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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 2003, n. 84

Regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.

note: Entrata in vigore del decerto: 4-5-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/06/2005)
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Testo in vigore dal:  4-5-2003

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, legge comunitaria per l'anno 2000, ed in particolare l'articolo 3 e l'allegato C;
Vista la direttiva 1999/94/CE del Parlamento e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove;
Vista la decisione 2001/677/CE, del 10 agosto 2001, sul formato della relazione che gli Stati membri devono trasmettere in ottemperanza all'articolo 9 della direttiva 1999/94/CE;
Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore, così come modificata dall'articolo 22 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1993;
Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101, concernente regolamento di attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, di recepimento della direttiva comunitaria 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999, di recepimento della direttiva comunitaria 98/91/CEE, concernente i veicoli a motore e i loro rimorchi destinati al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti in data 12 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 6 ottobre 1981, di attuazione della direttiva comunitaria 80/1268/CEE relativa alle emissioni di biossido di carbonio ed al consumo di carburante dei veicoli a motore, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, di attuazione della direttiva 93/116/CEE relativa alle emissioni di biossido di carbonio ed al consumo di carburante dei veicoli a motore;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, di attuazione della direttiva comunitaria 92/61/CEE concernente l'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 luglio 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 agosto 2002;
Ritenuto di non poter condividere interamente il citato parere del Consiglio di Stato con riferimento all'articolo 1, lettere f) e d), in considerazione, rispettivamente, del fatto che la definizione di: "costruttore" deriva dalla citata direttiva 70/156/CEE, mentre la definizione di: "punto vendita" meglio chiarisce l'ambito di applicazione del presente regolamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "autovettura", un veicolo a motore della categoria M1, come definito dal decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974 di attuazione della direttiva comunitaria 70/156/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999 di attuazione della direttiva comunitaria 98/91/CE. Sono esclusi i veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 5 aprile 1994 di attuazione della direttiva 92/61/CEE, ed i veicoli speciali di cui al decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974 di attuazione della direttiva comunitaria 70/156/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999 di attuazione della direttiva comunitaria 98/91/CE;
b) "autovettura nuova", un'autovettura che non sia stata precedentemente venduta se non a fini di rivendita al dettaglio o di distribuzione;
c) "certificato di conformità" il certificato di cui al decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974 di attuazione della direttiva comunitaria 70/156/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999 di attuazione della direttiva comunitaria 98/91/CE;
d) "punto vendita", una struttura, come una sala d'esposizione o uno spazio all'aperto, in cui le autovetture nuove sono esposte o offerte in vendita o in leasing ai clienti potenziali, ivi comprese, le fiere in cui le autovetture nuove sono presentate al pubblico;
e) "responsabile del punto vendita" qualsiasi persona fisica o giuridica che gestisce un punto vendita;
f) "costruttore" la persona fisica o giuridica responsabile, verso l'autorità che rilascia l'omologazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e della conformità della produzione; non è indispensabile che il costruttore partecipi direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica soggette all'omologazione;
g) "consumo ufficiale di carburante", il consumo di carburante omologato dalle autorità di omologazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti in data 12 giugno 1981 di attuazione della direttiva 80/1268/CEE, come modificato dai decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 maggio 1995 di attuazione della dire 93/116/CEE, apposto sul certificato di omologazione CEE del veicolo o figurante nel certificato di conformità. Se più varianti e versioni sono raggruppate in un unico modello, i valori da attribuire al consumo di carburante di tale modello si basano sulla variante e versione che presenta il più elevato consumo ufficiale nell'ambito del gruppo;
h} "emissioni specifiche ufficiali di C02 per una data autovettura", le emissioni misurate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti in data 12 giugno 1981 di attuazione della direttiva 80/1268/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 maggio 1995 di attuazione della direttiva 93/116/CEE, e di cui al decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974 di attuazione della direttiva comunitaria 70/156/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999 di attuazione della direttiva comunitaria 98/91/CEE, apposto sul certificato di omologazione CEE del veicolo o figurante nel certificato di conformità. Se più varianti e versioni sono raggruppate in un unico modello, i valori da attribuire alle emissioni di C02 di tale modello si basano sulla variante e versione che presenti le più elevate emissioni ufficiali di C02 nell'ambito del gruppo;
i) "etichetta relativa al consumo di carburante", un'etichetta su cui, per informazione dei consumatori, fgurano i valori ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di C02 della vettura su cui è apposta l'etichetta;
l) "guida al risparmio di carburante", una raccolta di dati ufficiali sul consumo di carburante e sulle emissioni specifiche di C02 dei modelli disponibili sul mercato delle autovetture nuove;
m) "materiale promozionale", tutto il materiale a stampa utilizzato per la commercializzazione, pubblicizzazione e promozione al grande pubblico dei veicoli. Rientrano in questa definizione almeno i manuali tecnici, gli opuscoli, gli annunci pubblicitari su giornali e riviste, la stampa specializzata e i manifesti pubblicitari;
n) "marca", la denominazione commerciale dei costruttore, indicata nel certificato di conformità e nei documenti di omologazione;
o) "modello", la descrizione commerciale della marca, del tipo e, se possibile e opportuno, della variante e versione di un'autovettura;
