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DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2002, n. 302

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-2-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/10/2003)
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Testo in vigore dal: 4-10-2003
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
326; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327; 
  Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, ed il decreto  legislativo
20 agosto 2002, n. 190; 
  Visto l'articolo 5, comma 4, della legge 10 agosto 2002, n. 166; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 dicembre 2002; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 dicembre 2002; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  espropriazione  per  pubblica  utilita',  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) l'articolo 1, il comma 3 e' soppresso; 
  b) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 3 (L) (Definizioni). - 1. Ai fini del presente testo unico: 
  a) per "espropriato", si intende il soggetto, pubblico  o  privato,
titolare del diritto espropriato; 
  b)  per   "autorita'   espropriante",   si   intende,   l'autorita'
amministrativa titolare del potere  di  espropriare  e  che  cura  il
relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato
attribuito tale potere, in base ad una norma; 
  c) per "beneficiario dell'espropriazione", si intende il  soggetto,
pubblico o privato, in cui favore e' emesso il decreto di esproprio; 
  d) per "promotore dell'espropriazione",  si  intende  il  soggetto,
pubblico o privato, che chiede l'espropriazione. (L) 
  2. Tutti gli atti della procedura  espropriativa,  ivi  incluse  le
comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti
del soggetto che risulti proprietario secondo i  registri  catastali,
salvo che  l'autorita'  espropriante  non  abbia  tempestiva  notizia
dell'eventuale diverso proprietario effettivo. Nel caso in cui  abbia
avuto notizia della pendenza della procedura  espropriativa  dopo  la
comunicazione dell'indennita' provvisoria  al  soggetto  che  risulti
proprietario secondo i registri catastali, il proprietario  effettivo
puo', nei trenta giorni successivi, concordare l'indennita' ai  sensi
dell'articolo 45, comma 2. (L) 
  3. Colui che risulta proprietario secondo i  registri  catastali  e
riceva la notificazione o  comunicazione  di  atti  del  procedimento
espropriativo, ove non sia piu' proprietario e' tenuto di comunicarlo
all'amministrazione  procedente  entro  trenta  giorni  dalla   prima
notificazione, indicando altresi', ove ne sia a conoscenza, il  nuovo
proprietario, o comunque fornendo copia degli atti  in  suo  possesso
utili a ricostruire le vicende dell'immobile. (L)"; 
  c) all'articolo 4: 
  1) al comma 3, dopo  le  parole:  "27  maggio  1929,  n.  810,"  e'
inserita la seguente: "non"; dopo le parole: "essere espropriati  se"
e' inserita la seguente: "non"; 
  2) al comma 4, dopo le parole: "aperti al  culto"  e'  inserita  la
seguente: "non" dopo le parole: "essere espropriati" sono inserite le
seguenti: "se non"; 
  d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 5 (L) (Ambito di applicazione nei confronti delle  Regioni  e
delle Province autonome di Trento e  Bolzano).  -  1.  Le  Regioni  a
statuto ordinario esercitano la potesta' legislativa concorrente,  in
ordine  alle  espropriazioni  strumentali  alle  materie  di  propria
competenza, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione
statale nonche'  dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico
desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico. (L) 
  2. Le Regioni a statuto speciale, nonche' le Province  autonome  di
Trento e di Bolzano esercitano la  propria  potesta'  legislativa  in
materia di espropriazione per  pubblica  utilita'  nel  rispetto  dei
rispettivi statuti e delle relative norme di  attuazione,  anche  con
riferimento alle disposizioni del  titolo  V,  parte  seconda,  della
Costituzione per le parti in cui prevedono forme  di  autonomia  piu'
ampie rispetto a quelle gia' attribuite. (L) 
  3.  Le  disposizioni  del  testo  unico  operano  direttamente  nei
riguardi delle Regioni fino a quando esse non esercitano  la  propria
potesta' legislativa in materia, nel rispetto delle  disposizioni  di
cui ai commi 1 e 2. La Regione  Trentino-Alto  Adige  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano  adeguano  la  propria  legislazione  ai
sensi degli articoli 4 e 8  dello  statuto  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 2
del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. (L) 
  4. Nell'ambito delle funzioni amministrative conferite dallo  Stato
alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
delle leggi vigenti rientrano anche quelle concernenti i procedimenti
di espropriazione per  pubblica  utilita'  e  quelli  concernenti  la
materiale acquisizione delle aree. (L)"; 
  e) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 6 (L) (Regole generali sulla competenza).  -  1.  L'autorita'
competente alla realizzazione di  un'opera  pubblica  o  di  pubblica
utilita'  e'  anche  competente   all'emanazione   degli   atti   del
procedimento espropriativo che si renda necessario. (L) 
  2. Le amministrazioni statali, le Regioni, le Province, i Comuni  e
gli altri enti pubblici individuano ed organizzano l'ufficio  per  le
espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un  ufficio
gia' esistente. (L) 
  3. Le Regioni a  statuto  speciale  o  a  statuto  ordinario  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano emanano tutti gli  atti  dei
procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli  interessi  da
esse gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali. (L) 
  4. Gli enti locali possono  istituire  un  ufficio  comune  per  le
espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o in un'altra forma
associativa prevista dalla legge. (L) 
  5. All'ufficio per le espropriazioni e' preposto un dirigente o, in
sua mancanza, il dipendente con la qualifica piu' elevata. (L) 
  6. Per ciascun  procedimento,  e'  designato  un  responsabile  che
dirige,  coordina  e  cura  tutte  le  operazioni  e  gli  atti   del
procedimento, anche avvalendosi dell'ausilio di tecnici. (L) 
  7. Il dirigente  dell'ufficio  per  le  espropriazioni  emana  ogni
provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di  esso,
anche se non predisposto dal responsabile del procedimento. (L) 
  8. Se l'opera pubblica o di pubblica utilita' va realizzata  da  un
concessionario o contraente generale, l'amministrazione titolare  del
potere espropriativo puo' delegare, in tutto o in parte,  l'esercizio
dei propri poteri espropriativi,  determinando  chiaramente  l'ambito
della delega nella concessione o  nell'atto  di  affidamento,  i  cui
estremi   vanno   specificati   in   ogni   atto   del   procedimento
espropriativo. A questo scopo i soggetti privati cui sono  attribuiti
per legge o per delega poteri  espropriativi,  possono  avvalersi  di
societa' controllata. I soggetti privati possono  altresi'  avvalersi
di societa' di servizi ai fini delle attivita' preparatorie. (L) 
  9. Per le espropriazioni finalizzate alla  realizzazione  di  opere
private,  l'autorita'   espropriante   e'   l'Ente   che   emana   il
provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilita'.
