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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 2003, n. 84

Regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.

note: Entrata in vigore del decerto: 4-5-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/06/2005)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 4-5-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
    Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    Vista  la  legge  29 dicembre 2000, n. 422, legge comunitaria per
l'anno 2000, ed in particolare l'articolo 3 e l'allegato C;
    Vista la direttiva 1999/94/CE del Parlamento e del Consiglio, del
13 dicembre  1999,  relativa  alla disponibilita' di informazioni sul
risparmio  di  carburante  e  sulle  emissioni  di  CO2 da fornire ai
consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture
nuove;
    Vista  la  decisione 2001/677/CE, del 10 agosto 2001, sul formato
della   relazione   che   gli  Stati  membri  devono  trasmettere  in
ottemperanza all'articolo 9 della direttiva 1999/94/CE;
    Vista  la  legge  30 luglio  1998, n. 281, recante disciplina dei
diritti dei consumatori e degli utenti;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n.  126,  recante  norme  per
l'informazione     del    consumatore,    cosi'    come    modificata
dall'articolo 22  della  legge  22 febbraio  1994,  n.  146,  recante
disposizioni    per    l'adempimento    degli    obblighi   derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alla   Comunita'  europea  -  legge
comunitaria 1993;
    Visto  il  decreto  del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  8 febbraio 1997, n. 101, concernente regolamento di
attuazione  della  legge  10 aprile  1991,  n. 126, recante norme per
l'informazione del consumatore;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  dei trasporti e dell'aviazione
civile  in data 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
105  del  23 aprile  1974, di recepimento della direttiva comunitaria
70/156/CEE  concernente  il  ravvicinamento  delle legislazioni degli
Stati  membri  relative  all'omologazione  dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione in data 13 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  133  del 9 giugno 1999, di recepimento della direttiva
comunitaria  98/91/CEE,  concernente  i  veicoli  a  motore  e i loro
rimorchi destinati al trasporto di merci pericolose su strada;
    Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti in data 12 giugno
1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
274  del  6 ottobre  1981,  di attuazione della direttiva comunitaria
80/1268/CEE  relativa  alle  emissioni  di biossido di carbonio ed al
consumo  di  carburante  dei  veicoli  a  motore, come modificato dal
decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione in data
8 maggio  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  148  del
27 giugno  1995,  di  attuazione  della direttiva 93/116/CEE relativa
alle  emissioni  di  biossido di carbonio ed al consumo di carburante
dei veicoli a motore;
    Visto  il  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
in  data  5  aprile  1994,  pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  99  del  30 aprile 1994, di attuazione della
direttiva   comunitaria   92/61/CEE  concernente  l'omologazione  dei
veicoli a motore a due o a tre ruote;
    Vista  la  preliminare  deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 luglio 2002;
    Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 agosto 2002;
    Ritenuto  di  non  poter condividere interamente il citato parere
del  Consiglio  di Stato con riferimento all'articolo 1, lettere f) e
d),  in considerazione, rispettivamente, del fatto che la definizione
di: "costruttore" deriva dalla citata direttiva 70/156/CEE, mentre la
definizione   di:   "punto  vendita"  meglio  chiarisce  l'ambito  di
applicazione del presente regolamento;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 gennaio 2003;
    Sulla  proposta  del  Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  dell'ambiente  e della tutela del
territorio,  della  salute,  degli  affari  esteri, della giustizia e
dell'economia e delle finanze;

                              E M A N A
                      il seguente regolamento:

                             Articolo 1
                             Definizioni
   1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
   a)  "autovettura",  un  veicolo  a motore della categoria M1, come
definito  dal  decreto  del  Ministro  dei trasporti e dell'aviazione
civile   in   data  29  marzo  1974  di  attuazione  della  direttiva
comunitaria  70/156/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei
trasporti  e  della  navigazione in data 13 maggio 1999 di attuazione
della  direttiva  comunitaria  98/91/CE.  Sono  esclusi i veicoli che
rientrano  nell'ambito  di  applicazione del decreto del Ministro dei
trasporti  e  della  navigazione  in data 5 aprile 1994 di attuazione
della  direttiva  92/61/CEE,  ed i veicoli speciali di cui al decreto
del  Ministro  dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo
1974  di  attuazione  della  direttiva  comunitaria  70/156/CEE, come
modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
in  data  13  maggio  1999  di attuazione della direttiva comunitaria
98/91/CE;
   b)   "autovettura   nuova",   un'autovettura  che  non  sia  stata
precedentemente  venduta se non a fini di rivendita al dettaglio o di
distribuzione;