p) "tipo", "variante" e "versione", i distinti veicoli di una determinata marca dichiarati dal costruttore, come previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974 di attuazione della direttiva comunitaria 70/156/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999 di attuazione della direttiva comunitaria 98/91/CE, e identifcati esclusivamente in base ai caratteri alfanumerici relativi al tipo, alla variante ed alla versione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicatò è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". L'art. 17, comma 2, così recita:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
- La legge 29 dicembre 2000, n. 422, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2000". L'art. 3 e l'allegato C così recitano:
"Art. 3 (Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato). - 1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b), e), f) e g) del comma 1 dell'art. 2.
2. Fermo restando il disposto dell'art. 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono, altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato C, nonché, per le parti interessate, alle direttive la cui attuazione comporti la modifica o l'integrazione di discipline già delegificate ovvero riguardanti procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa.
3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo può prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2.".
"Allegato C (Art. 3)
96/51/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nella alimentazione degli animali.
1999/41/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che modifica la direttiva 89/398/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
1999/94/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.".
- La direttiva 1999/94/CE è pubblicata in GUCE n. L. 012 del 18 gennaio 2000.
- La decisione 2001/677/CE, reca: "2001/677/CE:
Decisione della Commissione, del 10 agosto 2001, formato della relazione che gli Stati membri devono trasmettere ottemperanza all'art. 9 della direttiva 1999/94/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1883 Gazzetta Ufficiale n. L 237 del 6 settembre 2001". L'art. 9 così recita:
"Art. 9. - Le eventuali modifiche necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'art. 10, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle altre parti interessate.
A supporto del processo di adeguamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 dicembre 2003, una relazione sull'efficacia delle disposizioni della presente direttiva, che copre il periodo dal 18 gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2002. Il formato di tale relazione è stabilito secondo la procedura di cui all'art. 10 entro il 18 gennaio 2001. Inoltre, secondo la procedura di cui all'art. 10, la Commissione adotta misure atte a:
a) precisare ulteriormente il formato dell'etichetta di cui all'art. 3 modificando l'allegato I;
b) precisare maggiormente i requisiti relativi alla guida di cui all'art. 4, al fine di classificare i modelli delle autovetture nuove e consentire quindi di redigere un elenco dei modelli in funzione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante in categorie determinate, compresa una categoria in cui rientrino i modelli di autovetture nuove caratterizzate da un minor consumo di carburante;
c) formulare raccomandazioni per consentire l'applicazione ad altri mezzi e materiali di comunicazione dei principi contenuti nelle disposizioni relative al materiale promozionale di cui al primo comma dell'art. 6.".
- La legge 30 luglio 1998, n. 281, reca: "Disciplina dei diritti dei consumatori degli utenti".
- La legge 10 aprile 1991, n. 126, reca: "Norme per l'informazione del consumatore".
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993". L'art. 22 così recita:
"Art. 22 (Norme per l'informazione del consumatore). - 1. Alla legge 10 aprile 1991, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
Riportata alla voce Commercio di vendita al pubblico:
a) (Sostituisce il comma 2 dell'art. 1, legge 10 aprile 1991, n. 126);
b) (Modifica il comma 4 dell'art. 1, legge 10 aprile 1991, n. 126);
c) (Sostituisce il comma 5 dell'art. 1, legge 10 aprile 1991, n. 126);
d) (Aggiunge l'art. 1-bis alla legge 10 aprile 1991, n. 126);
e) (Sostituisce il comma 1 dell'art. 2, legge 10 aprile 1991, n. 126).
- Il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101, reca: "Regolamento di attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore".
- Il decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974, reca: "Norme relative alla omologazione C.E.E. dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento".
- La direttiva 70/156/CEE è pubblicata in GUCE n. L 042 del 23 febbraio 1970.
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999, reca: "Recepimento della direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998 riguardante i veicoli a motore e i loro rimorchi destinati al trasporto merci pericolose su strada e che modifica la direttiva 70/156/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.".
- La direttiva 98/91/CEE è pubblicata in GUCE n. L 011 del 16 gennaio 1999.
- Il decreto del Ministro dei trasporti in data 12 giugno 1981, reca: "Norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda il consumo di carburante (direttiva 80/1268/CEE)".
- La direttiva 80/1268/CEE è pubblicata in GUCE n. L 375 del 31 dicembre 1980.
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 maggio 1995, reca: "Recepimento della direttiva 92/53/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi".
- La direttiva 93/116/CEE è pubblicata in GUCE n. L 329 del 30 dicembre 1993.
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 5 aprile 1994, reca: "Recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/61 del 30 giugno 1992 relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote".
- La direttiva 92/61/CEE è pubblicata in GUCE n. L 225 del 10 agosto 1992.
Note all'art. 1:
- Per il decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974, vedi note alle premesse.
- Per la direttiva 70/156/CEE vedi note alle premesse.
- Per il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999, vedi note alle premesse.
- Per la direttiva 98/91/CE vedi note alle premesse.
- Per il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 5 aprile 1994, vedi note alle premesse.
- Per la direttiva 92/61/CEE vedi note alle premesse.
- Per il decreto del Ministro dei trasporti in data 12 giugno 1981, vedi note alle premesse.
- Per la direttiva 80/1268/CEE vedi note alle premesse.
- Per il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 maggio 1995, vedi note alle premesse.
- Per la direttiva 93/116/CEE, vedi note alle premesse.