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DECRETO-LEGGE 7 febbraio 2003, n. 15

((Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166. Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale)).

note: Entrata in vigore del decret: 9-2-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 aprile 2003, n. 62 (in G.U. 09/04/2003, n.83).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/04/2003)
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Testo in vigore dal: 10-4-2003
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni   per   fronteggiare   le   esigenze   derivanti   dalla
prosecuzione  degli  interventi  e  dall'opera  di  ricostruzione nei
territori colpiti da calamita' naturali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 febbraio 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  Per fronteggiare le esigenze derivanti dalla prosecuzione degli
interventi  e  dall'opera  di  ricostruzione nei territori colpiti da
calamita'  naturali  che  abbiano  formato  oggetto  di  disposizioni
legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza
ai  sensi  dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.
225,  il  Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato  a
provvedere  con  contributi  quindicennali  ai  mutui  che i soggetti
competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati
i  limiti  di impegno quindicennali di 38 milioni di euro a decorrere
dall'anno  2003 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. I
predetti  mutui,  nonche'  quelli attivabili sulla base del limite di
impegno  di  cui  al  comma  2, possono essere stipulati con la Banca
europea  per  gli  investimenti,  la  Banca di sviluppo del Consiglio
d'Europa,  la  Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati
all'esercizio  dell'attivita'  bancaria  ((ai  sensi  del testo unico
delle  leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia, di cui al decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385)).
  2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 80, comma 21, della
legge  27 dicembre 2002, n. 289, e' destinata alle medesime finalita'
di  cui  al  comma  1 una quota parte, pari a 20 milioni di euro, del
limite  di impegno quindicennale autorizzato per l'anno 2003 ai sensi
dell'articolo  13,  comma  1,  della  legge 1 agosto 2002, n. 166. Al
relativo   onere   si   provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  alla  predetta  disposizione
legislativa.
  ((2-bis.  Per  gli  interventi da finanziare con la quota di cui al
comma 2, l'assegnazione delle risorse avviene con le modalita' di cui
ai  commi 1 e 3. L'assegnazione delle risorse agli interventi, di cui
al  periodo  precedente  integra  il  programma  di cui alla legge 21
dicembre  2001,  n.  443,  anche  in  deroga alle procedure stabilite
dall'articolo  80,  comma  21, secondo periodo, della citata legge n.
289 del 2002.
  2-ter.  Qualora  gli interventi di cui al comma 2-bis comportino la
realizzazione  di  nuove  opere,  ad  essi  si applicano le procedure
semplificate di cui al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
  2-quater.  Alle  controversie  derivanti  dall'esecuzione  di opere
pubbliche  inerenti  programmi di ricostruzione dei territori colpiti
da   calamita'   naturali,  ivi  compresi  gli  interventi  derivanti
dall'applicazione  della  legge  14 maggio 1981, n. 219, e successive
modificazioni, continua ad applicarsi il disposto di cui all'articolo
3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267)).
  3. Alla ripartizione dei limiti di impegno di cui ai commi 1 e 2 si
provvede  con  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottate  ai  sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, ((sentito il Presidente della Conferenza dei Presidenti
delle  regioni  e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Una
quota  non  inferiore al sessanta per cento delle risorse disponibili
ai  sensi  dei  citati  commi  1  e  2 e' destinata a fronteggiare le
esigenze  derivanti  dalle  situazioni emergenziali di cui ai decreti
del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri in data 29 e 31 ottobre
2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002,
in  data  8  novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 267
del  14  novembre  2002,  in  data 29 novembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  288  del 9 dicembre 2002, relativamente agli
eventi  alluvionali  dei  mese di novembre 2002, e in data 31 gennaio
2003,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003,
relativamente  agli  eventi  alluvionali che hanno colpito le regioni
Abruzzo, Molise, Campania e la provincia di Foggia. Le procedure e le
modalita'  per  l'utilizzo  delle predette risorse sono stabilite con
ordinanze  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, adottate ai
sensi  dell'articolo  5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992.
La  quota  non  vincolata  all'assegnazione  delle  risorse  per  gli
interventi  di cui ai periodi precedenti e' destinata agli interventi
negli  altri  territori  colpiti da calamita' naturali individuati ai
sensi  del  comma 1, per i quali lo stato di emergenza non sia ancora
cessato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  con  particolare  riferimento  a quelli di cui ai
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 novembre
2002, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 289 del 10 dicembre 2002
e n. 290 dell'11 dicembre 2002, e in data 31 gennaio 2003, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003, e tenuto comunque
conto  delle  apposite  risorse finanziarie derivanti da disposizioni
legislative  o  da ordinanze di protezione civile, nonche' per quelli
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6
dicembre  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 291 del 12
dicembre 2002, relativamente agli eventi sismici delle regioni Marche
e Umbria del 26 settembre 1997)).
  4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  1, pari a 38
milioni  di  euro  per  l'anno  2003  ed a 48 milioni di euro annui a
decorrere  dall'anno  2004,  si  provvede,  per gli anni 2003, 2004 e
2005,  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai  fini  del  bilancio  triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita'
previsionale  di  base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'economia e delle finanze.
  5.  La  quota dei limiti d'impegno di cui all'articolo 13, comma 1,
della  legge 1 agosto 2002, n. 166, da utilizzare per le attivita' di
istruttoria e monitoraggio, come individuata dal decreto ministeriale
previsto  dal  medesimo  articolo, e' assegnata alla Cassa depositi e
prestiti  per  il  rimborso  delle  anticipazioni  che la medesima e'
autorizzata  a concedere, alle condizioni economiche e generali e nei
limiti   fissati   annualmente   con   decreto   del  Ministro  delle
infrastrutture   e   dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, per consentire l'espletamento delle
attivita'  di istruttoria e monitoraggio di cui all'articolo 2, commi
3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
  6.  Le  anticipazioni  di  cui  al comma 5 sono versate dalla Cassa
depositi  e  prestiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate  su  un  capitolo  di  nuova istituzione delle pertinenti
unita'  previsionali  di base dello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
  7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.