(L)"; 
  f) all'articolo 9: 
  1) al comma  3,  dopo  la  parola:  "approvato",  le  parole:  "dal
Consiglio dei Ministri  nella  riunione  del  24  maggio  2001"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"; 
  2) al comma 5 dopo la parola: "disporre" sono inserite le seguenti:
"o autorizzare"; 
  3) al comma 6 le parole: "comma 6" sono sostituite dalle  seguenti:
"comma 5"; 
  g) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
  "Art.  10  (L)  (Vincoli  derivanti  da  atti  diversi  dai   piani
urbanistici generali). - 1. Se la realizzazione di un'opera  pubblica
o  di  pubblica  utilita'  non  e'  prevista  dal  piano  urbanistico
generale, il vincolo preordinato all'esproprio puo' essere  disposto,
ove espressamente se ne dia atto, su  richiesta  dell'interessato  ai
sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990,  n.  241,
ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione
del progetto, mediante una  conferenza  di  servizi,  un  accordo  di
programma,  una  intesa  ovvero  un  altro  atto,  anche  di   natura
territoriale, che in  base  alla  legislazione  vigente  comporti  la
variante al piano urbanistico. (L) 
  2.  Il   vincolo   puo'   essere   altresi'   disposto,   dandosene
espressamente atto, con il  ricorso  alla  variante  semplificata  al
piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell'interessato,
con le modalita' e secondo le procedure di cui all'articolo 19, commi
2 e seguenti. (L) 
  3. Per le opere per le quali sia gia' intervenuto,  in  conformita'
alla normativa vigente, uno dei provvedimenti di cui ai commi 1  e  2
prima della data di entrata in vigore del presente  testo  unico,  il
vincolo si intende apposto, anche  qualora  non  ne  sia  stato  dato
esplicitamente atto. (L)"; 
  h) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 11  (L)  (La  partecipazione  degli  interessati).  -  1.  Al
proprietario, del bene  sul  quale  si  intende  apporre  il  vincolo
preordinato  all'esproprio,  va  inviato  l'avviso   dell'avvio   del
procedimento: 
  a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per  la
realizzazione di una singola  opera  pubblica,  almeno  venti  giorni
prima della delibera del consiglio comunale; 
  b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, almeno venti giorni
prima dell'emanazione dell'atto se cio' risulti  compatibile  con  le
esigenze di celerita' del procedimento. (L) 
  2. L'avviso di avvio del procedimento e'  comunicato  personalmente
agli  interessati  alle  singole  opere  previste  dal  piano  o  dal
progetto. Allorche' il numero dei destinatari sia superiore a 50,  la
comunicazione e' effettuata mediante pubblico  avviso,  da  affiggere
all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili
da assoggettare al vincolo,  nonche'  su  uno  o  piu'  quotidiani  a
diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito  informatico
della Regione o Provincia autonoma nel cui  territorio  ricadono  gli
immobili da assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare  dove  e
con quali modalita' puo' essere consultato il piano  o  il  progetto.
Gli interessati possono formulare entro i  successivi  trenta  giorni
osservazioni che vengono valutate dall'autorita' espropriante ai fini
delle definitive determinazioni. (L) 
  3. La disposizione di cui  al  comma  2  non  si  applica  ai  fini
dell'approvazione del progetto  preliminare  delle  infrastrutture  e
degli insediamenti  produttivi  ricompresi  nei  programmi  attuativi
dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. (L) 
  4. Ai fini dell'avviso dell'avvio del procedimento delle conferenze
di servizi in materia di  lavori  pubblici,  si  osservano  le  forme
previste dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  21  dicembre
1999, n. 554. (L) 
  5. Salvo  quanto  previsto  dal  comma  2,  restano  in  vigore  le
disposizioni vigenti che regolano le modalita' di partecipazione  del
proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di  adozione
e di approvazione degli strumenti urbanistici. (L); 
  i) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 12 (L) (Gli atti che comportano la dichiarazione di  pubblica
utilita). - 1. La  dichiarazione  di  pubblica  utilita'  si  intende
disposta: 
  a) quando l'autorita' espropriante approva a tale fine il  progetto
definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilita', ovvero  quando
sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione,
il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle  aree
da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando e' approvato il
piano di zona; 
  b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente  equivale  a
dichiarazione di pubblica utilita' l'approvazione  di  uno  strumento
urbanistico, anche di settore o  attuativo,  la  definizione  di  una
conferenza  di  servizi  o  il  perfezionamento  di  un  accordo   di
programma,  ovvero  il  rilascio   di   una   concessione,   di   una
autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti. (L) 
  2. Le varianti derivanti dalle  prescrizioni  della  conferenza  di
servizi,  dell'accordo  di  programma  o  di  altro   atto   di   cui
all'articolo 10, nonche' le successive  varianti  in  corso  d'opera,
qualora queste ultime non comportino variazioni di  tracciato  al  di
fuori delle zone di  rispetto  previste  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, nonche' ai  sensi
del decreto ministeriale 1 aprile 1968, sono approvate dall'autorita'
espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilita'  e  non
richiedono nuova apposizione del vincolo  preordinato  all'esproprio.
