stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 9 maggio 2003, n. 156

Criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/07/2017)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  18-7-2003 al: 8-8-2017
aggiornamenti all'articolo

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
e
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto in particolare l'articolo 8 che disciplina gli organismi di certificazione, di ispezione e i laboratori di prova preposti al rilascio dell'attestato di conformità di cui all'articolo 6 del medesimo decreto;
Visto altresì l'articolo 9, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del richiamato decreto 21 aprile 1993, n. 246, il quale prevede la fissazione, con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, dei criteri di valutazione degli organismi di cui all'articolo 8 comma 1, anche ai fini del rilascio dell'attestato di conformità nonché le modalità di presentazione della relativa domanda di abilitazione;
Sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, che si è favorevolmente espresso con parere n. 311 reso nell'adunanza del 20 ottobre 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999;
Sentito il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, reso nell'adunanza del 17 gennaio 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2003;
Ritenuto di non poter condividere interamente il citato parere del Consiglio di Stato con riferimento alla lettera c) nella parte relativa alla previsione di un modello per la predisposizione del manuale di qualità in quanto i contenuti di detto manuale derivano direttamente dalle norme armonizzate UNI CEI EN45011-UNI CEI EN45012, nonché i rilievi di cui alla lettera d) in quanto si ritiene di qualificare il silenzio sull'istanza come accoglimento implicito anziché come silenzio rigetto realizzandosi in tal modo una tutela più efficace dell'interessato;
Ritenuto, altresì, di non condividere il citato parere con riferimento alla seconda parte della lettera g), in quanto il comma 7 dell'articolo 9 del presente regolamento fissa criteri di carattere generale che l'Organismo deve rispettare in materia di riservatezza e sicurezza delle informazioni acquisite nell'ambito dell'intera attività e non limitatamente al manuale di qualità;

Vista

la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 20263/R3C/100 in data 17 aprile 2003; Adotta n o il seguente regolamento:

Art. 1

Requisiti degli Organismi
1. Gli Organismi di certificazione, di ispezione e i laboratori di prova preposti al rilascio dell'attestato di conformità di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (di seguito denominati «Organismi»), sono abilitati secondo le modalità ed i criteri di cui al presente decreto.
2. Possono ottenere l'abilitazione di cui al comma 1, le società di persone o di capitali o gli enti pubblici o privati che svolgono o intendono svolgere attività nel campo del rilascio dell'attestato di conformità dei prodotti da costruzione e che possiedono i seguenti requisiti:
a) operano da almeno due anni nell'ambito di controlli e/o delle prove ovvero delle valutazioni sui prodotti da costruzione;
b) applicano al loro interno regole e procedure che garantiscono l'indipendenza e l'imparzialità dell'organismo nonché competenza e affidabilità nel rilascio dell'attestato di conformità, secondo quanto stabilito nell'allegato IV della direttiva 89/106/CEE ed in coerenza con quanto indicato nelle norme tecniche della serie UNI - EN 45000.
3. L'Amministrazione competente accerta l'esistenza e l'applicazione di tali regole e procedure, nonché impone, ove la ritiene necessaria, l'istituzione di comitati tecnici che garantiscono la correttezza delle procedure impiegate.
4. Non possono conseguire l'abilitazione gli Organismi direttamente interessati in attività di produzione, rappresentanza, commercializzazione, manutenzione e messa in opera di prodotti destinati alle opere di costruzione oggetto di prove, ovvero certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246, oppure i cui titolari, soci o rappresentanti legali sono direttamente interessati in alcuna delle suddette attività.
Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1993, n. 170) recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione.», è il seguente:
«Art. 8 (Organismi interessati dall'attestato di conformita). 1. Ai fini del rilascio dell'attestato di conformità di cui all'art. 6:
a) organismi di certificazione sono gli organismi imparziali governativi o no, che possiedono la competenza e le attribuzioni necessarie per eseguire la certificazione di conformità secondo le regole di procedura e di gestione fissate;
b) organismi d'ispezione sono gli organismi imparziali aventi a disposizione l'organizzazione, il personale, la competenza e l'integrità necessarie per svolgere, secondo criteri specifici, compiti quali valutazione, raccomandazione di accettazione e verifica delle operazioni di controllo della qualità effettuate dal fabbricante, selezione e valutazione dei prodotti in loco, o in fabbrica, o altrove secondo criteri specifici;
c) laboratori di prova sono gli organismi imparziali che misurano, esaminano, provano, classificano o determinano in altro modo le caratteristiche o la prestazione dei materiali o dei prodotti.
2. Le tre funzioni di cui al comma 1, o due di esse, nei casi indicati dall'art. 7, lettera a), e con la lettera b), procedura n. 1 o 2, possono essere svolte da un solo organismo purché in possesso dei relativi requisiti.
3. Il servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici è organismo di certificazione ed ispezione relativamente ai prodotti e sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, anche in zone a rischio sismico, per i quali è di prioritaria importanza il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all'allegato A (resistenza meccanica e stabilita).
4. Il centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è organismo di certificazione ed ispezione relativamente ai prodotti e sistemi destinati alla protezione attiva e passiva contro l'incendio per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 2 di cui all'allegato A (sicurezza in caso di incendio). I laboratori del predetto centro sono laboratori di prova per prodotti e sistemi destinati alla protezione attiva e passiva contro l'incendio.
5. Le spese relative al rilascio dell'attestato di conformità sono a carico del richiedente.
6. Restano ferme le competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'applicazione dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. L'autorizzazione prevista da detto articolo riguarderà altresì le prove geotecniche sui terreni e sulle rocce.
7. Restano salve le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dei lavori pubblici per quanto attiene l'applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 595».
- Il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1993, n. 170) recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione.», è il seguente:
«Art. 6 (Attestato di conformita). - 1. Il fabbricante od il suo mandatario nella Comunità europea è responsabile dell'attestato di conformità di un prodotto ai requisiti della specificazione tecnica, secondo le tipologie di cui all'art. 7.
2. L'attestato presuppone:
a) che il fabbricante abbia un sistema di controllo della produzione il quale permetta di stabilire che la produzione corrisponde alle relative specificazioni tecniche; ovvero, per i prodotti indicati nelle relative specificazioni tecniche;
b) che un organismo di certificazione riconosciuto intervenga nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso in aggiunta al sistema di controllo della produzione applicato nella fabbrica.
3. I prodotti di cui al comma 2, lettera b), sono individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dell'interno e del Ministro dei lavori pubblici, da emanare a seguito delle determinazioni di competenza della Commissione e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono indicati i metodi di controllo della conformita».
- Il testo dell'art. 9, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1993, n. 170) recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione.», è il seguente:
«Art. 9 (Organismi riconosciuti). - 1. (Omissis).
2. Gli organismi di cui all'art. 8, comma 1, devono soddisfare i criteri di valutazione fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sulla base delle condizioni minime previste dall'allegato B e dalle norme armonizzate. Con il medesimo decreto sono stabilite anche le modalità di presentazione della domanda di abilitazione.
3. Agli organismi di cui all'art. 8, comma 1, l'abilitazione è rilasciata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, previa istruttoria, quando i prodotti o sistemi sono destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica e per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all'allegato A (resistenza meccanica e stabilita).
4. Agli organismi di cui all'art. 8, comma 1, l'abilitazione è rilasciata con decreto del Ministro dell'interno, previa istruttoria, quando i prodotti e sistemi sono destinati alla protezione attiva e passiva contro l'incendio e per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 2 di cui all'allegato A (sicurezza in caso di incendio).
5. Agli organismi di cui all'art. 8, comma 1, l'abilitazione è rilasciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria, quando i prodotti e sistemi sono riferibili ai requisiti essenziali numeri 3, 4, 5 e 6 di cui all'allegato A.
6. Negli altri casi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'interno, previa istruttoria, vengono individuati gli organismi di cui all'art. 8, comma 1.
7. Ai fini di quanto previsto ai commi 3, 4, 5 e 6, le amministrazioni competenti possono avvalersi, mediante convenzioni senza oneri a carico dello Stato, di enti in grado di fornire supporti per le istruttorie tecniche.
8. Le abilitazioni hanno durata di sette anni e possono essere rinnovate anche più volte.
9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'interno ed il Ministero dei lavori pubblici, vigilano sull'attività degli organismi abilitati e, se rilevano il venir meno dei requisiti di cui al comma 2 o la commissione di illeciti o irregolarità, promuovono la revoca delle abilitazioni rilasciate».
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'allegato IV della direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988 (Pubblicata nella G.U.C.E. 11 febbraio 1989, n. L 40), recante «Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione», è il seguente:
«Allegato IV (Riconoscimento dei laboratori di prove e degli organismi di ispezione e di certificazione).
I laboratori di prove, gli organismi di ispezione e gli organismi di certificazione designati dagli Stati membri devono soddisfare le seguenti condizioni minime:
1) disponibilità di personale nonché mezzi e attrezzature necessari;
2) competenza tecnica e integrità professionale del personale;
3) indipendenza, per quanto riguarda l'esecuzione delle prove, la redazione dei rapporti, il rilascio dei certificati e l'esecuzione della sorveglianza di cui alla presente direttiva, dei quadri e del personale tecnico rispetto a tutte le categorie professionali, gruppi o persone direttamente o indirettamente interessate al settore dei materiali da costruzione;
4) rispetto del segreto professionale da parte del personale;
5) sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità civile a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato in virtù del diritto nazionale.
Il rispetto delle condizioni di cui ai punti 1) e 2) è verificato periodicamente dalle competenti autorità degli Stati membri».