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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 12 giugno 2003, n. 185

Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

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vigente al 20/12/2019
  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-8-2003
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
            E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con 
          I MINISTRI DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, 
              DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto  legislativo  11  maggio  1999,  n.  152,  recante
disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento
delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE, e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto, in particolare, l'articolo 26, comma 2, del  citato  decreto
legislativo che prevede la  definizione  di  norme  tecniche  per  il
riutilizzo delle acque reflue; 
  Vista l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano,  resa
nella riunione del 25 luglio 2002; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
effettuata con nota UL/2003/1465 del 20 febbraio 2003; 
 
                              E m a n a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                        Principi e finalita' 
  1. Il presente regolamento stabilisce, ai  sensi  dell'articolo  6,
comma  1,  della  legge  5  gennaio  1994,  n.  36,  come  sostituito
dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 
152, e successive modifiche ed integrazioni, le norme tecniche per il
riutilizzo delle  acque  reflue  domestiche,  urbane  ed  industriali
attraverso  la  regolamentazione  delle  destinazioni  d'uso  e   dei
relativi requisiti di qualita', ai fini della  tutela  qualitativa  e
quantitativa delle risorse idriche, limitando il prelievo delle acque
superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto  degli  scarichi  sui
corpi idrici recettori  e  favorendo  il  risparmio  idrico  mediante
l'utilizzo multiplo delle acque reflue. 
  2.  Il  riutilizzo  deve  avvenire  in  condizioni   di   sicurezza
ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, al  suolo  ed  alle
colture, nonche' rischi igienico-sanitari per la popolazione  esposta
e comunque nel rispetto delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di
sanita' e sicurezza e delle regole  di  buona  prassi  industriale  e
agricola. 
  3. Il presente regolamento non disciplina il  riutilizzo  di  acque
reflue presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che le
ha prodotte. 
  4. Nel rispetto delle norme tecniche di cui al presente regolamento
le regioni adottano le norme e le misure  previste  dall'articolo  6,
comma 2, della legge n.  36  del  1994  per  il  conseguimento  degli
obiettivi di qualita' di cui al decreto legislativo n. 152 del  1999,
con particolare riferimento alle aree sensibili di  cui  all'articolo
18 del suddetto decreto legislativo, anche al fine di far  fronte  in
modo strutturale a situazioni permanenti di scarsita'  della  risorsa
idrica. Tali norme e misure costituiscono parte integrante dei  piani
di tutela di cui al capo I del titolo IV del decreto  legislativo  n.
152  del  1999  e  sono  inserite  nei  predetti   piani   ai   sensi
dell'allegato 4 del citato decreto legislativo. 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: «Istituzione
          del  Ministero  dell'ambiente  e  norme in materia di danno
          ambientale»  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162
          (S.O.) del 15 luglio1986.
              - Il  comma  3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  recante:  «Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 214 (S.O.) del
          12 settembre 1988, e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              - Il   decreto  legislativo  11 maggio  1999,  n.  152,
          recante:    «Disposizioni    sulla   tutela   delle   acque
          dall'inquinamento  e recepimento della direttiva 91/271/CEE
          concernente  il  trattamento  delle  acque  reflue urbane e
          della  direttiva  91/676/CEE relativa alla protezione delle
          acque  dall'inquinamento  provocato dai nitrati provenienti
          da  fonti  agricole» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 124 (S.O) del 29 maggio 1999.
              - L'art. 26 del citato decreto legislativo n. 152/1999,
          e' il seguente:
              «Art.  26  (Riutilizzo  dell'acqua). - 1.  All'art.  14
          della  legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo il comma 4, e', in
          fine, aggiunto il seguente: (Omissis).
              2.  L'art.  6  della  legge  5 gennaio  1994, n. 36, e'