(L) 
  3.  Qualora  non  sia  stato   apposto   il   vincolo   preordinato
all'esproprio la dichiarazione di pubblica utilita' diventa  efficace
al momento di tale apposizione a norma degli articoli 9 e 10. (L)"; 
  l) all'articolo 13: 
  1) al comma 3 la parola: "eseguito" e' sostituita  dalla  seguente:
"emanato"; 
  2) al comma 4 la parola: "eseguito" e' sostituita  dalla  seguente:
"emanato"; 
  m) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 14 (L) (Istituzione degli elenchi degli atti  che  dichiarano
la pubblica utilita). - 1.  L'autorita'  che  emana  uno  degli  atti
previsti dall'articolo 12, comma  1,  ovvero  esegue  un  decreto  di
espropriazione,  ne  trasmette   una   copia   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, per le opere di competenza statale, e
al presidente della Regione, per le opere  di  competenza  regionale.
(L) 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti
ovvero del presidente della Regione, rispettivamente per le opere  di
competenza statale o regionale, sono indicati gli  uffici  competenti
all'aggiornamento  degli  elenchi  degli  atti  da  cui   deriva   la
dichiarazione  di  pubblica  utilita'  ovvero  con  cui  e'  disposta
l'espropriazione, distinti in relazione alle diverse  amministrazioni
che li hanno adottati; nello stesso decreto  puo'  prevedersi  che  i
medesimi o altri  uffici  possano  dare  indicazioni  operative  alle
autorita' esproprianti per  la  corretta  applicazione  del  presente
testo unico. (L) 
  3. L'autorita' espropriante comunica all'ufficio di cui al comma 2: 
  a) quale sia lo stato del procedimento d'esproprio, almeno sei mesi
e non oltre tre mesi prima della data di scadenza degli effetti della
dichiarazione di pubblica utilita'; 
  b) se sia stato eseguito entro il  prescritto  termine  il  decreto
d'esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto; 
  c) se siano stati impugnati gli atti di adozione e di  approvazione
del piano urbanistico  generale,  l'atto  che  dichiara  la  pubblica
utilita' dell'opera o il decreto di esproprio. (L)"; 
  n) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 15 (L) (Disposizioni sulla redazione del progetto). - 1.  Per
le  operazioni  planimetriche  e  le  altre  operazioni  preparatorie
necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale,  di
una sua variante o di un atto avente  efficacia  equivalente  nonche'
per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione
di opere pubbliche e di  pubblica  utilita',  i  tecnici  incaricati,
anche privati, possono essere  autorizzati  ad  introdursi  nell'area
interessata. (L) 
  2. Chiunque chieda il  rilascio  della  autorizzazione  deve  darne
notizia, mediante atto notificato con le forme degli atti processuali
civili  o  lettera  raccomandata  con  avviso  di   ricevimento,   al
proprietario  del  bene,  nonche'  al  suo  possessore,  se   risulti
conosciuto. L'autorita'  espropriante  tiene  conto  delle  eventuali
osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore entro sette
giorni dalla relativa notifica o comunicazione, e puo' accogliere  la
richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori  dieci  giorni
dalla data in cui e' stata notificata o comunicata  la  richiesta  di
introdursi nella altrui proprieta'. (L) 
  3.  L'autorizzazione  indica  i  nomi  delle  persone  che  possono
introdursi nell'altrui  proprieta'  ed  e'  notificata  o  comunicata
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno  sette
giorni prima dell'inizio delle operazioni. (L) 
  4. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere  alle
operazioni, anche mediante persone di loro fiducia. (L) 
  5. L'autorizzazione di cui al comma  1  si  estende  alle  ricerche
archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla  bonifica  dei
siti inquinati. Le ricerche  archeologiche  sono  compiute  sotto  la
vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano  la  tempestiva
programmazione delle ricerche ed il  rispetto  della  medesima,  allo
scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere (L)"; 
  o) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente: 
  "Art.  16  (L)  (Le  modalita'  che  precedono  l'approvazione  del
progetto definitivo). - 1. Il soggetto,  anche  privato,  diverso  da
quello titolare del potere di approvazione del progetto  di  un'opera
pubblica o di pubblica utilita', puo' promuovere l'adozione dell'atto
che dichiara la pubblica  utilita'  dell'opera.  A  tale  fine,  egli
deposita  pressa  l'ufficio  per  le   espropriazioni   il   progetto
dell'opera, unitamente ai  documenti  ritenuti  rilevanti  e  ad  una
relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere
da eseguire, nonche' agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o
agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente. (L) 
  2. In ogni caso, lo schema dell'atto di approvazione  del  progetto
deve richiamare gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e
degli edifici di cui e' prevista l'espropriazione, con  l'indicazione
dell'estensione e  dei  confini,  nonche',  possibilmente,  dei  dati
identificativi catastali e con il nome ed il cognome dei  proprietari
iscritti nei registri catastali. (L) 
  3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo  15  consente
anche l'effettuazione delle operazioni previste dal comma 2. (L) 
  4. Al proprietario  dell'area  ove  e'  prevista  la  realizzazione
dell'opera e' inviato l'avviso  dell'avvio  del  procedimento  e  del
deposito degli  atti  di  cui  al  comma  1,  con  l'indicazione  del
nominativo del responsabile del procedimento. (L) 
  5. Allorche' il numero  dei  destinatari  sia  superiore  a  50  si
osservano le forme di cui all'articolo 11, comma 2. (L) 
  6.  Ai  fini  dell'approvazione  del  progetto   definitivo   degli
interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.  443,  l'avviso  di
avvio del procedimento  di  dichiarazione  di  pubblica  utilita'  e'
comunicato con le modalita' di  cui  all'articolo  4,  comma  2,  del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. (L) 
  7. Se la comunicazione prevista  dal  comma  4  non  ha  luogo  per
irreperibilita' o assenza del proprietario  risultante  dai  registri
catastali, il progetto puo' essere ugualmente approvato. (L) 
  8. Se risulta la  morte  del  proprietario  iscritto  nei  registri
catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione  di
cui al comma 4 e' sostituita da un avviso, affisso per  venti  giorni
consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e da  un  avviso
pubblicato su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale e  locale.