   c)  "certificato  di conformita'" il certificato di cui al decreto
del  Ministro  dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo
1974  di  attuazione  della  direttiva  comunitaria  70/156/CEE, come
modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
in  data  13  maggio  1999  di attuazione della direttiva comunitaria
98/91/CE;
   d)  "punto  vendita", una struttura, come una sala d'esposizione o
uno  spazio  all'aperto,  in  cui le autovetture nuove sono esposte o
offerte  in vendita o in leasing ai clienti potenziali, ivi comprese,
le fiere in cui le autovetture nuove sono presentate al pubblico;
   e)  "responsabile  del  punto  vendita" qualsiasi persona fisica o
giuridica che gestisce un punto vendita;
   f) "costruttore" la persona fisica o giuridica responsabile, verso
l'autorita'  che  rilascia  l'omologazione,  di tutti gli aspetti del
procedimento  di  omologazione  e della conformita' della produzione;
non  e'  indispensabile  che  il costruttore partecipi direttamente a
tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente
o dell'entita' tecnica soggette all'omologazione;
   g)  "consumo  ufficiale  di  carburante", il consumo di carburante
omologato dalle autorita' di omologazione ai sensi delle disposizioni
di  cui  al decreto del Ministro dei trasporti in data 12 giugno 1981
di  attuazione  della  direttiva  80/1268/CEE,  come  modificato  dai
decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e della navigazione in data 8
maggio   1995  di  attuazione  della  dire  93/116/CEE,  apposto  sul
certificato   di   omologazione  CEE  del  veicolo  o  figurante  nel
certificato   di  conformita'.  Se  piu'  varianti  e  versioni  sono
raggruppate in un unico modello, i valori da attribuire al consumo di
carburante  di  tale  modello si basano sulla variante e versione che
presenta il piu' elevato consumo ufficiale nell'ambito del gruppo;
   h}   "emissioni   specifiche   ufficiali   di  C02  per  una  data
autovettura",  le  emissioni  misurate ai sensi delle disposizioni di
cui  al  decreto del Ministro dei trasporti in data 12 giugno 1981 di
attuazione  della  direttiva 80/1268/CEE, come modificato dal decreto
del  Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 maggio 1995
di  attuazione  della  direttiva  93/116/CEE, e di cui al decreto del
Ministro  dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974
di attuazione della direttiva comunitaria 70/156/CEE, come modificato
dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13
maggio  1999  di  attuazione  della  direttiva comunitaria 98/91/CEE,
apposto  sul  certificato di omologazione CEE del veicolo o figurante
nel  certificato  di  conformita'.  Se  piu' varianti e versioni sono
raggruppate  in  un  unico  modello,  i  valori  da  attribuire  alle
emissioni  di C02 di tale modello si basano sulla variante e versione
che  presenti  le piu' elevate emissioni ufficiali di C02 nell'ambito
del gruppo;
   i)  "etichetta relativa al consumo di carburante", un'etichetta su
cui,  per  informazione  dei  consumatori, fgurano i valori ufficiali
relativi  al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di C02
della vettura su cui e' apposta l'etichetta;
   l)  "guida  al  risparmio  di  carburante",  una  raccolta di dati
ufficiali  sul  consumo di carburante e sulle emissioni specifiche di
C02 dei modelli disponibili sul mercato delle autovetture nuove;
   m)   "materiale   promozionale",   tutto  il  materiale  a  stampa
utilizzato  per la commercializzazione, pubblicizzazione e promozione
al  grande  pubblico  dei  veicoli.  Rientrano  in questa definizione
almeno  i  manuali tecnici, gli opuscoli, gli annunci pubblicitari su
giornali   e   riviste,   la   stampa  specializzata  e  i  manifesti
pubblicitari;
   n) "marca", la denominazione commerciale dei costruttore, indicata
nel certificato di conformita' e nei documenti di omologazione;
   o)  "modello", la descrizione commerciale della marca, del tipo e,
se   possibile   e   opportuno,   della   variante   e   versione  di
un'autovettura;
   p)  "tipo",  "variante"  e  "versione",  i distinti veicoli di una
determinata  marca  dichiarati  dal  costruttore,  come  previsto dal
decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29
marzo 1974 di attuazione della direttiva comunitaria 70/156/CEE, come
modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
in  data  13  maggio  1999  di attuazione della direttiva comunitaria
98/91/CE,   e   identifcati   esclusivamente  in  base  ai  caratteri
alfanumerici relativi al tipo, alla variante ed alla versione.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note qui pubblicato' e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - La  legge  23  agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri".  L'art.  17, comma 2, cosi'
          recita:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
              - La   legge   29   dicembre   2000,   n.   422,  reca:
          "Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge  comunitaria  2000".  L'art.  3  e l'allegato C cosi'
          recitano:
              "Art.   3  (Attuazione  di  direttive  comunitarie  con
          regolamento  autorizzato). - 1. Il Governo e' autorizzato a
          dare  attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui
          all'allegato   C  con  uno  o  piu'  regolamenti  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a
          quelli  enunciati nelle lettere b), e), f) e g) del comma 1
          dell'art. 2.
