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LEGGE 30 luglio 2002, n. 189

Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.

note: Entrata in vigore della legge: 10-9-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/02/2005)
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Testo in vigore dal: 10-9-2002
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.
                 (Cooperazione con Stati stranieri)

   1.  Al  fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di
sviluppo  umanitario,  di  qualunque  natura,  al  testo  unico delle
imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a)  all'articolo  13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo le parole:
"organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale (ONLUS)," sono
inserite  le  seguenti:  "delle  iniziative  umanitarie,  religiose o
laiche,   gestite  da  fondazioni,  associazioni,  comitati  ed  enti
individuati  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri,
nei  Paesi  non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economico (OCSE)";
   b) all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dopo le parole: "a
favore  delle  ONLUS" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonche'
le  iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni,
associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1,
lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE;".
   2.  Nella  elaborazione  e nella eventuale revisione dei programmi
bilaterali  di  cooperazione  e  di  aiuto per interventi non a scopo
umanitario  nei  confronti  dei  Paesi  non  appartenenti  all'Unione
europea,  con  esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il
Governo  tiene  conto  anche  della collaborazione prestata dai Paesi
interessati  alla  prevenzione  dei  flussi  migratori  illegali e al
contrasto  delle  organizzazioni criminali operanti nell'immigrazione
clandestina,  nel  traffico di esseri umani, nello sfruttamento della
prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonche' in
materia   di   cooperazione   giudiziaria  e  penitenziaria  e  nella
applicazione  della  normativa internazionale in materia di sicurezza
della navigazione.
   3.  Si puo' procedere alla revisione dei programmi di cooperazione
e  di  aiuto  di  cui  al  comma  2  qualora  i  Governi  degli Stati
interessati  non  adottino  misure  di prevenzione e vigilanza atte a
prevenire  il  rientro  illegale sul territorio italiano di cittadini
espulsi.
             Avvertenza:
                 Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
             Note all'art. 1:
                 -  Si  riporta il testo degli articoli 13-bis, comma
          1,  lettera  i-bis),  e 65, comma 2, lettera c-sexies), del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917  (Approvazione  del  testo  unico delle imposte sui
          redditi), come modificati dalla presente legge:
                 "Art.   13-bis   (Detrazioni   per   oneri).   -  1.
          Dall'imposta  lorda  si  detrae  un  importo pari al 19 per
          cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
          deducibili  nella  determinazione  dei  singoli redditi che
          concorrono a formare il reddito complessivo:
                 (Omissis).
                 i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo
          non   superiore  a  4  milioni  di  lire,  a  favore  delle
          organizzazioni  non  lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
          delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
          fondazioni,  associazioni, comitati ed enti individuati con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, nei
          Paesi    non   appartenenti   all'Organizzazione   per   la
          cooperazione  e  lo  sviluppo  economico  (OCSE)  nonche' i
          contributi  associativi,  per  importo  non  superiore  a 2
          milioni  e 500 mila lire, versati dai soci alle societa' di
          mutuo  soccorso  che  operano esclusivamente nei settori di
          cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine
          di  assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di
          impotenza  al  lavoro  o  di  vecchiaia, ovvero, in caso di
          decesso,  un  aiuto  alle  loro  famiglie. La detrazione e'
          consentita   a   condizione   che  il  versamento  di  tali
          erogazioni  e  contributi  sia  eseguito  tramite  banca  o
          ufficio  postale  ovvero  mediante  gli  altri  sistemi  di
          pagamento  previsti  dall'art.  23  del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee
          a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento
          di  efficaci  controlli,  che  possono essere stabilite con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze da emanarsi ai sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                 (Omissis).
                 "Art. 65 (Oneri di utilita' sociale). - (Omissis).
                 2. Sono inoltre deducibili: (Omissis).
                 c-sexies)  le  erogazioni  liberali  in  denaro, per
          importo  non  superiore  a  4  milioni o al 2 per cento del
          reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonche'
          le  iniziative  umanitarie,  religiose o laiche, gestite da
          fondazioni,  associazioni, comitati ed enti individuati con
          decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
          dell'art.  13-bis,  comma  1, lettera i-bis), nei Paesi non
          appartenenti all'OCSE;
                 (Omissis).