  provvede  all'autonoma  gestione  delle
          spese  per  il  proprio  funzionamento nei limiti del fondo
          stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto,
          con  unico  capitolo, nello stato di previsione della spesa
          del    Ministero    dell'industria,    del    commercio   e
          dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base
          al bilancio di previsione approvato dall'Autorita' entro il
          31 dicembre  dell'anno  precedente a quello cui il bilancio
          si  riferisce.  Il contenuto e la struttura del bilancio di
          previsione,  il  quale  deve  comunque  contenere  le spese
          indicate  entro  i  limiti  delle  entrate  previste,  sono
          stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina
          anche   le   modalita'  per  le  eventuali  variazioni.  Il
          rendiconto  della  gestione finanziaria, approvato entro il
          30 aprile  dell'anno  successivo,  e' soggetto al controllo
          della   Corte  dei  conti.  Il  bilancio  preventivo  e  il
          rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
              8. Con   decreto   del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dell'industria, del
          commercio  e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del
          tesoro,   sono   determinate  le  indennita'  spettanti  al
          presidente e ai membri dell'Autorita'.».