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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1990, n. 101

Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione all'esame di procuratore legale.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-5-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/2003)
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Testo in vigore dal:  19-5-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sentito il Consiglio nazionale forense;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 novembre 1989;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1990;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Modalità della pratica
1. La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza.
2. Essa si svolge principalmente presso lo studio e sotto il controllo di un procuratore legale e comporta il compimento delle attività proprie della professione.
3. La frequenza dello studio può essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e disciplinati a norma dell'art. 2.
4. Costituisce integrazione della pratica forense, contestuale al suo normale svolgimento secondo le modalità del presente articolo, la frequenza di scuole di formazione professionale istituite a norma dell'art. 3.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 18 del R.D.L. n. 1578/1933 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) è il seguente:
"Art. 18. - Nell'adempimento della pratica di cui all'articolo precedente, può tenere luogo della frequenza dello studio di un procuratore, per un periodo non superiore ad un anno, la frequenza, per un uguale periodo di tempo, posteriormente alla laurea, e con profitto, di un seminario o altro istituto costituito presso un'università della Repubblica, nei quali siano effettuati all'uopo speciali corsi, e che siano riconosciuti con decreto del Ministero di grazia e giustizia.
È equiparato alla pratica il servizio prestato per almeno due anni dai magistrati dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo o dai vice pretori onorari, dagli avvocati dello Stato e del cessato ufficio legale delle Ferrovie dello Stato, dagli aggiunti di procura della stessa Avvocatura dello Stato, nonché il servizio prestato, per lo stesso periodo di tempo, nelle prefetture dai funzionari del gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, con grado non inferiore a quello di consigliere".
- L'art. 2 della legge n. 242/1988 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale) aggiunge un comma all'art. 2 della legge 24 luglio 1985, n. 406 (per il titolo si veda la nota all'art. 8) risulta così formulato:
"Art. 2. - Il periodo di pratica, previsto dall'art. 17, n. 5), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, per l'ammissione all'esame di procuratore legale, non può avere durata inferiore a due anni.
Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, determina, con proprio decreto, le modalità per l'espletamento della pratica e per l'accertamento del suo effettivo svolgimento".
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 18 del R.D.L. n. 1578/1933 si veda nelle note alle premesse.