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DECRETO-LEGGE 21 maggio 2003, n. 112

Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-5-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2003, n. 180 (in G.U. 21/07/2003, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/07/2003)
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Testo in vigore dal: 22-7-2003
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di modificare le
disposizioni  concernenti  l'effettuazione  della  pratica  forense e
dell'esame  di  abilitazione  alla  professione  legale,  al  fine di
razionalizzare  lo  svolgimento ed i contenuti della prova d'esame ed
evitare,  altresi',  fin dalla prossima sessione, il persistere della
costante   e  significativa  disomogeneita'  tra  le  percentuali  di
promossi nelle diverse sedi d'esame;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 maggio 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;

                               Art. 1
     ((Modifica)) dell'articolo 9 del ((regolamento di cui al))
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101

  1.   L'articolo  9  del  ((regolamento  di  cui  al))  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, e' sostituito dal
seguente:
"Art.   9   (Certificato  di  compimento  della  pratica).  -  1.  Il
certificato  di  compiuta  pratica  di  cui all'articolo 10 del regio
decreto  22  gennaio  1934,  n.  37,  viene  rilasciato dal consiglio
dell'ordine  del  luogo  ove il praticante ha svolto la maggior parte
della pratica ovvero, in caso di parita', del luogo in cui la pratica
e' stata iniziata. Il certificato di compiuta pratica non puo' essere
rilasciato piu' di una volta.
2.  In caso di trasferimento del praticante, il consiglio dell'ordine
di  provenienza  certifica  l'avvenuto  accertamento  sui  precedenti
periodi.
((3.  Il  certificato  di  cui  ai  commi 1 e 2 individua la Corte di
appello  presso  cui  il  praticante  puo'  sostenere  gli  esami  di
avvocato")).
  ((1-bis.   Fino   al  31  dicembre  2003,  il  certificato  di  cui
all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  10  aprile  1990, n. 101, come sostituito dal comma 1 del
presente  articolo, e' rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo
ove  il  praticante  risulta  essere iscritto alla data di entrata in
vigore del presente decreto.))