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DECRETO-LEGGE 6 settembre 2002, n. 194

Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-9-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 ottobre 2002, n. 246 (in G.U. 05/11/2002, n.259).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/11/2002)
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Testo in vigore dal: 6-9-2002
al: 11-9-2002
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
di   carattere   strutturale  finalizzate  a  consentire  l'immediata
operativita'  di  norme intese a rendere disponibili strumenti idonei
ad  assicurare  un  rigoroso  controllo  degli  andamenti  di finanza
pubblica, nonche' una razionalizzazione delle procedure di spesa;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 settembre 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978,
  n. 468, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"6-bis.  Le  disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno
effetto  entro  i limiti degli oneri finanziari previsti nei relativi
provvedimenti  legislativi.  Con  decreto  dirigenziale del Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria
generale  dello  Stato,  da  pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale, e'
comunicato  l'avvenuto  raggiungimento  dei predetti limiti di spesa,
anche  al  fine dell'applicazione del disposto di cui al comma 7. Per
le  Amministrazioni  dello  Stato, il Ministero dell'economia e delle
finanze  -  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche
attraverso   gli   uffici  centrali  del  bilancio  e  le  ragionerie
provinciali  dello  Stato,  vigila  sulla corretta applicazione della
disposizione  di  cui  al  presente  comma. Per gli enti ed organismi
pubblici  non  territoriali  provvedono  agli analoghi adempimenti di
vigilanza  e  segnalazione  gli  organi  interni  di  revisione  e di
controllo.".  Per  la  legislazione  vigente  alla data di entrata in
vigore  del  presente decreto, i limiti di spesa sono individuati nei
rispettivi  stanziamenti  iscritti  nel  bilancio di previsione dello
Stato, ai sensi della normativa di riferimento.
  2.  Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5
agosto  1978,  n.  468, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:  "Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino
o   siano  in  procinto  di  verificarsi  scostamenti  rispetto  alle
previsioni  di  spesa  o  di entrata indicate dalle medesime leggi al
fine  della  copertura  finanziaria,  il  Ministro  competente ne da'
notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il
quale,  anche  ove  manchi  la  predetta  segnalazione,  riferisce al
Parlamento  con  propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative.".
  3.  Ai fini di un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti
di  finanza  pubblica, in presenza di uno scostamento rilevante dagli
obiettivi, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Dipartimento  della  Ragioneria  generale dello Stato, puo' disporre,
con   proprio  decreto,  sentito  in  conformita'  il  Consiglio  dei
Ministri,  la  limitazione  all'assunzione  di  impegni  di  spesa  o
all'emissione  di  titoli  di  pagamento  a carico del bilancio dello
Stato,  entro limiti percentuali riferiti alle dotazioni di bilancio,
con  esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni
e  altre  spese  fisse  o aventi natura obbligatoria, agli interessi,
alle  poste  correttive  e  compensative  delle  entrate, comprese le
regolazioni contabili, alle spese relative ad accordi internazionali,
ad  obblighi  derivanti  dalla normativa comunitaria, alle annualita'
relative  ai  limiti  di  impegno decorrenti da esercizi precedenti e
alle rate di ammortamento mutui.
  Per   effettive,  motivate  e  documentate  esigenze,  il  Ministro
dell'economia  e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati,
puo' escludere altre spese dalla predetta limitazione.
  4.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al  comma 3, il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, sentito il Ministro vigilante, puo'
disporre, con il decreto di cui al medesimo comma, la riduzione delle
spese   di   funzionamento   degli  enti  e  organismi  pubblici  non
territoriali  previste  nei rispettivi bilanci. Gli organi interni di
revisione  e di controllo vigilano sull'applicazione di tale decreto,
assicurando  la  congruita' delle conseguenti variazioni di bilancio.
Il  maggiore avanzo derivante da tali riduzioni e' reso indisponibile
fino  a  diversa  determinazione  del Ministero dell'economia e delle
finanze.
  5.  All'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) all'ottavo  comma  le  parole:  "del precedente articolo 18." sono
   sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 11-quater, comma 2.";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
   "Chiuso  col  31 dicembre l'esercizio finanziario, nessuno impegno
   puo'  essere  assunto  a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici
   centrali  del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato per
   le  spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che
   dovessero   pervenire   dopo   tale   data,   fatti  salvi  quelli
   direttamente   conseguenti   all'applicazione   di   provvedimenti
   legislativi pubblicati nel mese di dicembre.".
  6.  Il secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre
1923,   n.  2440,  e  successive  modificazioni,  e'  sostituito  dal
seguente:
"Le  somme  stanziate  per spese in conto capitale non impegnate alla
chiusura  dell'esercizio  possono essere mantenute in bilancio, quali
residui,   non   oltre   l'esercizio   successivo  a  quello  cui  si
riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di
disposizioni  legislative  entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre
nell'esercizio  precedente.  In tale caso il periodo di conservazione
e' protratto di un anno.".
  7.  Sono  abrogate  tutte  le disposizioni legislative che derogano
all'articolo  36  del  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440.
Nell'articolo  54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le
parole:  "entro  il  terzo  esercizio  finanziario  successivo"  sono
sostituite    dalle    seguenti:   "entro   l'esercizio   finanziario
successivo".
  8.  In  relazione  alle  prioritarie  esigenze  di  controllo  e di
monitoraggio  degli  andamenti  di  finanza  pubblica,  in attesa dei
provvedimenti  di  revisione dell'assetto organizzativo del Ministero
dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge 6 luglio 2002, n.
137,  e  dell'articolo  4  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  le Ragionerie provinciali dello Stato provvedono esclusivamente
ai  predetti  compiti  di  controllo  e  di  monitoraggio e dipendono
organicamente  e  funzionalmente  dal  Dipartimento  della Ragioneria
generale  dello  Stato. Ferma la competenza del capo del dipartimento
provinciale   del   predetto   Ministero   in  materia  di  dotazioni
strumentali e logistiche, nonche' di rapporti sindacali, le attivita'
di  promozione  e  di  attuazione  delle  politiche  di sviluppo e di
coesione,  di  cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 5
dicembre  1997,  n.  430,  e  le  attivita' di competenza degli altri
dipartimenti  del  Ministero  sono  svolte  dagli  altri uffici delle
direzioni  provinciali dei servizi vari, che dipendono funzionalmente
dai predetti dipartimenti.