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LEGGE 1 marzo 2002, n. 39

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001.

note: Entrata in vigore della legge: 10-4-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-2-2003
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;


                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga


la seguente legge:

                               Art. 1
     Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie

  1.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, i decreti
legislativi  recanti  le  norme  occorrenti  per dare attuazione alle
direttive  comprese  negli  elenchi  di  cui agli allegati A e B. (1)
((2))
  2.  I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio  dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e
del  Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia,
di  concerto  con  i  Ministri  degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva.
  3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonche', qualora
sia   previsto   il   ricorso  a  sanzioni  penali,  quelli  relativi
all'attuazione   delle   direttive  elencate  nell'allegato  A,  sono
trasmessi,  dopo  l'acquisizione  degli  altri  pareri previsti dalla
legge,  alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche'
su  di  essi  sia  espresso,  entro  quaranta  giorni  dalla  data di
trasmissione,  il  parere dei competenti organi parlamentari. Decorso
tale  termine  i  decreti  sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora  il  termine  previsto  per  il  parere dei competenti organi
parlamentari  scada  nei  trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono
prorogati di novanta giorni.
  4.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti  legislativi  di  cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri  direttivi  fissati  dalla  presente  legge,  il Governo puo'
emanare,  con  la  procedura  indicata  nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
  5.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della  Costituzione,  i  decreti  legislativi  eventualmente adottati
nelle  materie  di  competenza  legislativa  regionale  e provinciale
entrano in vigore, per le regioni e province autonome nelle quali non
sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di
scadenza  del  termine  stabilito  per  l'attuazione della rispettiva
normativa  comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data  di  entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
regione e provincia autonoma.
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con modificazioni dalla
L. 27 dicembre 2002, n. 284, ha disposto (con l'art. 13-nonies, comma
1)  che  "Il  termine  di  cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1
marzo  2002,  n.  39,  limitatamente  all'attuazione  della direttiva
2001/42/CE  di  cui all'allegato B della medesima legge, e' prorogato
al 31 dicembre 2003".
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L.  3 febbraio 2003, n. 14 ha disposto (con l'art. 29, comma 1)
che   "Ai   fini  del  recepimento  della  direttiva  2001/24/CE  del
Parlamento  europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di
risanamento  e  liquidazione  degli enti creditizi, il termine di cui
all'articolo  1,  comma  1,  della  legge  1°  marzo  2002, n. 39, e'
prorogato di un anno".
Ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  30,  comma 1) "Il termine per il
recepimento  della  direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/
CEE,  83/349/CEE  e  86/635/CEE  per  quanto  riguarda  le  regole di
valutazione  per  i  conti  annuali  e  consolidati di taluni tipi di
societa'  nonche'  di  banche  e  di  altre  istituzioni finanziarie,
previsto all'articolo 1, comma 1, della legge 1 marzo 2002, n. 39, e'
prorogato di sei mesi".