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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 luglio 2002, n. 206

Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.

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Testo in vigore dal: 4-10-2002
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
620,  recante  norme  sulla  disciplina  dell'assistenza sanitaria al
personale   navigante   marittimo   e  dell'aviazione  civile  ed  in
particolare  gli  articoli  6  e  12, concernenti l'esercizio di tale
attivita' tramite rapporti convenzionali;
  Visto  l'articolo  18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  502,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  legislativo 7
dicembre  1993,  n.  517,  il  quale stabilisce che i rapporti con il
personale  sanitario  per  l'assistenza  al  personale navigante sono
disciplinati  con  regolamento  ministeriale  in  conformita', per la
parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' 22 febbraio 1984,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984, con il
quale  sono  stati  fissati  i  livelli delle prestazioni sanitarie e
delle   prestazioni   economiche  accessorie  a  quelle  di  malattia
assicurate al personale di cui sopra;
  Visti  i  decreti  del  Ministro della sanita' n. 576 del 22 giugno
1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1988,
n.  582 del 31 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n.
46  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 64 del 18 marzo 1994, n. 227 del 29
maggio  1998,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n. 121 L alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  162 del 14 luglio 1998, con i quali e' stata
adottata,   per  i  trienni  1986-1988,  1989-1991  e  1995-1997,  la
disciplina  dei  rapporti libero-professionali tra il Ministero della
sanita'  ed  i  medici,  specialisti  e generici, operanti presso gli
ambulatori a gestione diretta per l'assistenza sanitaria al personale
navigante;
  Atteso  che la disciplina, in relazione anche ai compiti svolti dai
medici  ambulatoriali,  e'  necessariamente  correlata,  per la parte
compatibile,   agli  istituti  normativi  ed  economici  dell'accordo
collettivo  nazionale  per  i  medici  ambulatoriali  operanti  nelle
strutture del Servizio sanitario nazionale;
  Considerato  che  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 28
luglio  2000,  n.  271  e'  stato reso esecutivo l'accordo collettivo
nazionale   per   la  regolamentazione  dei  rapporti  con  i  medici
specialisti  ambulatoriali  interni  del Servizio sanitario nazionale
per il triennio 1 gennaio 1998-31 dicembre 2000;
  Ritenuto,  pertanto,  di  adeguare,  per  la  parte compatibile, la
disciplina  di  cui  al decreto ministeriale n. 227 del 1998, tuttora
applicata  in  regime  di  prorogatio, al predetto accordo collettivo
nazionale  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica n. 271
del 2000;
  Considerato  che  in  data  26  luglio  2001 e' stata raggiunta, al
riguardo,  una  intesa con il Sindacato unitario medici ambulatoriali
italiani  (SUMAI)  e  con  il  Sindacato  medici  servizio assistenza
sanitaria  naviganti  (SNAMESASN) di Napoli e Genova sulla disciplina
dei rapporti tra il Ministero della salute ed i medici ambulatoriali,
specialisti   e  generici,  operanti  negli  ambulatori  direttamente
gestiti  dal Ministero stesso per l'assistenza sanitaria al personale
navigante, marittimo e dell'aviazione civile;
  Ritenuto  di  disciplinare  i rapporti in questione per il triennio
1998-2000 in conformita' alla predetta intesa;
  Considerato  che  l'applicazione  della  suindicata  disciplina dei
rapporti  convenzionali relativi agli anni 1998, 1999 e 2000 comporta
un presumibile maggior onere complessivo di euro 459.646,00;
  Visto  l'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18
novembre  1988,  n.  566,  per  il quale gli uffici competenti per il
Servizio  di  assistenza  sanitaria  ai naviganti del Ministero della
sanita'  sono  tenuti  ad  effettuare  le  visite  mediche iniziali e
periodiche  per  l'accertamento  della  idoneita' psicofisica al volo
agli  aspiranti  al  conseguimento  ed  ai  titolari  di  licenze  ed
attestati aeronautici;
  Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio
del  diritto  di  sciopero  nei  servizi  pubblici essenziali e sulla
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva  per gli atti normativi nelle adunanze del 22 ottobre 2001
e 21 gennaio 2002;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
cosi'  come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con
nota n. 1.1.4/31890/4.53.1 dell'8 aprile 2002;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.   E'  reso  esecutivo  l'accordo  collettivo  nazionale  per  la
disciplina  dei  rapporti  tra  il Ministero della salute ed i medici
ambulatoriali,  specialisti  e  generici, operanti negli ambulatori a
gestione  diretta  per  l'assistenza  sanitaria  e  medico  legale al
personale  navigante,  marittimo  e  dell'aviazione  civile,  per  il
triennio 1998-2000, sottoscritto ai sensi dell'articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, dell'articolo
48  della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'articolo 18, comma 7,
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, riportato
nel testo allegato, vistato dal proponente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 23 luglio 2002
                                                 Il Ministro: Sirchia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2002
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 139
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  La  legge  23 dicembre  1978,  n.  833,  concernente
          "Istituzione   del   Servizio   sanitario  nazionale".  Per
          completezza  d'informazione,  si riporta il testo dell'art.
