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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 dicembre 2001, n. 470

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari.

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Testo in vigore dal:  2-2-2002

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 27 settembre 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 84187/19/5/744 del 23 novembre 2001;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

O g g e t t o
1. Il presente regolamento disciplina i criteri per il trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti di cui all'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione degli stessi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la realizzazione, da parte di organizzazioni senza scopo di lucro, di nuove strutture, destinate al mantenimento e all'assistenza di soggetti con handicap grave privi dei familiari che ad essi provvedevano; stabilisce, altresì, le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e disciplina le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.
2. Ai sensi del presente regolamento, per soggetti con handicap grave si intendono i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la cui situazione di gravità sia accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge.
3. Per amministrazione statale competente si intende il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali.