DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2004
aggiornamenti all'articolo
                                Art. 65 
                    ((Beni relativi all'impresa)) 
 
    ((1. Per le  imprese  individuali,  ai  fini  delle  imposte  sui
redditi, si considerano relativi all'impresa, oltre ai beni  indicati
alle lettere  a)  e  b)  del  comma  1  dell'articolo  85,  a  quelli
strumentali  per  l'esercizio  dell'impresa  stessa  ed  ai   crediti
acquisiti nell'esercizio dell'impresa  stessa,  i  beni  appartenenti
all'imprenditore  che  siano  indicati  tra  le  attivita'   relative
all'impresa nell'inventario tenuto a  norma  dell'articolo  2217  del
codice civile. Gli immobili di cui al comma  2  dell'articolo  43  si
considerano relativi all'impresa solo  se  indicati  nell'inventario;
per i soggetti  indicati  nell'articolo  66,  tale  indicazione  puo'
essere effettuata nel registro dei beni ammortizzabili ovvero secondo
le modalita' di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente  della
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695. 
    2. Per le societa' in nome collettivo e in  accomandita  semplice
si  considerano  relativi  all'impresa   tutti   i   beni   ad   esse
appartenenti, salvo quanto stabilito nel comma 3 per le  societa'  di
fatto. 
    3. Per le societa' di fatto si considerano relativi all'impresa i
beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1  dell'articolo  53,  i
crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa e  i  beni  strumentali
per l'esercizio dell'impresa, compresi quelli  iscritti  in  pubblici
registri a nome dei soci utilizzati esclusivamente  come  strumentali
per l'esercizio dell'impresa. 
    3-bis.  Per   i   beni   strumentali   dell'impresa   individuale
provenienti   dal   patrimonio   personale    dell'imprenditore    e'
riconosciuto, ai fini fiscali, il  costo  determinato  in  base  alle
disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  23
dicembre 1974,  n.  689,  da  iscrivere  tra  le  attivita'  relative
all'impresa nell'inventario  di  cui  all'articolo  2217  del  codice
civile ovvero per le imprese di cui all'articolo 79, nel registro dei
cespiti  ammortizzabili.  Le  relative  quote  di  ammortamento  sono
calcolate   a   decorrere   dall'esercizio   in   corso   alla   data
dell'iscrizione.))