LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2003
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 146 
       (Erogazioni a favore delle emittenti televisive locali) 
 
  1.  Nell'ambito  degli  interventi  dello  Stato  a  favore   dello
spettacolo  ed  al  fine  di  incentivare  la  produzione  televisiva
destinata  al  mercato  nazionale  ed  intenzionale  da  parte  delle
emittenti televisive  locali,  e'  stanziata  la  somma  di  lire  10
miliardi per il 2001 ((e di 2 milioni di euro per  l'anno  2003))  da
prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e
le attivita' culturali. 
  2. La somma di cui al comma 1 e' erogata entro il  30  giugno  2001
dal Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali  alle  emittenti
televisive locali titolari di concessione che  trasmettano  programmi
autoprodotti, in base ad apposito regolamento adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  dal
Ministro per i beni e le  attivita'  culturali  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
sentite le competenti Commissioni parlamentari.