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DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003, n. 152

Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

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Testo in vigore dal: 15-7-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
177;
  Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
  Ritenuta   l'esigenza  di  organizzare  il  nuovo  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei trasporti, attraverso un centro di propulsione
che  assicuri il coordinamento delle complesse materie nelle quali si
articola,  nell'ottica  della pianificazione, della vigilanza e della
tutela   della   sicurezza,   prodromiche   alle   scelte   di   alta
amministrazione;
  Viste  le  preliminari  deliberazioni  del  Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 6 e del 30 settembre 2002;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Acquisito   il   parere   della   Commissione  bicamerale  prevista
dall'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 marzo 2003;
  Sulla  proposta  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                           Aree funzionali
  1.  All'articolo  42,  comma  1,  del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  300,  e successive modificazioni, dopo la lettera d), sono
aggiunte le seguenti:
  «d-bis)  sicurezza  e regolazione tecnica, salvo quanto disposto da
leggi   e   regolamenti,   concernenti   le  competenze  disciplinate
dall'articolo   41   e   dal   presente   comma,   ivi   comprese  le
espropriazioni;
  d-ter)  pianificazione  delle  reti,  della  logistica  e  dei nodi
infrastrutturali  di  interesse  nazionale, realizzazione delle opere
corrispondenti e valutazione dei relativi interventi;
  d-quater)  politiche  dell'edilizia  concernenti  anche  il sistema
delle citta' e delle aree metropolitane.».
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e'
          il seguente:
              «Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'   essere   delegato   al   Governo   se   non  con  la
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti».
              «Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica».
              - La  legge  15  marzo  1997,  n.  59, reca: «Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa» ed
          e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1997,
          n. 63.
              -  Il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle  amministrazioni  pubbliche»  ed  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106 S.O. n. 112.
              -  Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
          «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203 S.O. n. 163.
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
          2001,  n.  177,  reca:  «Regolamento  di organizzazione del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti»  ed e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2001, n.
          114 S.O. n. 120.
              -  La legge 6 luglio 2002, n. 137, reca: «Delega per la
          riforma  dell'organizzazione del Governo e della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici» ed e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 158 dell'8 luglio
          2002.
              -  La legge 15 luglio 2002, n. 145, reca: «Disposizioni
          per  il  riordino della dirigenza statale e per favorire lo
          scambio  di  esperienze  e  l'interazione  tra  pubblico  e
          privato»  ed  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 172
          del 24 luglio 2002.
          Note all'art. 1:
              -  Il  testo  dell'art.  42  del decreto legislativo 30
          luglio  1999,  n.  300,  come  modificato  dal  decreto qui
          pubblicato, e' il seguente:
              «Art. 42 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge in
          particolare  le  funzioni  e i compiti di spettanza statale
          nelle seguenti aree funzionali:
                a) programmazione,   finanziamento,  realizzazione  e
          gestione   delle   reti   infrastrutturali   di   interesse
          nazionale,  ivi  comprese  le reti elettriche, idrauliche e
          acquedottistiche,   e   delle   altre  opere  pubbliche  di
          competenza  dello  Stato, ad eccezione di quelle in materia
          di   difesa,   qualificazione  degli  esecutori  di  lavori
          pubblici;  costruzioni  nelle  zone  sismiche; integrazione
          modale fra i sistemi di trasporto;
                b) edilizia residenziale, aree urbane;
                c) navigazione  e  trasporto marittimo; vigilanza sui
          porti;  demanio  marittimo;  sicurezza  della navigazione e
          trasporto   nelle  acque  interne;  programmazione,  previa
          intesa  con  le  regioni interessate del sistema idroviario
          padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;
                d) trasporto  terrestre,  circolazione  dei veicoli e
          sicurezza dei trasporti terrestri;
                d-bis)  sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto
          disposto  da leggi e regolamenti, concernenti le competenze
          disciplinate   dall'art.  41  e  dal  presente  comma,  ivi
          comprese le espropriazioni;
                d-ter)  pianificazione  delle reti, della logistica e
          dei   nodi   infrastrutturali   di   interesse   nazionale,
          realizzazione  delle opere corrispondenti e valutazione dei
          relativi interventi;
                d-quater)  politiche  dell'edilizia concernenti anche
          il sistema delle citta' e delle aree metropolitane.
              2. Il Ministero svolge, altresi', funzioni e compiti di
          monitoraggio,  controllo  e  vigilanza nelle aree di cui al
          comma  1,  nonche'  funzioni  di  vigilanza sui gestori del
          trasporto  derivanti  dalla  legge, dalla concessione e dai
          contratti  di  programma  o di servizio, fatto salvo quanto
          previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79».
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  43  del  decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, come modificato dal
          decreto qui pubblicato:
              «Art.  43  (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
          in  dipartimenti,  disciplinati ai sensi degli articoli 4 e
          5.  Il  numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a
          quattro,  in  relazione  alle  aree funzionali definite dal
          precedente articolo.