          37, comma 3:
              "3.  Entro  il termine di cui al primo comma il Governo
          e'  delegato  ad  emanare,  su  proposta del Ministro della
          sanita',   di   concerto   con   i  Ministri  della  marina
          mercantile, dei trasporti e degli affari esteri, un decreto
          avente   valore   di   legge   ordinaria  per  disciplinare
          l'erogazione   dell'assistenza   sanitaria   al   personale
          navigante,  marittimo  e  dell'aviazione  civile, secondo i
          principi  generali e con l'osservanza dei criteri direttivi
          indicati   nella   presente   legge,   tenuto  conto  delle
          condizioni specifiche di detto personale".
              -  Si  trascrive  il  testo  degli  articoli 6 e 12 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
          620,  con il quale e' stato previsto che il Ministero della
          sanita'  puo'  avvalersi del personale sanitario a rapporto
          convenzionale:
              "Art.  6  (Assistenza  nel  territorio  italiano). - Le
          unita'  sanitarie locali provvedono ad erogare al personale
          navigante, escluso quello di cui al secondo comma dell'art.
          3,  ed  ai  loro  familiari  aventi  diritto le prestazioni
          sanitarie  di competenza nel rispetto dei livelli stabiliti
          ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
              Il  personale  ha  diritto  di  accedere  ai  presidi e
          servizi  di assistenza di qualsiasi unita' sanitaria locale
          nel cui territorio si trovi per ragioni di servizi.
              Gli  uffici di sanita' marittima ed aerea del Ministero
          della sanita' provvedono:
                a)  alle  visite  di prima iscrizione nelle matricole
          della  gente di mare e dell'aria, avvalendosi dell'Istituto
          di   medicina  legale  dell'aeronautica  militare  per  gli
          accertamenti a carico degli aeronaviganti;
                b) alle  visite  preventive di imbarco ed alle visite
          periodiche   di  idoneita'  del  personale  previste  dalla
          vigente  normativa  sulla  navigazione  marittima ed aerea,
          nonche'  alle eventuali indagini sanitarie necessarie fermo
          restando quanto indicato al punto a) per gli aeronaviganti;
                c) alle  visite  di controllo dei familiari imbarcati
          in base a contratto di cui all'art. 9.
              Gli    uffici   svolgono   direttamente   le   funzioni
          medico-legali   ed   assicurano  l'erogazione  delle  altre
          prestazioni  sanitarie  avvalendosi sulla base di direttive
          ministeriali,  emanate  sentito il comitato di cui all'art.
          11,  anche dei presidi e dei servizi delle unita' sanitarie
          locali  e  dei presidi e dei servizi multizonali competenti
          per  territorio, nonche', ove occorra e in base ad apposite
          convenzioni,   di   strutture  pubbliche  o  private  e  di
          personale sanitario a rapporto convenzionale.
