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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 2002, n. 314

Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-3-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2012)
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-3-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  l'articolo  17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista  la legge 10 agosto 2000, n. 246, sul potenziamento del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
  Vista  la  legge  21  marzo  2001,  n. 75, che prevede un ulteriore
incremento di dotazione organica per il profilo di vigile del fuoco;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, recante regolamento sull'espletamento dei servizi antincendi;
  Vista  la legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi
antincendi  negli  aeroporti  e  sui  servizi  di supporto tecnico ed
amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  Vista  la  legge  8  dicembre  1970,  n.  996, contenente norme sul
soccorso  e  l'assistenza  alle  popolazioni  colpite  da calamita' -
Protezione civile;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
n.  398,  recante  l'organizzazione  degli uffici centrali di livello
dirigenziale  generale  del Ministero dell'interno, ed in particolare
l'articolo 6 concernente l'organizzazione del Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
  Visto  il  decreto  del Ministro dell'interno in data 7 marzo 2002,
che  definisce  l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale
non  generale  da  attribuire  ai  dirigenti  del Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile;
  Visti  i  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29  aprile  1997,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26
novembre  1997  ed in data 24 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2001;
  Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  (CCNL) del
Comparto  del  personale  dipendente  dalle aziende e amministrazioni
autonome  dello  Stato  ad  ordinamento  autonomo, sottoscritto il 24
maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 96 alla Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  142  del  20 giugno 2000,
nonche'  il  Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del
citato  CCNL, sottoscritto il 24 maggio 2000, stipulato presso l'ARAN
in data 24 aprile 2002;
  Visto  il  Contratto collettivo integrativo del Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco stipulato a livello di amministrazione centrale il
30 luglio 2002;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 agosto 2002;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  per  g1i  atti  normativi  nell'adunanza del 30 settembre
2002;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 novembre 2002;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
Ministro  per  la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito della disciplina
  1.  Il  presente  regolamento  individua  gli  uffici  dirigenziali
generali  che  costituiscono  le  articolazioni periferiche del Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  di  seguito  denominato:  "Corpo
nazionale", e ne determina le funzioni.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione della
          Repubblica   italiana   conferisce   al   Presidente  della
          Repubblica  il potere di promulgare le leggi e di emanare i
          decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
              - Il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
          "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
              - La  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  reca: "Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, commi 2 e 4-bis
          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
              "4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.".
              - Il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
          "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche".
              - La legge 10 agosto 2000, n. 246, reca: "Potenziamento
          del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
              - La  legge  21 marzo 2001, n. 75, reca: "Potenziamento
          degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
          1982,   n.   577,   reca:   "Approvazione  del  regolamento
          concernente l'espletamento dei servizi antincendi".
              - La  legge  23 dicembre 1980, n. 930, reca: "Norme sui
          servizi   antincendi  negli  aeroporti  e  sui  servizi  di
          supporto  tecnico  ed  amministrativo-contabile  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco".
              - La  legge  8 dicembre  1970, n. 996, reca: "Norme sul
          soccorso   e   l'assistenza  alle  popolazioni  colpite  da
          calamita' - Protezione civile".
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          7 settembre   2001,  n.  398,  reca:  "Regolamento  recante
          l'organizzazione   degli   uffici   centrali   di   livello
          dirigenziale generale del Ministero dell'interno".