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REGIO DECRETO 3 giugno 1940, n. 1357

Regolamento, per l'applicazione della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali. (040U1357)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/1940
Testo in vigore dal:  20-10-1940

Art. 16



Il Regio soprintendente prima di provvedere sui progetti di lavori presentatigli à termini del precedente articolo può consigliare quelle modificazioni le quali valgono a ottenere che movimenti e valori di masse, effetti di chiaro scuro, importanza e distribuzione di elementi decorativi, rapporti di colore armonizzino le nuove o rinnovate costruzioni con l'ambiente in cui esse debbano sorgere.

Egli può consigliare altresì norme particolareggiate sulla vegetazione da introdurre come elemento sussidiario dell'architettura.

Quando l'entità o la natura dei lavori lo richieda, il Regio soprintendente, concessa l'autorizzazione di massima, ha facoltà di richiedere, prima di concedere l'autorizzazione definitiva, che gli siano presentati i progetti d'esecuzione.

L'autorizzazione vale per un periodo di cinque anni, trascorso il quale, l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.