              Gli  uffici  provvedono  altresi'  agli  interventi  di
          igiene e profilassi di propria competenza e collaborano con
          gli  organi  competenti  in  materia  di  prevenzione delle
          malattie  e  degli infortuni professionali negli impianti a
          terra ed a bordo dei natanti e degli aeromobili italiani e,
          compatibilmente con le norme internazionali, negli impianti
          e sui mezzi delle imprese straniere che impiegano personale
          italiano.
              Il  Ministro  della  sanita'  con  proprio  decreto, di
          concerto con i Ministri del tesoro, della marina mercantile
          e  dei trasporti, sentito il Consiglio sanitario nazionale,
          disciplina   i   rapporti   finanziari   conseguenti   alle
          prestazioni sanitarie erogate dalle USL.
              Il  Ministero  della  sanita'  coordina l'attivita' dei
          servizi,  di  intesa,  per  quanto occorra, con i Ministeri
          della marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri
          e della difesa, nonche' con le regioni nel cui territorio i
          servizi  stessi  hanno sede. Entro la scadenza indicata nel
          terzo  comma  dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n.
          833,  il  Ministro  della sanita', di intesa con i Ministri
          della  marina  mercantile  e  dei  trasporti  e  sentito il
          comitato  di  rappresentanza  degli  assistiti previsto dal
          successivo  art. 11, verifica la situazione dell'assistenza
          al  personale  navigante,  al fine di formulare, in sede di
          piano  sanitario  nazionale,  opportune  proposte in ordine
          agli  uffici,  alla  delimitazione  delle circoscrizioni ed
          alla dotazione di mezzi e di personale.
              Con   la  procedura  di  cui  all'art.  5  della  legge
          23 dicembre 1978, n. 833, sono emanati gli indirizzi per la
          disciplina  dei rapporti fra gli uffici sanitari di porto e
          aeroporto  e  le  unita'  sanitarie  locali, competenti per
          territorio, e per la definizione di modalita' di erogazione
          delle prestazioni atte a garantire, in considerazione della
          particolare  condizione  dei  lavoratori  interessati,  una
          assistenza efficace e tempestiva".
              "Art.  12  (Attribuzione dei beni e del personale delle
          soppresse  gestioni  sanitarie  delle casse marittime). - I
          beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle
          soppresse   gestioni   sanitarie   delle   casse  marittime
          necessari  per  i servizi sanitari di cui al terzo e quarto
          comma  dell'art.  6,  sono trasferiti dal 1 gennaio 1981 al
          patrimonio  dello  Stato,  con vincolo di destinazione agli
          uffici  sanitari  di  porto ed aereoporto, mediante decreto
          del  Ministro  del tesoro, di concerto con i Ministri della
          sanita'  e  delle  finanze.  I restanti beni e attrezzature
          sono  trasferiti  con  lo  stesso decreto al patrimonio del
          comune  in  cui  sono collocati con vincolo di destinazione
          alle unita' sanitarie locali.
              Entro  la  data  di  cui  al  primo  comma i commissari
          liquidatori  delle soppresse gestioni sanitarie delle casse
          marittime dispongono, sulla base di contingenti determinati
          dal  Ministero della sanita' d'intesa con le organizzazioni
          sindacali maggiormente  rappresentative in campo nazionale,
          l'assegnazione  del  personale  amministrativo  e sanitario
          delle   gestioni  stesse  presso  gli  uffici  portuali  ed
          aeroportuali del Ministero della sanita' o presso le unita'
          sanitarie locali.
              Ai  fini  dell'inquadramento del personale assegnato al
          Ministero  della sanita' si applicano le norme dell'art. 24
          del  decreto-legge  30 dicembre  1969,  n.  663, convertito
          nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
              Con  decorrenza  dal 1 gennaio 1981, i vigenti rapporti
          convenzionali  tra  le  soppresse  gestioni sanitarie delle
          casse  marittime  e  i  medici  fiduciari  generici, medici
          ambulatoriali   generici  e  specialisti  nonche'  con  gli
          specialisti   convenzionati   esterni  sono  trasferiti  al
          Ministero  della  sanita'  o  alle  unita' sanitarie locali
          competenti  per  territorio  in  relazione  alle rispettive
          esigenze  di  erogazione delle prestazioni disciplinate dal
          presente decreto.