(L) 
  9.  L'autorita'  espropriante  non  e'   tenuta   a   dare   alcuna
comunicazione a chi non risulti proprietario del bene. (L) 
  10. Il proprietario e  ogni  altro  interessato  possono  formulare
osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio
di  trenta  giorni  dalla   comunicazione   o   dalla   pubblicazione
dell'avviso. (L) 
  11. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma  1,  il  proprietario
dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, puo'  chiedere  che
l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che
non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una
disagevole utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli  lavori
per disporne una agevole utilizzazione. (L) 
  12. L'autorita' espropriante si pronuncia sulle  osservazioni,  con
atto  motivato.  Se  l'accoglimento  in  tutto  o  in   parte   delle
osservazioni comporta la  modifica  dello  schema  del  progetto  con
pregiudizio  di  un  altro  proprietario  che  non  abbia  presentato
osservazioni, sono  ripetute  nei  suoi  confronti  le  comunicazioni
previste dal comma 4. (L) 
  13. Se  le  osservazioni  riguardano  solo  una  parte  agevolmente
separabile dell'opera, l'autorita' espropriante puo' approvare per la
restante parte il progetto,  in  attesa  delle  determinazioni  sulle
osservazioni. (L) 
  14. Qualora nel corso dei  lavori  si  manifesti  la  necessita'  o
l'opportunita' di espropriare altri terreni o altri edifici,  attigui
a quelli gia' espropriati, con atto motivato  autorita'  espropriante
integra il provvedimento con cui e' stato approvato  il  progetto  ai
fini della  dichiarazione  di  pubblica  utilita'.  Si  applicano  le
disposizioni dei precedenti commi. (L)"; 
  p) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 17 (L) (L'approvazione del  progetto  definitivo).  -  1.  Il
provvedimento che approva  il  progetto  definitivo,  ai  fini  della
dichiarazione di pubblica utilita', indica gli estremi degli atti  da
cui e' sorto il vincolo preordinato all'esproprio. (L) 
  2. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di
comunicazione equipollente al proprietario e' data notizia della data
in cui e' diventato efficace l'atto  che  ha  approvato  il  progetto
definitivo e  della  facolta'  di  prendere  visione  della  relativa
documentazione. Al proprietario  e'  contestualmente  comunicato  che
puo' fornire  ogni  utile  elemento  per  determinare  il  valore  da
attribuire all'area ai fini della liquidazione  della  indennita'  di
esproprio. (L)"; 
  q) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 19 (L) (L'approvazione del progetto). - 1. Quando l'opera  da
realizzare non risulta  conforme  alle  previsioni  urbanistiche,  la
variante al piano regolatore puo' essere disposta con le forme di cui
all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalita'  di  cui  ai  commi
seguenti. (L) 
  2. L'approvazione del progetto preliminare o  definitivo  da  parte
del consiglio comunale,  costituisce  adozione  della  variante  allo
strumento urbanistico. (L) 
  3. Se l'opera non e' di competenza comunale, l'atto di approvazione
del progetto  preliminare  o  definitivo  da  parte  della  autorita'
competente e' trasmesso al  consiglio  comunale,  che  puo'  disporre
l'adozione della corrispondente variante allo strumento  urbanistico.