              2.  Il Ministero si articola in un numero non superiore
          a   16   direzioni   generali   e  in  uffici  di  funzioni
          dirigenziali di livello generale, alla cui individuazione e
          organizzazione si provvede ai sensi dell'art. 4, nei limiti
          di  posti  di funzione individuati dalla pianta organica di
          cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 marzo
          2001,  n.  177.  La  dotazione  organica  dei  dirigenti di
          seconda  fascia  di  cui  alla tabella A allegata al citato
          decreto  del Presidente della Repubblica n. 177 del 2001 e'
          ridotta di due unita'.
              2-bis.  Il  Ministero  si  avvale  delle Capitanerie di
          porto, alle quali non si applica il disposto dell'art. 11.
              2-ter.  Sono  istituiti  a livello sovraregionale dieci
          Servizi  integrati  infrastrutture  e trasporti, di seguito
          denominati  S.I.I.T., quali organi decentrati del Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Ogni S.I.I.T. e'
          articolato   in   due  settori  relativi,  rispettivamente,
          all'area  infrastrutture  e  all'area trasporti, a ciascuno
          dei  quali  e'  preposto un dirigente generale, nominato ai
          sensi  dell'art.  19,  comma  4,  del  decreto  legislativo
          30 marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni. Al
          S.I.I.T.  competente  per  le  regioni  Lazio  e Abruzzo e'
          preposto  un dirigente generale nominato ai sensi dell'art.
          19,  comma  3,  del  citato  decreto legislativo n. 165 del
          2001.  I  S.I.I.T.  svolgono funzioni di carattere tecnico,
          amministrativo,  operativo  e  gestionale nell'ambito delle
          competenze  di  cui  agli  articoli 41  e  42,  comprese le
          corrispondenti attivita' di servizio.
              2-quater.  I  S.I.I.T. possono promuovere e fornire, su
          base  convenzionale, servizi di contenuto tecnico operativo
          e   gestionale  alle  amministrazioni  pubbliche,  comprese
          quelle  regionali  e  locali anche ad ordinamento autonomo,
          nonche'  ai soggetti di cui alla legge 11 febbraio 1994, n.
          109,   e   successive  modificazioni  e  integrazioni,  nel
          rispetto delle funzioni e dei compiti ad essi spettanti.
              2-quinquies.   Con   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica,  da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis,
          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
          con  il  Ministro  per  la  funzione pubblica e il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze, sentite le organizzazioni
          sindacali  maggiormente  rappresentative,  si provvede alla
          struttura  organizzativa  e  funzionale dei S.I.I.T. e alla
          loro   articolazione   territoriale,  secondo  il  criterio
          dell'efficiente   dimensionamento  delle  strutture  e  dei
          corrispondenti     bacini     di     utenza,    utilizzando
          prioritariamente  il personale assegnato agli altri uffici,
          anche  al fine di incrementare la qualita' delle funzioni e
          delle  attivita'  rese  nei  confronti  dei  singoli, delle
          imprese e delle pubbliche amministrazioni appartenenti agli
          enti territoriali.
              2-sexies.   Dalla   data   di  entrata  in  vigore  del
          regolamento  di  cui al comma 2-quinquies sono soppresse le
          strutture  periferiche  del Ministero dei trasporti e della
          navigazione e del Ministero dei lavori pubblici.
              2-septies.  Con uno o piu' decreti del Presidente della
          Repubblica,  da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis,
          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti, sentite le
          organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentative, di
          concerto  con il Ministro per la funzione pubblica e con il
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze, si provvede, nel
          rispetto  delle  disposizioni di cui al decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni:
                a) alla riorganizzazione del Ministero;
                b) al   riordinamento  del  Consiglio  superiore  dei
          lavori pubblici quale organo di consulenza obbligatoria del
          Governo e organo di consulenza facoltativa per le regioni e
          gli  altri  enti  pubblici  competenti in materia di lavori
          pubblici.».
              -  Per  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          26 marzo 2001, n. 177, vedi note alle premesse.
              -   Il   testo  dell'art.  19,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente:
              «4.  Gli  incarichi di funzione dirigenziale di livello
          generale  sono  conferiti  con  decreto  del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   del  Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23  o,  in  misura  non superiore al 50 per cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai   medesimi   ruoli   ovvero,   con   contratto  a  tempo
          determinato,   a   persone  in  possesso  delle  specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6».
              -   Il   testo  dell'art.  19,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente:
              «3.  Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri,
          gli  incarichi di direzione di strutture articolate al loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente, a dirigenti
          della  prima  fascia  dei  ruoli  di cui all'art. 23 o, con
          contratto  a tempo determinato, a persone in possesso delle
          specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6».
              -  La  legge  11 febbraio  1994,  n.  109, e successive
          modificazioni  reca:  «Legge  quadro  in  materia di lavori
          pubblici»  ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19
          febbraio 1994, n. 41 S.O. n. 1.
              -  Il  testo  dell'art.  17,  comma  4-bis  della legge
          23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
              «4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali».
              - Per  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
          successive modificazioni, vedi note alle premesse.