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  18, comma 7 del
          decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502, recante:
          "Riordino  della  disciplina  in materia sanitaria, a norma
          del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517":
                "7.  Restano  salve le norme previste dai decreti del
          Presidente  della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, n. 618
          e  n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni
          del   presente  decreto  da  effettuarsi  con  decreto  del
          Ministro  della  sanita'  di  concerto  con il Ministro del
          tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con
          il   personale  sanitario  per  l'assistenza  al  personale
          navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in
          conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di
          cui all'art. 8. A decorrere dal 1 gennaio 1995 le entrate e
          le  spese  per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai
          regolamenti  della  Comunita'  europea  e  alle convenzioni
          bilaterali  di  sicurezza sociale sono imputate, tramite le
          regioni,  ai  bilanci  delle  unita'  sanitarie  locali  di
          residenza  degli  assistiti. I relativi rapporti finanziari
          sono  definiti  in sede di ripartizione del fondo sanitario
          nazionale".
              -  Si riporta, per completezza d'informazione, il testo
          dell'art.  27  del  decreto del Presidente della Repubblica
          18 novembre  1988,  n.  566, concernente: "Approvazione del
          regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni
          aeronautiche,  ai  sensi  dell'art.  731  del  codice della
          navigazione,  cosi' come modificato dall'art. 3 della legge
          13 maggio 1983, n. 213":
              "Art.  27  (Visite  mediche).  -  1.  Gli  aspiranti al
          conseguimento   ed  i  titolari  di  licenze  ed  attestati
          aeronautici  devono  sottoporsi a visita medica tendente ad
          accertare  la  loro idoneita' psicofisica, o la persistenza
          di tale idoneita'. La visita e' effettuata presso uno degli
          uffici  di  sanita'  marittima ed aerea del Ministero della
          sanita'   -  Servizio  assistenza  sanitaria  al  personale
          navigante  -  o  presso  uno  degli  istituti medico legali
          dell'Aeronautica militare o presso altri qualificati organi
          sanitari,   autorizzati  dal  Ministro  della  sanita',  di
          concerto con il Ministro dei trasporti, sentito il Ministro
          della difesa.
              2.  Gli  aspiranti  al  conseguimento  ed i titolari di
          licenze  od  attestati  devono  fornire  ogni  informazione
          sanitaria  utile  ai  fini  dell'emissione  del giudizio di
          idoneita' psicofisica.
              3.  Gli  organi  sanitari  possono  assumere ogni altra
          informazione    sanitaria    ritenuta    utile    ai   fini
          dell'emissione  del  predetto  giudizio,  a prescindere dai
          dati    forniti   dall'interessato,   purche'   questi   vi
          acconsenta.
              4.   Gli   esami   medici  devono  essere  condotti  in
          conformita'     ai     requisiti     psicofisici    fissati
          dall'Organizzazione  dell'aviazione  civile  internazionale
          (OACI)  ed approvati con decreto del Ministro dei trasporti
          di  concerto  con quello della Sanita', sentito il Ministro
          della difesa.".
              -  Si  trascrive  il testo dell'art. 17, comma 3, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
          Note all'art. 1:
              -  Per  il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente
          della Repubblica n. 620/1980 vedi nelle note alle premesse.
              -  Il  testo dell'art. 48 della legge n. 833/1978 e' il
          seguente:
              "Art.        48       (Personale       a       rapporto
          convenzionale). - L'uniformita' del trattamento economico e
          normativo  del personale sanitario a rapporto convenzionale
          e'    garantita   sull'intero   territorio   nazionale   da
          convenzioni,  aventi  durata  triennale, del tutto conformi
          agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo,
          le  regioni  e l'Associazione nazionale dei comuni italiani
          (ANCI)    e    le   organizzazioni   sindacali maggiormente
          rappresentative  in  campo nazionale di ciascuna categoria.