(L) 
  4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la  Regione  o  l'ente  da
questa delegato all'approvazione del piano urbanistico  comunale  non
manifesta il proprio dissenso entro il  termine  di  novanta  giorni,
decorrente dalla ricezione della delibera del  consiglio  comunale  e
della relativa  completa  documentazione,  si  intende  approvata  la
determinazione del consiglio comunale, che in una  successiva  seduta
ne dispone l'efficacia. (L)"; 
  r) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 20 (L)  (La  determinazione  provvisoria  dell'indennita'  di
espropriazione). -  1.  Divenuto  efficace  l'atto  che  dichiara  la
pubblica utilita', entro i  successivi  trenta  giorni  il  promotore
dell'espropriazione compila l'elenco dei beni da espropriare, con una
descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le  somme
che offre per  le  loro  espropriazioni.  L'elenco  va  notificato  a
ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli
atti processuali civili. Gli interessati nei successivi trenta giorni
possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L) 
  2. Ove lo ritenga opportuno in considerazione dei dati acquisiti  e
compatibile  con  le  esigenze   di   celerita'   del   procedimento,
l'autorita' espropriante invita il proprietario e, se  del  caso,  il
beneficiario dell'espropriazione a precisare, entro  un  termine  non
superiore a venti giorni  ed  eventualmente  anche  in  base  ad  una
relazione esplicativa, quale sia il valore da attribuire all'area  ai
fini della determinazione della indennita' di esproprio. (L) 
  3.  Valutate  le  osservazioni   degli   interessati,   l'autorita'
espropriante, anche  avvalendosi  degli  uffici  degli  enti  locali,
dell'ufficio  tecnico  erariale  o  della   commissione   provinciale
prevista dall'articolo 41, che intenda consultare, prima  di  emanare
il decreto di esproprio accerta il valore dell'area  e  determina  in
via provvisoria la misura della indennita' di espropriazione. (L) 
  4.  L'atto  che  determina  in  via  provvisoria  la  misura  della
indennita' di espropriazione e' notificato  al  proprietario  con  le
forme degli atti processuali civili e al beneficiario dell'esproprio,
se diverso dall'autorita' procedente. (L) 
  5. Nei trenta giorni successivi alla notificazione, il proprietario
puo'  comunicare  all'autorita'   espropriante   che   condivide   la
determinazione  della  indennita'  di  espropriazione.  La   relativa
dichiarazione e' irrevocabile. (L) 
  6. Qualora abbia condiviso  la  determinazione  dell'indennita'  di
espropriazione, il proprietario e' tenuto a consentire  all'autorita'
espropriante che ne faccia richiesta l'immissione  nel  possesso.  In
tal caso, il proprietario ha diritto a ricevere  un  acconto  dell'80
per cento dell'indennita', previa autocertificazione,  attestante  la
piena e libera proprieta' del bene.  Dalla  data  dell'immissione  in
possesso il proprietario ha altresi'  diritto  agli  interessi  nella
misura del  tasso  legale  sulla  indennita',  sino  al  momento  del
pagamento dell'eventuale acconto e del saldo. In caso di  opposizione
all'immissione in possesso l'autorita' espropriante  puo'  procedervi
egualmente con la presenza di due testimoni. (L) 
  7. Il proprietario puo' limitarsi a designare un tecnico di propria
fiducia, al fine dell'applicazione dell'articolo 21, comma 2. (L) 
  8. Qualora abbia condiviso la determinazione  della  indennita'  di
espropriazione e abbia dichiarato l'assenza di diritti di  terzi  sul
bene il proprietario e' tenuto a depositare nel termine  di  sessanta
giorni,  decorrenti  dalla  comunicazione  di  cui  al  comma  5,  la
documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile,  la
piena e libera proprieta' del bene. In tal caso l'intera  indennita',
ovvero il saldo di quella gia' corrisposta a titolo  di  acconto,  e'
corrisposta entro il termine dei successivi sessanta giorni.  Decorso
tale termine, al proprietario sono dovuti gli interessi, nella misura
del tasso  legale  anche  ove  non  sia  avvenuta  la  immissione  in
possesso. (L) 
  9. Il beneficiario  dell'esproprio  ed  il  proprietario  stipulano
l'atto  di  cessione  del  bene  qualora  sia  stata   condivisa   la
determinazione  della  indennita'  di  espropriazione  e  sia   stata
depositata la documentazione attestante la piena e libera  proprieta'
del bene. Nel caso in cui il proprietario percepisca la  somma  e  si
rifiuti di stipulare l'atto di cessione del bene, puo' essere  emesso
senza altre formalita' il decreto di esproprio, che da' atto di  tali
circostanze, e  puo'  esservi  l'immissione  in  possesso,  salve  le
conseguenze risarcitorie dell'ingiustificato  rifiuto  di  addivenire
alla stipula. 
  10. L'atto di cessione volontaria e' trasmesso per la trascrizione,
entro quindici giorni presso l'ufficio dei  registri  immobiliari,  a
cura e a spese dell'acquirente. (L) 
  11.  Dopo  aver  corrisposto  l'importo   concordato,   l'autorita'
espropriante,  in  alternativa   alla   cessione   volontaria,   puo'
procedere, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, alla
emissione e all'esecuzione del decreto di esproprio. (L) 
  12. L'autorita' espropriante,  anche  su  richiesta  del  promotore
dell'espropriazione, puo' altresi' emettere ed eseguire il decreto di
esproprio, dopo aver ordinato il deposito  dell'indennita'  condivisa
presso la Cassa depositi e prestiti  qualora  il  proprietario  abbia
condiviso la indennita' senza  dichiarare  l'assenza  di  diritti  di
terzi sul  bene,  ovvero  qualora  non  effettui  il  deposito  della
documentazione di cui al comma 8  nel  termine  ivi  previsto  ovvero
ancora non si presti a ricevere la somma spettante. (L) 
  13. Al proprietario che abbia condiviso l'indennita' offerta spetta
l'importo di cui all'articolo 45, comma 2,  anche  nel  caso  in  cui
l'autorita' espropriante abbia emesso il decreto di espropriazione ai
sensi dei commi 11 e 12. (L) 
  14. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione di cui al
comma 4, si intende non concordata la determinazione  dell'indennita'
di espropriazione.  L'autorita'  espropriante  dispone  il  deposito,
entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti, della somma
ridotta del quaranta per cento se l'area e' edificabile, ovvero senza
le maggiorazioni di cui all'articolo 45 se l'area non e' edificabile.
