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DECRETO-LEGGE 21 maggio 2003, n. 112

Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-5-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2003, n. 180 (in G.U. 21/07/2003, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/07/2003)
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Testo in vigore dal:  23-5-2003 al: 21-7-2003
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare le disposizioni concernenti l'effettuazione della pratica forense e dell'esame di abilitazione alla professione legale, al fine di razionalizzare lo svolgimento ed i contenuti della prova d'esame ed evitare, altresì, fin dalla prossima sessione, il persistere della costante e significativa disomogeneità tra le percentuali di promossi nelle diverse sedi d'esame;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Istituzione dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101
1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, è sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Certificato di compimento della pratica). - 1. Il certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parità, del luogo in cui la pratica è stata iniziata. Il certificato di compiuta pratica non può essere rilasciato più di una volta.
2. In caso di trasferimento del praticante, il consiglio dell'ordine di provenienza certifica l'avvenuto accertamento sui precedenti periodi.
3. Il certificato di compiuta pratica individua la Corte d'appello di appartenenza di ciascun candidato ai fini del sorteggio della sede d'esame, secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi sesto e settimo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37."".