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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 21 maggio 2002, n. 147

Regolamento concernente l'erogazione di contributi a favore delle emittenti televisive locali che trasmettano programmi autoprodotti, ai sensi dell'articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal:  8-8-2002

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto 1'articolo 146, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", con il quale, nell'ambito degli interventi dello Stato al fine di incentivare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed internazionale da parte delle emittenti televisive locali, è stanziata la somma di 10 miliardi di lire per il 2001, da prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali;
Visto l'articolo 146, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone che la predetta somma è erogata in base ad apposito regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 17 dicembre 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi, rispettivamente, il 12 febbraio 2002 ed il 5 febbraio 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. 500 del 15 febbraio 2002;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare di contributi a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 146, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, esclusivamente le emittenti televisive locali titolari di concessione o legittimamente operanti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, che trasmettano programmi autoprodotti, in regola con la vigente legislazione in materia radiotelevisiva.
2. I soggetti beneficiari devono essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e con il pagamento del canone allo Stato e non devono essere sottoposti a procedure concorsuali.
avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è riportato nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante: "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250.
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- Il testo dell'art. 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), come modificato dall'art. 5, comma 8, della legge 23 febbraio 2001, n. 26, è il seguente:
"Art. 146 (Erogazioni a favore delle emittenti televisive locali). - 1. Nell'ambito degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo ed al fine di incentivare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed internazionale da parte delle emittenti televisive locali, è stanziata la somma di lire 10 miliardi per il 2001 da prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.
2. La somma di cui al comma 1 è erogata entro il 30 giugno 2001 dal Ministero per i beni e le attività culturali alle emittenti televisive locali titolari di concessione che trasmettano programmi autoprodotti, in base ad apposito regolamento adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti commissioni parlamentari.".
Note all'art. 1:
- Per l'art. 146, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 (Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è il seguente:
"1. Il termine previsto dal comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri in tecnica analogica, che costituiscono titolo preferenziale per l'esercizio della radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale, è differito al 15 marzo 2001. I soggetti, non esercenti all'atto della domanda, che ottengono la concessione possono acquisire impianti di diffusione e connessi collegamenti legittimamente eserciti alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti in possesso dei requisiti previsti dai commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'art. 6 del regolamento approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 78 del 1 dicembre 1998, che non ottengono la concessione, possono proseguire l'esercizio della radiodiffusione, con i diritti e gli obblighi del concessionario, fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, da adottarsi non oltre il 31 dicembre 2002. Fino all'attuazione del predetto piano, sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami di azienda tra emittenti televisive locali private e tra queste e i concessionari televisivi nazionali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per cento del territorio nazionale. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è differito il termine di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.".