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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 dicembre 2001, n. 470

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari.

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vigente al 17/04/2024
Testo in vigore dal: 2-2-2002
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Visto   il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  come
modificato  dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  l'articolo 59,  comma  44,  della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
  Visto l'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
  Acquisito  il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo
8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 27 settembre 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2001;
  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata  ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota n. 84187/19/5/744 del 23 novembre 2001;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                            O g g e t t o

  1.   Il   presente   regolamento   disciplina   i  criteri  per  il
trasferimento  alle  regioni  e alle province autonome di Trento e di
Bolzano   dei   finanziamenti  di  cui  all'articolo 81  della  legge
23 dicembre  2000,  n.  388,  nonche' i criteri e le modalita' per la
concessione  e  l'erogazione  degli  stessi  da parte delle regioni e
delle  province autonome di Trento e di Bolzano per la realizzazione,
da  parte di organizzazioni senza scopo di lucro, di nuove strutture,
destinate  al  mantenimento e all'assistenza di soggetti con handicap
grave  privi  dei  familiari  che  ad  essi provvedevano; stabilisce,
altresi',  le  modalita'  di verifica dell'attuazione delle attivita'
svolte e disciplina le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.
  2.  Ai  sensi  del  presente regolamento, per soggetti con handicap
grave  si  intendono i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della
legge  5 febbraio  1992,  n.  104,  la cui situazione di gravita' sia
accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge.
  3.  Per  amministrazione statale competente si intende il Ministero
del  lavoro  e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche
sociali e previdenziali.