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DECRETO-LEGGE 7 febbraio 2003, n. 15

Misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali.

note: Entrata in vigore del decret: 9-2-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 aprile 2003, n. 62 (in G.U. 09/04/2003, n.83).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/04/2003)
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Testo in vigore dal:  9-2-2003 al: 9-4-2003
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare le esigenze derivanti dalla prosecuzione degli interventi e dall'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Per fronteggiare le esigenze derivanti dalla prosecuzione degli interventi e dall'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. I predetti mutui, nonché quelli attivabili sulla base del limite di impegno di cui al comma 2, possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinata alle medesime finalità di cui al comma 1 una quota parte, pari a 20 milioni di euro, del limite di impegno quindicennale autorizzato per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla predetta disposizione legislativa.
3. Alla ripartizione dei limiti di impegno di cui ai commi 1 e 2 si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sentite le Amministrazioni interessate ed il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota non inferiore al sessanta per cento delle risorse disponibili è destinata a fronteggiare le esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 e 31 ottobre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, in data 8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, in data 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, e in data 31 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003.
Le procedure e le modalità per l'utilizzo delle predette risorse sono stabilite anche con ordinanze presidenziali della medesima natura.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 38 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2003, 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. La quota dei limiti d'impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166, da utilizzare per le attività di istruttoria e monitoraggio, come individuata dal decreto ministeriale previsto dal medesimo articolo, è assegnata alla Cassa depositi e prestiti per il rimborso delle anticipazioni che la medesima è autorizzata a concedere, alle condizioni economiche e generali e nei limiti fissati annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per consentire l'espletamento delle attività di istruttoria e monitoraggio di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
6. Le anticipazioni di cui al comma 5 sono versate dalla Cassa depositi e prestiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un capitolo di nuova istituzione delle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.