stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 2001, n. 465

Regolamento che stabilisce le condizioni nelle quali è obbligatoria la vaccinazione antitubercolare, a norma dell'articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

nascondi
vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 24-1-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista   la   legge  14  dicembre  1970,  n.  1088,  concernente  il
miglioramento  delle  prestazioni  economiche  a favore dei cittadini
colpiti da tubercolosi, ed in particolare l'articolo 10;
  Visto  il  regolamento  per  l'applicazione  dell'articolo 10 della
citata  legge n. 1088 del 1970 sulla vaccinazione obbligatoria contro
la tubercolosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1975, n. 447;
  Visti  gli  articoli  112, comma 3, e 115, comma 1, lettera b), del
decreto   legislativo   31   marzo   1998,  n.  112,  riguardante  il
conferimento  di  funzioni  e  compiti amministrativi alle regioni ed
agli  enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modifiche ed integrazioni, sul riordino in materia sanitaria;
  Visto  il decreto del Ministro della sanita' in data 7 aprile 1999,
recante   il  nuovo  calendario  delle  vaccinazioni  obbligatorie  e
raccomandate   per   l'eta'   evolutiva,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1999;
  Visto l'articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
concernente la ridefinizione di alcune misure di medicina preventiva;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 2001;
  Acquisito  il  parere  espresso  dal Consiglio superiore di sanita'
nella seduta del 18 settembre 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 ottobre 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  salute,  di  concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;

                                Emana
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
       Ambito della vaccinazione antitubercolare obbligatoria