              2.  Fermo  restando  il  disposto dell'art. 5, comma 1,
          della  legge  9 marzo  1989, n. 86, i regolamenti di cui al
          comma 1 possono, altresi', per tutte le materie non coperte
          da   riserva   assoluta  di  legge,  dare  attuazione  alle
          direttive   che  costituiscono  modifica,  aggiornamento  o
          completamento  delle  direttive  comprese  nell'allegato C,
          nonche',  per  le  parti interessate, alle direttive la cui
          attuazione   comporti   la  modifica  o  l'integrazione  di
          discipline    gia'    delegificate    ovvero    riguardanti
          procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa.
              3.   Ove   le   direttive  cui  essi  danno  attuazione
          prescrivano   di   adottare  discipline  sanzionatorie,  il
          Governo  puo'  prevedere nei regolamenti di cui al comma 1,
          per  le  fattispecie  individuate  dalle  direttive stesse,
          adeguate   sanzioni  amministrative,  che  dovranno  essere
          determinate   in  ottemperanza  ai  principi  stabiliti  in
          materia dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2.".
          "Allegato C (Art. 3)
              96/51/CE:  direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996,
          che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi
          nella alimentazione degli animali.
              1999/41/CE:  direttiva  del  Parlamento  europeo  e del
          Consiglio,  del  7  giugno  1999, che modifica la direttiva
          89/398/CEE  del  Consiglio relativa al ravvicinamento delle
          legislazioni  degli  Stati  membri  concernenti  i prodotti
          alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
              1999/94/CE:  direttiva  del  Parlamento  europeo  e del
          Consiglio,    del   13   dicembre   1999,   relativa   alla
          disponibilita'  di informazioni sul risparmio di carburante
          e  sulle  emissioni  di  CO2 da fornire ai consumatori per
          quanto   riguarda  la  commercializzazione  di  autovetture
          nuove.".
              - La  direttiva  1999/94/CE e' pubblicata in GUCE n. L.
          012 del 18 gennaio 2000.
              - La   decisione   2001/677/CE,   reca:   "2001/677/CE:
          Decisione  della  Commissione,  del 10 agosto 2001, formato
          della  relazione  che  gli  Stati membri devono trasmettere
          ottemperanza  all'art.  9 della direttiva 1999/94/CE (Testo
          rilevante  ai  fini  del  SEE)  [notificata  con  il numero
          C(2001)  1883  Gazzetta  Ufficiale n. L 237 del 6 settembre
          2001". L'art. 9 cosi' recita:
              "Art.  9.  -  Le  eventuali  modifiche  necessarie  per
          adeguare   gli   allegati  della  presente  direttiva  sono
          adottate  dalla  Commissione  secondo  la  procedura di cui
          all'art.  10, previa consultazione delle organizzazioni dei
          consumatori e delle altre parti interessate.
              A  supporto  del  processo  di  adeguamento,  gli Stati
          membri  trasmettono  alla Commissione, entro il 31 dicembre
          2003, una relazione sull'efficacia delle disposizioni della
          presente  direttiva,  che  copre  il periodo dal 18 gennaio
          2001 fino al 31 dicembre 2002. Il formato di tale relazione
          e'  stabilito secondo la procedura di cui all'art. 10 entro
          il  18  gennaio  2001. Inoltre, secondo la procedura di cui
          all'art. 10, la Commissione adotta misure atte a:
                a) precisare  ulteriormente il formato dell'etichetta
          di cui all'art. 3 modificando l'allegato I;
                b) precisare  maggiormente  i requisiti relativi alla
          guida  di cui all'art. 4, al fine di classificare i modelli
          delle  autovetture nuove e consentire quindi di redigere un
          elenco  dei  modelli  in funzione delle emissioni di CO2 e
          del   consumo   di  carburante  in  categorie  determinate,
          compresa  una  categoria  in  cui  rientrino  i  modelli di
          autovetture  nuove  caratterizzate  da  un minor consumo di
          carburante;
                c) formulare     raccomandazioni    per    consentire
          l'applicazione  ad altri mezzi e materiali di comunicazione
          dei  principi  contenuti  nelle  disposizioni  relative  al
          materiale promozionale di cui al primo comma dell'art. 6.".