          La  delegazione  del Governo, delle regioni e dell'ANCI per
          la   stipula   degli   accordi   anzidetti   e'  costituita
          rispettivamente:  dai  Ministri della sanita', del lavoro e
          della   previdenza   sociale   e   del  tesoro;  da  cinque
          rappresentanti   designati   dalle  regioni  attraverso  la
          commissione  interregionale  di cui all'art. 13 della legge
          16 maggio  1970,  n.  281;  da sei rappresentanti designati
          dall'ANCI.
              L'accordo  nazionale di cui al comma precedente e' reso
          esecutivo  con  decreto del Presidente della Repubblica, su
          proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri. I
          competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla
          pubblicazione  del  suddetto  decreto  i necessari e dovuti
          atti deliberativi.
              Gli  accordi collettivi nazionali di cui al primo comma
          devono prevedere:
                1)  il  rapporto  ottimale  medico-assistibili per la
          medicina  generale e quella pediatrica di libera scelta, al
          fine  di  determinare  il  numero dei medici generici e dei
          pediatri  che hanno diritto di essere convenzionati di ogni
          unita'  sanitaria  locale, fatto salvo il diritto di libera
          scelta del medico per ogni cittadino;
                2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi
          unici  per  i  medici  generici,  per  i  pediatri, per gli
          specialisti,  convenzionati esterni e per gli specialisti e
          generici ambulatoriali;
                3)  l'accesso  alla convenzione, che e' consentito ai
          medici   con  rapporto  di  impiego  continuativo  a  tempo
          definito;
                4)  la  disciplina  delle  incompatibilita'  e  delle
          limitazioni  del  rapporto  convenzionale rispetto ad altre
          attivita'   mediche,   al  fine  di  favorire  la  migliore
          distribuzione  del  lavoro medico e la qualificazione delle
          prestazioni;
                5)  il  numero  massimo  degli  assistiti per ciascun
          medico  generico  e  pediatra  di  libera scelta a ciclo di
          fiducia  ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali
          specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri
          impegni  di  lavoro  compatibili; la regolamentazione degli
          obblighi  che  derivano  al medico in dipendenza del numero
          degli  assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della
          libera  professione nei confronti dei propri convenzionati;
          le  attivita'  libero-professionali  incompatibili  con gli
          impegni  assunti  nella  convenzione.  Eventuali deroghe in
          aumento  al  numero  massimo degli assistiti e delle ore di
          servizio   ambulatoriale  potranno  essere  autorizzate  in
          relazione  a  particolari  situazioni locali e per un tempo
          determinato  dalle  regioni,  previa  domanda motivata alla
          unita' sanitaria locale;
                6)   l'incompatibilita'   con   qualsiasi   forma  di
          cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto
          di   interesse   con  case  di  cura  private  e  industrie
          farmaceutiche.  Per  quanto  invece  attiene al rapporto di
          lavoro  si applicano le norme previste dal precedente punto
          4);
                7)  la  differenziazione  del trattamento economico a
          seconda  della  quantita' e qualita' del lavoro prestato in
          relazione   alle  funzioni  esercitate  nei  settori  della
          prevenzione  cura  e  riabilitazione. Saranno fissate a tal
          fine  tariffe  socio-sanitarie  costituite,  per  i  medici
          generici  e per i pediatri di libera scelta, da un compenso
          globale  annuo  per  assistito:  e,  per  gli specialisti e
          generici  ambulatoriali,  da  distinti compensi commisurati
          alle  ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al
          tipo  e  numero  delle  prestazioni  effettuate  presso gli
          ambulatori  convenzionati esterni. Per i pediatri di libera
          scelta     potranno    essere    previste    nell'interesse
          dell'assistenza forme integrative di remunerazione;
                8)  le  forme  di controllo sull'attivita' dei medici
          convenzionati,  nonche'  le  ipotesi di infrazione da parte
          dei  medici  degli obblighi derivanti dalla convenzione, le
          conseguenti  sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto
          convenzionale  e  il  procedimento per la loro irrogazione,
          salvaguardando   il  principio  della  contestazione  degli
          addebiti   e   fissando   la  composizione  di  commissioni
          paritetiche di disciplina;
                9)  le  forme  di incentivazione in favore dei medici
          convenzionati  residenti in zone particolarmente disagiate,
          anche  allo  scopo di realizzare una migliore distribuzione
          territoriale dei medici;
                10)   le  modalita'  per  assicurare  l'aggiornamento
          obbligatorio professionale dei medici convenzionati;
                11)   le  modalita'  per  assicurare  la  continuita'
          dell'assistenza  anche  in assenza o impedimento del medico
          tenuto alla prestazione;
                12)  le  forme  di  collaborazione  fra  i medici, il
          lavoro   medico  di  gruppo  e  integrato  nelle  strutture
          sanitarie  e  la  partecipazione  dei medici a programmi di
          prevenzione e di educazione sanitaria;
                13) la collaborazione dei medici per la parte di loro
          competenza,   alla   compilazione   di   libretti  sanitari
          personali di rischio.