  1. La vaccinazione antitubercolare e' obbligatoria per:
    a) neonati  e  bambini  di  eta'  inferiore  a  5  anni, con test
tubercolinico  negativo,  conviventi  o  aventi  contatti stretti con
persone  affette  da tubercolosi in fase contagiosa, qualora persista
il rischio di contagio;
    b) personale  sanitario, studenti in medicina, allievi infermieri
e  chiunque,  a  qualunque  titolo,  con test tubercolinico negativo,
operi  in  ambienti  sanitari  ad alto rischio di esposizione a ceppi
multifarmacoresistenti oppure che operi in ambienti ad alto rischio e
non  possa,  in  caso di cuticonversione, essere sottoposto a terapia
preventiva,  perche'  presenta  controindicazioni cliniche all'uso di
farmaci specifici.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Si  riporta di seguito il testo dell'art. 17, comma 2
          della    legge   23 agosto   1982,   n.   400   "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri":
              "Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
              - Il  testo  dell'art. 10 della legge 14 dicembre 1970,
          n.  1088  (Miglioramento  delle  prestazioni  economiche  a
          favore   dei  cittadini  colpiti  da  tubercolosi),  e'  il
          seguente:
              "Art.  10.  - E' istituita la vaccinazione obbligatoria
          contro la tubercolosi per:
                a) i    soggetti    cutinegativi,   dal   quinto   al
          quindicesimo   anno  di  eta',  figli  di  tubercolotici  o
          coabitanti  i nuclei familiari di ammalati o ex ammalati di
          tubercolosi;
                b) i  soggetti  cutinegativi,  figli del personale di
          assistenza presso gli ospedali sanatoriali;
                c) i    soggetti    cutinegativi,   dal   quinto   al
          quindicesimo  anno di eta', che si trovano in zone depresse
          ad alta morbosita' tubercolare;
                d) i  soggetti  cutinegativi,  addetti  ad  ospedali,
          cliniche ed ospedali psichiatrici;
                e) gli  studenti  di medicina, cutinegativi, all'atto
          della loro iscrizione alle universita';
                f) i       soldati,       cutinegativi,      all'atto
          dell'arruolamento.
              Il  Ministero della sanita' provvede all'organizzazione
          relativa ai servizi per la vaccinazione.
              All'onere   derivante  dall'applicazione  del  presente
          articolo si provvede con 2 miliardi annui di lire conferiti
          al  Ministero  della  sanita' dall'Istituto nazionale della
          previdenza  sociale,  che  preleva la somma dal gettito dei
          contributi   per  l'assicurazione  obbligatoria  contro  la
          tubercolosi.
              Entro  sei  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  della
          presente  legge su proposta del Ministro per la sanita', di
          concerto  con  i  Ministri  per  il  lavoro e la previdenza
          sociale e per il tesoro, saranno stabilite le modalita' per
          l'esecuzione della vaccinazione contro la tubercolosi.".
              - Il  testo  degli  articoli  112  e  115,  comma 1 del
          decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
          funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
          ed  agli  enti locali, in attuazione del capo I della legge
          15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente:
              "Art.  112  (Oggetto).  -  1.  Il presente capo ha come
          oggetto  le  funzioni e i compiti amministrativi in tema di
          "salute umana" e di "sanita' veterinaria".
              2.  Restano  esclusi dalla disciplina del presente capo
          le  funzioni  e  i  compiti  amministrativi  concernenti le
          competenze  sanitarie  e  medico-legali delle Forze armate,
          dei Corpi di polizia, del Corpo dei vigili del fuoco, delle
          Ferrovie dello Stato.
              3. Resta invariato il riparto di competenze tra Stato e
          regioni   stabilito  dalla  vigente  normativa  in  materia
          sanitaria per le funzioni concernenti:
                a) le   sostanze   stupefacenti  e  psicotrope  e  la
          tossicodipendenza;
                b) la procreazione umana naturale e assistita;
                c) i   rifiuti   speciali   derivanti   da  attivita'
          sanitarie,  di  cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997,
          n. 22;
                d) la   tutela  sanitaria  rispetto  alle  radiazioni
          ionizzanti, di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
          230;
                e) la  dismissione  dell'amianto,  di  cui alla legge
          27 marzo 1992, n. 257;
                f) il sangue umano e i suoi componenti, la produzione
          di plasmaderivati ed i trapianti;
                g) la  sorveglianza  ed  il  controllo di epidemie ed
          epizozie di dimensioni nazionali od internazionali;
                h) la  farmacovigilanza  e  la  farmaco-epidemiologia
          nonche' la rapida allerta sui prodotti irregolari;
                i) l'impiego   confinato   e  l'emissione  deliberata
          nell'ambiente di microrganismi geneticamente modificati;
                l) la  tutela  della  salute  e della sicurezza negli
          ambienti di vita e di lavoro.".
              "Art.  115  (Ripartizione  delle  competenze).  - 1. Ai
          sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo
          1997,  n. 59, sono conservati allo Stato i seguenti compiti
          e funzioni amministrative:
                a) l'adozione,  d'intesa con la Conferenza unificata,
          del  piano  sanitario  nazionale,  l'adozione  dei piani di
          settore  aventi  rilievo ed applicazione nazionali, nonche'
          il  riparto  delle  relative  risorse  alle regioni, previa
          intesa con la Conferenza Stato-regioni;
                b) l'adozione  di  norme,  linee-guida e prescrizioni
          tecniche   di   natura   igienico-sanitaria,   relative  ad
          attivita',  strutture,  impianti,  laboratori,  officine di
          produzione,  apparecchi, modalita' di lavorazione, sostanze
          e prodotti, ivi compresi gli alimenti.".;
              (Omissis).
              - Il   testo   dell'art.   93,   comma  2  della  legge
          23 dicembre  2000,  n.  388  (legge finanziaria 2001) e' il
          seguente:
              "Art.  93  (Ridefinizione  di alcune misure di medicina
          preventiva). - (Omissis).
              2.  Con  un  regolamento  da emanare entro il 30 giugno
          2001  ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  sono individuate, in relazione alle mutate
          condizioni  sanitarie  del Paese, le condizioni nelle quali
          e'  obbligatoria  la  vaccinazione  contro  la  tubercolosi
          nonche'  le  modalita'  di  esecuzione delle rivaccinazioni
          della vaccinazione antitetanica.".