Effettuato il deposito, l'autorita'  espropriante  puo'  emettere  ed
eseguire il decreto d'esproprio. (L) 
  15.   Qualora   l'efficacia   della   pubblica   utilita'    derivi
dall'approvazione di piani urbanistici esecutivi, i termini  per  gli
adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo  decorrono  dalla
data di inserimento degli immobili da espropriare  nel  programma  di
attuazione dei piani stessi. (L)"; 
  s) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente: 
  "Art.   21   (L)   (Procedimento   di   determinazione   definitiva
dell'indennita' di espropriazione).  -  1.  L'autorita'  espropriante
forma  l'elenco  dei  proprietari  che  non   hanno   concordato   la
determinazione della indennita' di espropriazione. (L) 
  2. Se  manca  l'accordo  sulla  determinazione  dell'indennita'  di
espropriazione,  l'autorita'  espropriante  invita  il   proprietario
interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario,  a
comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi,  per
la determinazione  dell'indennita',  del  procedimento  previsto  nei
seguenti commi e,  in  caso  affermativo,  designare  un  tecnico  di
propria fiducia. (L) 
  3. Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l'autorita'
espropriante nomina due tecnici, tra cui  quello  eventualmente  gia'
designato dal proprietario, e fissa il  termine  entro  il  quale  va
presentata la relazione da cui  si  evinca  la  stima  del  bene.  Il
termine non puo' essere superiore a novanta giorni, decorrente  dalla
data in cui e'  nominato  il  tecnico  di  cui  al  comma  4,  ma  e'
prorogabile per effettive e comprovate difficolta'. (L) 
  4. Il presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione  si
trova il bene da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di  chi
vi abbia interesse. (L) 
  5. Il presidente del tribunale civile sceglie il terzo tecnico  tra
i professori universitari, anche associati,  di  estimo,  ovvero  tra
coloro che risultano inseriti nell'albo dei periti o  dei  consulenti
tecnici del tribunale civile nella cui  circoscrizione  si  trova  il
bene. (L) 
  6.  Le  spese  per  la  nomina  dei  tecnici:  a)  sono   liquidate
dall'autorita' espropriante, in base alle tariffe  professionali;  b)
sono poste a carico del proprietario se la stima  e'  inferiore  alla
somma determinata in via provvisoria, sono divise per  meta'  tra  il
beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la differenza  con  la
somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il  decimo
e,  negli  altri  casi,  sono  poste  a   carico   del   beneficiario
dell'esproprio. (L) 
  7. I tecnici comunicano agli interessati il luogo, la data e  l'ora
delle  operazioni,  mediante  lettera  raccomandata  con  avviso   di
ricevimento o strumento telematico, almeno sette giorni  prima  della
data stabilita. (L) 
  8. Gli interessati possono assistere alle operazioni anche  tramite
persone di loro fiducia, formulare osservazioni  orali  e  presentare
memorie scritte e documenti, di cui i tecnici tengono conto. (L) 
  9. L'opposizione contro la  nomina  dei  tecnici  non  impedisce  o
ritarda le  operazioni,  salvo  il  diritto  di  contestare  in  sede
giurisdizionale la nomina e le operazioni peritali. (L) 
  10. La relazione  dei  tecnici  e'  depositata  presso  l'autorita'
espropriante, che ne da' notizia agli  interessati  mediante  lettera
raccomandata con avviso  di  ricevimento,  avvertendoli  che  possono
prenderne visione ed estrarne copia entro i successivi trenta giorni.
(L) 
  11. In caso di  dissenso  di  uno  dei  tecnici,  la  relazione  e'
adottata a maggioranza. (L) 
  12.  Ove  l'interessato  accetti  in  modo  espresso   l'indennita'
risultante dalla relazione,  l'autorita'  espropriante  autorizza  il
pagamento o il deposito  della  eventuale  parte  di  indennita'  non
depositata; il proprietario incassa la indennita' depositata a  norma
dell'articolo 26. Ove non sia stata manifestata accettazione espressa
entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui  al  comma  10,
l'autorita' espropriante ordina il deposito presso la Cassa  depositi
e prestiti dell'eventuale maggior importo della indennita'. (L) 
  13. Il  proprietario  ha  il  diritto  di  chiedere  che  la  somma
depositata o  da  depositare  sia  impiegata  in  titoli  del  debito
pubblico. (L) 
  14. Salve le disposizioni del testo unico, si  applicano  le  norme
del codice di procedura civile  per  quanto  riguarda  le  operazioni
peritali e le relative relazioni. (L) 
  15.  Qualora  il  proprietario  non  abbia   dato   la   tempestiva
comunicazione di cui al comma 2, l'autorita' espropriante  chiede  la
determinazione    dell'indennita'    alla    commissione     prevista
dall'articolo 41 che provvede entro novanta giorni  dalla  richiesta.
(L) 
  16. La relazione  della  commissione  e'  depositata  e  comunicata
secondo le previsioni del comma 10 e si procede a norma del comma 12.
(L)"; 
  t) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 22 (L) (Determinazione urgente dell'indennita'  provvisoria).
- 1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da
non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il
decreto di esproprio puo' essere emanato ed  eseguito  in  base  alla
determinazione urgente  della  indennita'  di  espropriazione,  senza
particolari indagini o formalita'. Nel  decreto  si  da'  atto  della
determinazione urgente dell'indennita' e si invita  il  proprietario,
nei  trenta  giorni  successivi  alla  immissione  in   possesso,   a
comunicare se la condivide. (L) 
  2. Il decreto di esproprio puo' altresi' essere emanato ed eseguito
in   base   alla   determinazione   urgente   della   indennita'   di
espropriazione senza particolari indagini o formalita', nei  seguenti
casi: 
  a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443; 
  b)  allorche'   il   numero   dei   destinatari   della   procedura
espropriativa sia superiore a 50. (L) 
  3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma  1  e
la documentazione comprovante la piena e  libera  disponibilita'  del
bene, l'autorita' espropriante dispone il  pagamento  dell'indennita'
di espropriazione nel termine di sessanta giorni, senza applicare  la
riduzione del quaranta per cento di cui  all'articolo  37,  comma  1.
Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi  nella
misura del tasso legale. (L) 
  4. Se non condivide la determinazione della misura della indennita'
di  espropriazione,  entro  il   termine   previsto   dal   comma   1
l'espropriato  puo'  chiedere  la  nomina  dei  tecnici,   ai   sensi
dell'articolo 21 e,  se  non  condivide  la  relazione  finale,  puo'
proporre l'opposizione alla stima. (L) 
  5.  In  assenza  della  istanza   dei   proprietario,   l'autorita'
espropriante   chiede   la   determinazione   dell'indennita'    alla
commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che provvede entro
il termine di trenta  giorni,  e  da'  comunicazione  della  medesima
determinazione al proprietario, con avviso notificato  con  le  forme
degli atti processuali civili. (L)"; 
  u) dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente: 
  "Art.    22-bis    (L)    (Occupazione    d'urgenza     preordinata
all'espropriazione).  -  1.  Qualora  l'avvio  dei   lavori   rivesta
carattere  di  particolare  urgenza,  tale  da  non  consentire,   in
relazione alla particolare natura delle opere,  l'applicazione  delle
disposizioni di cui ai commi 1 e  2  dell'articolo  20,  puo'  essere
emanato, senza particolari indagini e  formalita',  decreto  motivato
che determina in via provvisoria l'indennita'  di  espropriazione,  e
che  dispone  anche  l'occupazione  anticipata  dei   beni   immobili
necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei
relativi  proprietari,  indica  i  beni  da  occupare   e   determina
l'indennita' da offrire in via provvisoria. Il decreto e'  notificato
con le modalita' di cui al comma 4 e seguenti  dell'articolo  20  con
l'avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni  successivi  alla
immissione in possesso, puo', nel  caso  non  condivida  l'indennita'
offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L) 
  2. Il decreto di cui al comma 1, puo' altresi'  essere  emanato  ed
eseguito in base alla  determinazione  urgente  della  indennita'  di
espropriazione senza particolari indagini o formalita', nei  seguenti
casi: 
  a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443; 
  b)  allorche'   il   numero   dei   destinatari   della   procedura
espropriativa sia superiore a 50. (L) 
  3.  Al  proprietario  che   abbia   condiviso   la   determinazione
dell'indennita' e' riconosciuto l'acconto dell'80% con  le  modalita'
di cui al comma 6, dell'articolo 20. (L) 
  4.  L'esecuzione  del  decreto  di  cui  al  comma   1,   ai   fini
dell'immissione in possesso, e' effettuata con le medesime  modalita'
di cui all'articolo 24 e deve aver luogo entro il termine  perentorio
di tre mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo. (L) 
  5. Per il periodo  intercorrente  tra  la  data  di  immissione  in
possesso   e   la   data   di   corresponsione   dell'indennita'   di
espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di  cessione
volontaria e' dovuta l'indennita' di  occupazione,  da  computare  ai
sensi dell'articolo 50, comma 1. (L) 
  6. Il decreto che dispone l'occupazione ai sensi del comma 1  perde
efficacia qualora non venga  emanato  il  decreto  di  esproprio  nel
termine di cui all'articolo 13. (L)"; 
  v) all'articolo 23, comma 1, dopo la  lettera  e)  e'  inserita  la
seguente: 
  "e-bis) da'  atto  degli  estremi  del  decreto  emanato  ai  sensi
dell'articolo 22-bis e del relativo stato di esecuzione"; 
  z) all'articolo 26: 
  1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  "1-bis.  L'autorita'  espropriante  ordina  il  pagamento   diretto
dell'indennita' al proprietario ((nei casi di cui all'art. 20,  comma
8.)) (R)"; (1) 
  2) al comma 2, la parola: "ordina" e'  sostituita  dalle  seguenti:
"puo' ordinare altresi'"; 
  aa) all'articolo 27: 
  1) alla rubrica dopo le parole: "perizia di stima" sono aggiunte le
seguenti: "dei tecnici o della Commissione provinciale"; 
  2) al comma 1, dopo le  parole:  "dai  tecnici"  sono  aggiunte  le
seguenti: "ovvero della Commissione provinciale"; 
  bb) all'articolo 34: 
  1) al comma 2, la parola: "accordo" e' sostituita  dalla  seguente:
"atto"; 
  cc) all'articolo 35: 
  1) al  comma  4,  dopo  la  parola:  "Ministro"  sono  inserite  le
seguenti: "dell'economia e"; 
  dd) all'articolo 36: 
  1) al comma 1, dopo le parole: "comunque denominata" sono  inserite
le  seguenti:  "nonche'  nell'ambito  dei   piani   di   insediamenti
produttivi di iniziativa pubblica,"; 
  2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
  "1-bis. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 27, comma 5, della
legge 1 agosto 2002, n. 166"; 
  ee) all'articolo 37: 
  1) al comma 5, le parole: "dei  lavori  pubblici"  sono  sostituite
dalle seguenti: "delle infrastrutture e trasporti"; 
  2) al comma 7 dopo  le  parole:  "dell'art.  22,  comma  1,",  sono
inserite le seguenti: "e dell'art. 22-bis"; 
  3) al comma 9, dopo le parole: "coltivatore diretto" e' inserita la
seguente: "anche"; 
  ff) all'articolo 38: 
  1) al comma 2, dopo le parole: "la costruzione"  sono  inserite  le
seguenti: "ovvero parte di essa"; dopo le parole: "articolo 37"  sono
aggiunte le seguenti: "ovvero tenendo conto della  sola  parte  della
costruzione realizzata legittimamente."; 