          sostituito dal seguente: (Omissis).
              3.  Il  decreto di cui all'art. 6, comma 1, della legge
          5 gennaio  1994,  n.  36,  come  sostituito dal comma 2, e'
          emanato  entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto.
              4.  Con  decreto  del  Ministro dei lavori pubblici, di
          concerto con i Ministri dell'ambiente e dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato e d'intesa con la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti tra lo Stato e le regioni e le
          province  autonome  di Trento e di Bolzano sono definite le
          modalita'  per  l'applicazione  della  riduzione  di canone
          prevista  dall'art.  18,  comma  1,  lettere a) e d), della
          legge 5 gennaio 1994, n. 36.».
          Note all'art. 1:
              - Il  comma 1, dell'art. 6, della legge 5 gennaio 1994,
          n.   36,  recante:  «Disposizioni  in  materia  di  risorse
          idriche»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 14 (S.O)
          del 19 gennaio 1994 e' il seguente:
              «1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con  il  Ministro per le politiche agricole, della sanita',
          dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  dei
          lavori pubblici e d'intesa con la Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di  Trento e di Bolzano sono definite norme tecniche per il
          riutilizzo delle acque reflue.».
              - Il comma 2 dell'art. 6 della citata legge n. 36/1994,
          e il seguente:
              «2. Le regioni adottano norme e misure volte a favorire
          il  riciclo  dell'acqua  e il riutilizzo delle acque reflue
          depurate mediante le quali sono in particolare:
                a) indicate  le  migliori tecniche disponibili per la
          progettazione   e  l'esecuzione  delle  infrastrutture  nel
          rispetto delle norme tecniche emanate ai sensi del comma 1;
                b) indicate    le    modalita'    del   coordinamento
          interregionale  anche  al  fine  di servire vasti bacini di
          utenza ove vi siano grandi impianti di depurazione di acque
          reflue;
                c) previsti incentivi e agevolazioni alle imprese che
          adottano impianti di riciclo o riutilizzo».
              - L'art.  18  della citata legge n. 152 del 1999, e' il
          seguente:
              «Art.  18 (Aree sensibili). - 1. Le aree sensibili sono
          individuate secondo i criteri dell'allegato 6.
              2.  Ai  fini  della prima individuazione sono designate
          aree sensibili:
                a) i  laghi  di  cui  all'allegato 6, nonche' i corsi
          d'acqua  ad  essi  afferenti per un tratto di 10 chilometri
          dalla linea di costa;
                b) le   aree   lagunari   di   Orbetello,  Ravenna  e
          Piallassa-Baiona,  le Valli di Comacchio, i laghi salmastri
          e il delta del Po;
                c) le   zone   umide   individuate   ai  sensi  della
          convenzione  di  Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva
          con  decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976,
          n. 448;
                d) le  aree  costiere dell'Adriatico-Nord Occidentale
          dalla  foce dell'Adige al confine meridionale del comune di
          Pesaro e i corsi d'acqua ad essi afferenti per un tratto di
          10 chilometri dalla linea di costa.
              3.  Resta  fermo  quanto  disposto  dalla  legislazione
          vigente relativamente alla tutela di Venezia.
              4.  Sulla  base dei criteri stabiliti nell'allegato 6 e
          sentita  l'Autorita'  di  bacino, le regioni, entro un anno
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto,
          possono   designare   ulteriori   aree   sensibili   ovvero
          individuano  all'interno delle aree indicate nel comma 2, i
          corpi idrici che non costituiscono aree sensibili.
              5.   Le   regioni   sulla   base  di  criteri  previsti
          dall'allegato  6  delimitano  i  bacini drenanti nelle aree
          sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree.
              6. Ogni quattro anni si provvede alla reidentificazione
          delle  aree  sensibili e dei rispettivi bacini drenanti che
          contribuiscono all'inquinamento delle aree sensibili.
              7.  Le  nuove  aree sensibili identificate ai sensi dei
          commi  4  e  6  devono  soddisfare i requisiti dell'art. 32
          entro sette anni dalla identificazione.».
              - L'allegato   4  del  citato  decreto  legislativo  n.
          152/1999, e' il seguente:

                                  «Allegato 4
                   CONTENUTI DEI PIANI DI TUTELA DELLE ACQUE
                                    PARTE A

              I Piani di tutela delle acque devono contenere:
                1.  Descrizione  generale  delle  caratteristiche del
          bacino idrografico ai sensi dell'art. 42 e dell'allegato 3.
          Tale descrizione include:
                  1.1. Per le acque superficiali:
                    rappresentazione  cartografica  dell'ubicazione e
          del  perimetro  dei  corpi  idrici  con  indicazione  degli
          eco-tipi  presenti all'interno del bacino idrografico e dei
          corpi idrici di riferimento cosi come indicato all'allegato
          1.
                  1.2. Per le acque sotterranee:
                      rappresentazione cartografica della geometria e
          delle  caratteristiche  litostratografiche e idrogeologiche
          delle singole zone;
                    suddivisione  del  territorio  in  zone acquifere
          omogenee;
              2.    Sintesi   delle   pressioni   e   degli   impatti
          significativi  esercitati  dall'attivita'  antropica  sullo
          stato  delle  acque superficiali e sotterranee. Vanno presi
          in considerazione:
                stima  dell'inquinamento in termini di carico (sia in
          tonnellate/anno  che  in tonnellate/mese) da fonte puntuale
          (sulla base del catasto degli scarichi);
                stima  dell'impatto  da  fonte diffusa, in termine di
          carico, con sintesi delle utilizzazioni del suolo;
                stima  delle pressioni sullo stato quantitativo delle
          acque,  derivanti  dalle  concessioni  e  dalle  estrazioni
          esistenti;
                analisi  di  altri  impatti  derivanti dall'attivita'
          umana sullo stato delle acque.
              3.  Elenco  e  rappresentazione cartografica delle aree
          indicate  al  Titolo III, capo I, in particolare per quanto
          riguarda  le aree sensibili e le zone vulnerabili cosi come
          risultano  dalla  eventuale  reidentificazione  fatta dalle
          regioni.
              4.  Mappa delle reti di monitoraggio istituite ai sensi
          dell'art.  43 e dell'allegato I, ed una rappresentazione in
          formato   cartografico   dei  risultati  dei  programmi  di
          monitoraggio  effettuati in conformita' a tali disposizioni
          per lo stato delle:
                4.1. acque superficiali (stato ecologico e chimico);
                4.2.    acque    sotterranee    (stato    chimico   e
          quantitativo);
                4.3. aree a specifica tutela.
              5.  Elenco degli obiettivi di qualita' definiti a norma
          dell'art.   4   per   le   acque   superficiali,  le  acque
          sotterranee,  includendo  in  particolare l'identificazione
          dei  casi dove si e' ricorso alle disposizioni dell'art. 5,
          commi  4  e  5  e  le  associate  informazioni richieste in
          conformita' al suddetto articolo.
              6. Sintesi del programma o programmi di misure adottati
          che deve contenere:
                6.1.  programmi di misure per il raggiungimento degli
          obiettivi  di  qualita'  ambientale dei corpi idrici di cui
          all'art. 5;
                6.2.  specifici  programmi  di tutela e miglioramento
          previsti  ai  fini del raggiungimento dei singoli obiettivi
          di qualita' per le acque a specifica destinazione di cui al
          titolo II capo II;
                6.3. misure adottata ai sensi del Titolo III capo I;
                6.4. misure adottate ai sensi del titolo III capo II,
          in particolare:
                  sintesi della pianificazione del bilancio idrico di
          cui all'art. 22;
                  misure  di  risparmio  e  riutilizzo  di  cui  agli
          articoli 25 e 26;
                6.5 misure adottate ai sensi titolo III del capo III,
          in particolare:
                  disciplina degli scarichi;
                  definizione   delle   misure   per   la   riduzione
          dell'inquinamento degli scarichi da fonte puntuale;
                  specificazione  dei  casi  particolari  in cui sono
          stati autorizzati scarichi ai sensi dell'art. 30;
                6.6.  informazioni  su  misure supplementari ritenute
          necessarie  al  fine di soddisfare gli obiettivi ambientali
          definiti;
                6.7.  informazioni delle misure intraprese al fine di
          evitare  l'aumento  dell'inquinamento delle acque marine in
          conformita' alle convenzioni internazionali;
                6.8.  relazione  sulle  iniziative  e misure pratiche
          adottate  per l'applicazione del principio del recupero dei
          costi  dei  servizi  idrici  ai sensi della legge 5 gennaio
          1994,  n.  36 e sintesi dei piani finanziari predisposti ai
          sensi dell'art. 11 della stessa legge.
              7.  Sintesi dei risultati dell'analisi economica, delle
          misure  definite  per  la  tutela dei corpi idrici e per il
          perseguimento degli obiettivi di qualita', anche allo scopo
          di una valutazione del rapporto costi benefici delle misure
          previste   e   delle   azioni   relative  all'estrazione  e
          distribuzione   delle   acque   dolci,   della  raccolta  e
          depurazione e riutilizzo delle acque reflue.
              8.  Sintesi  dell'analisi integrata dei diversi fattori
          che   concorrono   a   determinare  lo  stato  di  qualita'
          ambientale  dei  corpi  idrici,  al  fine  di coordinare le
          misure  di cui al punto 6.3 e 6.4 per assicurare il miglior
          rapporto costi benefici delle diverse misure in particolare
          vanno   presi   in  considerazione  quelli  riguardanti  la
          situazione  quantitativa dei corpo idrico in relazione alle
          concessioni   in   atto  e  la  situazione  qualitativa  in
          relazione al carico inquinante che viene imsnesso nel corpo
          idrico.
              9.  Relazione  sugli  eventuali  ulteriori progranuni o
          piani    piu'    dettagliati   adottati   per   determinati
          sottobacini.
                                    PARTE B
              Il  primo aggiornamento del Piano di tutela delle acque
          e   tutti   i  successivi  aggiornamenti  dovranno  inoltre
          includere:
                1.  sintesi  di  eventuali  modifiche o aggiornamenti
          della  precedente versione del Piano di tutela delle acque,
          incluso  una sintesi delle revisioni da effettuare ai sensi
          dell'art. 5 comma 7, e degli articoli 18 e 19;
                2.  valutazione  dei  progressi  effettuati  verso il
          raggiungimento   degli   obiettivi   ambientali,   con   la
          rappresentazione    cartografica    dei    risultati    del
          monitoraggio  per  il periodo relativo al piano precedente,
          nonche'  la motivazione per il mancato raggiungimento degli
          obiettivi ambientali;
                3.  sintesi  e  illustrazione  delle  misure previste
          nella  precedente versione del Piano di gestione dei bacini
          idrografici non realizzate;
                4. sintesi di eventuali misure supplementari adottate
          successivamente alla data di pubblicazione della precedente
          versione del Piano di tutela del bacisso idrografico.».