              - La  legge  30  luglio 1998, n. 281, reca: "Disciplina
          dei diritti dei consumatori degli utenti".
              - La  legge  10  aprile  1991, n. 126, reca: "Norme per
          l'informazione del consumatore".
              - La   legge   22   febbraio   1994,   n.   146,  reca:
          "Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge comunitaria 1993". L'art. 22 cosi' recita:
              "Art.  22 (Norme per l'informazione del consumatore). -
          1.  Alla  legge  10  aprile 1991, n. 126, sono apportate le
          seguenti modificazioni e integrazioni:
              Riportata alla voce Commercio di vendita al pubblico:
                a) (Sostituisce  il  comma  2  dell'art.  1, legge 10
          aprile 1991, n. 126);
                b) (Modifica  il comma 4 dell'art. 1, legge 10 aprile
          1991, n. 126);
                c) (Sostituisce  il  comma  5  dell'art.  1, legge 10
          aprile 1991, n. 126);
                d) (Aggiunge  l'art. 1-bis alla legge 10 aprile 1991,
          n. 126);
                e) (Sostituisce  il  comma  1  dell'art.  2, legge 10
          aprile 1991, n. 126).
              -   Il   decreto   del  Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101, reca:
          "Regolamento  di  attuazione della legge 10 aprile 1991, n.
          126, recante norme per l'informazione del consumatore".
              - Il    decreto    del   Ministro   dei   trasporti   e
          dell'aviazione  civile  in data 29 marzo 1974, reca: "Norme
          relative  alla  omologazione  C.E.E. dei veicoli a motore e
          dei   loro   rimorchi,  nonche'  dei  loro  dispositivi  di
          equipaggiamento".
              - La  direttiva  70/156/CEE  e' pubblicata in GUCE n. L
          042 del 23 febbraio 1970.
              - Il   decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
          navigazione  in  data  13  maggio  1999, reca: "Recepimento
          della  direttiva  98/91/CE  del  Parlamento  europeo  e del
          Consiglio  del  14  dicembre  1998  riguardante i veicoli a
          motore  e  i  loro  rimorchi  destinati  al trasporto merci
          pericolose su strada e che modifica la direttiva 70/156/CEE
          relativa  all'omologazione  dei veicoli a motore e dei loro
          rimorchi.".
              - La direttiva 98/91/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 011
          del 16 gennaio 1999.
              - Il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti in data 12
          giugno   1981,  reca:  "Norme  relative  alla  omologazione
          parziale  CEE  dei  tipi  di  veicolo  a  motore per quanto
          riguarda il consumo di carburante (direttiva 80/1268/CEE)".
              - La  direttiva  80/1268/CEE e' pubblicata in GUCE n. L
          375 del 31 dicembre 1980.
              - Il   decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
          navigazione in data 8 maggio 1995, reca: "Recepimento della
          direttiva  92/53/CEE  del  Consiglio del 18 giugno 1992 che
          modifica    la    direttiva   70/156/CEE   concernente   il
          ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
          relative  all'omologazione  dei veicoli a motore e dei loro
          rimorchi".
              - La  direttiva  93/116/CEE  e' pubblicata in GUCE n. L
          329 del 30 dicembre 1993.
              - Il   decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
          navigazione in data 5 aprile 1994, reca: "Recepimento della
          direttiva  del  Consiglio  delle Comunita' europee n. 92/61
          del  30 giugno 1992 relativa all'omologazione dei veicoli a
          motore a due o a tre ruote".
              - La direttiva 92/61/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 225
          del 10 agosto 1992.
          Note all'art. 1:
              - Per   il   decreto   del  Ministro  dei  trasporti  e
          dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974, vedi note alle
          premesse.
              - Per la direttiva 70/156/CEE vedi note alle premesse.
              - Per  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della
          navigazione   in  data  13  maggio  1999,  vedi  note  alle
          premesse.
              - Per la direttiva 98/91/CE vedi note alle premesse.
              - Per  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della
          navigazione in data 5 aprile 1994, vedi note alle premesse.
              - Per la direttiva 92/61/CEE vedi note alle premesse.
              - Per  il decreto del Ministro dei trasporti in data 12
          giugno 1981, vedi note alle premesse.
              - Per la direttiva 80/1268/CEE vedi note alle premesse.
              - Per  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della
          navigazione in data 8 maggio 1995, vedi note alle premesse.
              - Per la direttiva 93/116/CEE, vedi note alle premesse.