  2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  "2-bis. Ove sia pendente una procedura finalizzata  alla  sanatoria
della  costruzione,  l'autorita'  espropriante,  sentito  il  comune,
accerta la  sanabilita'  ai  soli  fini  della  corresponsione  delle
indennita'. (L)"; 
  gg) all'articolo 40: 
  1) al  comma  1,  dopo  la  parola:  "indennita'"  e'  inserita  la
seguente: "definitiva"; 
  2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Per l'offerta da formulare ai sensi dell'articolo 20, comma  1,
e per la determinazione dell'indennita' provvisoria,  si  applica  il
criterio del valore agricolo medio di cui all'articolo 41,  comma  4,
corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare."; 
  hh) all'articolo 41: 
  1) alla rubrica sostituire le parole: "del valore agricolo" con  le
seguenti: "dell'indennita' definitiva"; 
  ii) all'articolo 42: 
  1) al comma 2, le parole: "pari a quella spettante al proprietario"
sono sostituite dalle seguenti: "determinata ai  sensi  dell'articolo
40, comma 4,"; 
  ll) all'articolo 43: 
  1) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: 
  "6-bis. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 1 agosto 2002, n. 166,
l'autorita'  espropriante  puo'  procedere,  ai   sensi   dei   commi
precedenti, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei  soggetti
beneficiari, l'eventuale acquisizione  del  diritto  di  servitu'  al
patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di  concessioni,
autorizzazioni o licenze o che svolgono, anche in  base  alla  legge,
servizi  di   interesse   pubblico   nei   settori   dei   trasporti,
telecomunicazioni, acqua, energia. (L)"; 
  mm) all'articolo 45: 
  1)  al  comma  1,  la  parola:  "concludere"  e'  sostituita  dalla
seguente: "stipulare" e  le  parole:  "un  accordo"  dalle  seguenti:
"l'atto"; 
  2) al comma 2 la parola: "accordo" e'  sostituita  dalla  seguente:
"atto" e alla lettera b), dopo le  parole:  "venale  del  bene"  sono
inserite le seguenti: "ai sensi dell'articolo 38". Alla  lettera  c),
dopo le  parole:  "articolo  40"  le  parole:  "commi  1  e  2"  sono
sostituite dalle seguenti:  "comma  3".  Alla  lettera  d),  dopo  le
parole: "articolo 40" le parole:  "comma  1"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "comma 3". In tale caso non compete l'indennita' aggiuntiva
di cui all'articolo 40, comma 4."; 
  nn) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 46 (L) (La retrocessione totale). - 1. Se l'opera pubblica  o
di pubblica utilita' non e' stata realizzata o  cominciata  entro  il
termine di dieci anni, decorrente dalla data in cui e' stato eseguito
il decreto di esproprio, ovvero se risulta anche in  epoca  anteriore
l'impossibilita' della sua esecuzione,  l'espropriato  puo'  chiedere
che sia  accertata  la  decadenza  della  dichiarazione  di  pubblica
utilita' e che siano disposti la restituzione del bene espropriato  e
il pagamento di una somma a titolo di indennita'. (L) 
  2. Dal rilascio del provvedimento di  autorizzazione  paesistica  e
sino all'inizio dei lavori decorre il termine di validita' di  cinque
anni previsto dall'articolo 16 del regio decreto 3  giugno  1940,  n.
1357, dell'autorizzazione stessa. Qualora i lavori siano iniziati nel
quinquennio, l'autorizzazione si considera valida per tutta la durata
degli stessi. (L)"; 
  oo) all'articolo 54: 
  1) al comma 1, dopo le parole: "fatta dai tecnici" sono inserite le
seguenti: "o dalla Commissione provinciale"; 
  pp) all'articolo 55: 
  1) al comma 1, sono soppresse  le  parole:  "o  dichiarativo  della
pubblica utilita'"; dopo le parole: "dall'articolo" la  parola:  "43"
e' sostituita dalle seguenti: "37, comma 1,"; 
  qq) all'articolo 57: 
  1) nella rubrica, le parole: "sulle diverse fasi del  procedimento"
sono sostituite dalle seguenti: "sui procedimenti in corso"; 
  2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. Le disposizioni del presente testo unico non  si  applicano  ai
progetti per i quali, alla data di entrata  in  vigore  dello  stesso
decreto, sia  intervenuta  la  dichiarazione  di  pubblica  utilita',
indifferibilita' ed urgenza. In tal  caso  continuano  ad  applicarsi
tutte le normative vigenti a tale data. (L)"; 
  rr) all'articolo 58: 
  1) al comma 1, dopo  le  parole:  "restano  abrogati"  inserire  le
seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1,";
al numero 61 sono aggiunte, in fine, le  seguenti:  ",  limitatamente
alle norme riguardanti l'espropriazione."; 
  ss) all'articolo 59: 
  1) al comma 1 le parole: "1 gennaio 2002" sono  sostituite  con  le
seguenti: "30 giugno 2003". 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 27 dicembre 2002 
 
                               CIAMPI 
    

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
         
    
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  L'Avviso di Rettifica in G.U. 28/07/2003, n. 173  ha  disposto  che
"alla stessa pagina 12, seconda colonna, all'art. 1,  comma  1,  alla
lettera z) numero 1), nella parte in cui viene inserito l'art. 1-bis,
del testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di espropriazione per pubblica utilita', dove e'  scritto:  "
... nei casi di cui all'art. 20, comma 7.", leggasi: " ...  nei  casi
di cui all'art. 20, comma 8."".