              I  criteri  di  cui  al  comma  precedente,  in  quanto
          applicabili,  si  estendono  alle  convenzioni con le altre
          categorie   non  mediche  di  operatori  professionali,  da
          stipularsi con le modalita' di cui al primo e secondo comma
          del presente articolo.
              Gli  stessi  criteri,  per  la  parte  compatibile,  si
          estendono, altresi', ai sanitari che erogano le prestazioni
          specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti
          da enti o istituti privati convenzionati con la regione.
              Le   disposizioni   di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  anche  alle  convenzioni  da  stipulare da parte
          delle  unita' sanitarie locali con tutte le farmacie di cui
          all'art. 28.
              E'   nullo   qualsiasi  atto,  anche  avente  carattere
          integrativo,  stipulato  con organizzazioni professionali o
          sindacali  per  la  disciplina  dei rapporti convenzionali.
          Resta  la  facolta'  degli  organi di gestione delle unita'
          sanitarie   locali  di  stipulare  convenzioni  con  ordini
          religiosi  per  l'espletamento  di servizi nelle rispettive
          strutture.
              E'  altresi'  nulla  qualsiasi  convenzione con singoli
          appartenenti  alle  categorie  di cui al presente articolo.
          Gli  atti  adottati  in  contrasto  con  la  presente norma
          comportano     la     responsabilita'    personale    degli
          amministratori.
              Le   federazioni  degli  ordini  nazionali,  nonche'  i
          collegi  professionali,  nel  corso delle trattative per la
          stipula  degli  accordi nazionali collettivi riguardanti le
          rispettive  categorie,  partecipano  in  modo  consultivo e
          limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli
          adempimenti  che saranno ad essi affidati dalle convenzioni
          uniche.
              Gli  ordini  e collegi professionali sono tenuti a dare
          esecuzione  ai  compiti che saranno ad essi demandati dalle
          convenzioni  uniche.  Sono altresi' tenuti a valutare sotto
          il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli
          albi  professionali  che  si  siano  resi inadempienti agli
          obblighi  convenzionali,  indipendentemente  dalle sanzioni
          applicabili a norma di convenzione.
              In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui
          al  comma  precedente,  la  regione  interessata provvede a
          farne   denuncia  al  Ministro  della  sanita'  e  a  darne
          informazione contemporaneamente alla competente federazione
          nazionale  dell'ordine.  Il Ministro della sanita', sentita
          la   suddetta  federazione,  provvede  alla  nomina  di  un
          commissario,    scelto    tra    gli   iscritti   nell'albo
          professionale della provincia, per il compimento degli atti
          di cui l'ordine provinciale non ha dato corso.
              Sino a quando non sara' riordinato con legge il sistema
          previdenziale  relativo  alle  categorie  professionistiche
          convenzionate,  le  convenzioni di cui al presente articolo
          prevedono  la  determinazione  della  misura dei contributi
          previdenziali  e  le modalita' del loro versamento a favore
          dei  fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del
          lavoro  e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976,
          pubblicato  nel  supplemento  alla  Gazzetta  Ufficiale del
          28 ottobre 1976, n. 289.".
              -  Per  il  testo  dell'art.  18,  comma  7 del decreto
          legislativo n. 502/1992 vedi nelle note alle premesse.