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DECRETO LEGISLATIVO 29 luglio 2003, n. 267

Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/08/2013)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 5-10-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 117 della Costituzione;
  Vista  la  legge  30 luglio 2002, n. 180, recante delega al Governo
per   il   recepimento   delle   direttive   comunitarie  1999/45/CE,
1999/74/CE,   1999/105/CE,   2000/52/CE,   2001/109/CE,  2002/4/CE  e
2002/25/CE;
  Vista  la  legge  1° marzo  2002,  n.  39, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 2001);
  Vista  la  direttiva  1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999,
che  stabilisce  le  norme  minime  per  la  protezione delle galline
ovaiole;
  Vista  la  direttiva  2002/4/CE  della  Commissione, del 30 gennaio
2002,  relativa  alla registrazione degli stabilimenti di allevamento
di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio;
  Visto  il  decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n.  146, recante
attuazione  della  direttiva  98/58/CE relativa alla protezione degli
animali negli allevamenti;
  Visto  il  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 marzo 2003;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 luglio 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri degli affari
esteri,   della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze,  delle
politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                Definizioni e ambito di applicazione
  1. Il presente decreto stabilisce le norme minime da rispettare per
assicurare la protezione delle galline ovaiole.
  2. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) proprietario o detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica
che,  anche  temporaneamente,  e'  responsabile  o  si  occupa  degli
animali;
    b) autorita'  competente:  il  Ministero  della  salute  e  quali
autorita'  sanitarie  territorialmente  competenti:  le  regioni,  le
province autonome e le Aziende sanitarie locali;
    c) galline ovaiole: le galline della specie Gallus gallus, mature
per la deposizione di uova, allevate ai fini della produzione di uova
non destinate alla cova;
    d) nido:  uno  spazio separato, i cui componenti escludono per il
pavimento  qualsiasi  utilizzo  di  rete metallica o plastificata che
possa entrare in contatto con i volatili, previsto per la deposizione
delle  uova  di  una singola gallina o di un gruppo di galline, cosi'
detto nido di gruppo;
    e) lettiera:  il  materiale allo stato friabile che permette alle
ovaiole di soddisfare le loro esigenze etologiche;
    f) gabbia:  uno  spazio  chiuso  destinato ad ospitare le galline
ovaiole in un sistema a batteria;
    g) sistema  a  batteria: un insieme di gabbie disposte in fila su
un unico piano o incastellate;
    h) zona  utilizzabile: una zona avente una larghezza minima di 30
cm,  una  pendenza  massima del 14 per cento sovrastata da uno spazio
libero  avente un'altezza minima di 45 cm. Gli spazi destinati a nido
non fanno parte della zona utilizzabile;
    i) unita' produttiva: un capannone dove vengono allevate in tutto
o in parte le galline ovaiole;
    l) allevamento:  insieme  di una o piu' unita' produttive situate
nella stessa area.
  3. Il presente decreto non si applica agli stabilimenti con meno di
350  galline  ovaiole  e  a  quelli di allevamento di galline ovaiole
riproduttrici,  nei confronti dei quali trovano comunque applicazione
le prescrizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146.
          Avvertenza:
                Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - L'art. 117 della Costituzione reca:
              «Art.  117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo
          Stato  e  dalle  regioni  nel  rispetto della Costituzione,
          nonche'  dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e dagli obblighi internazionali.
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
                a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
                f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h)   ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p) legislazione   elettorale,  organi  di  Governo  e
          funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
          metropolitane;
                q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
                s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
          culturali.
              Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
              Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
              Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
          ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
              Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
          elettive.
              La legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
              Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato.».
              -  La  legge  30  luglio 2002, n. 180, reca: «Delega al
          Governo  per  il  recepimento  delle  direttive comunitarie
          1999/45/CE,     1999/74/CE,     1999/105/CE,    2000/52/CE,
          2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE».
              -  La  direttiva  1999/45/CE  e'  pubblicata in GUCE n.
          L 200 del 30 luglio 1999.
              -  La  direttiva  1999/74/CE e' pubblicata in GUCE n. L
          203 del 3 agosto 1999.
              -  La  direttiva 1999/105/CE e' pubblicata in GUCE n. L
          011 del 15 gennaio 2000.
              -  La  direttiva  2000/52/CE e' pubblicata in GUCE n. L
          193 del 29 luglio 2000.
              -  La  direttiva 2001/109/CE e' pubblicata in GUCE n. L
          013 del 16 gennaio 2002.
              - La direttiva 2002/4/CE e' pubblicata in GUCE n. L 030
          del 31 gennaio 2002.
              -  La  direttiva  2002/25/CE e' pubblicata in GUCE n. L
          098 del 15 aprile 2002.
              -  La  legge  1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee  (legge  comunitaria
          2001).».
              -  Il  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, reca:
          «Attuazione   della   direttiva   98/58/CE   relativa  alla
          protezione degli animali negli allevamenti.».
              - La direttiva 98/58/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 221
          dell'8 agosto 1998.
              -  Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
          «Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.».
              -  Il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca:
          «Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
          Stato  alle  regioni ed agli enti locali, in attuazione del
          capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.»
          Nota all'art. 1:
              -  Per  il  decreto  legislativo 26 marzo 2001, n. 146,
          vedi note alle premesse.