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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 2001, n. 464

Regolamento recante modalità di esecuzione delle rivaccinazioni antitetaniche, a norma dell'articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 24-1-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  5 marzo  1963,  n.  292,  e successive modifiche,
sull'obbligatorieta' della vaccinazione antitetanica;
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione della legge 5 marzo 1963, n.
292,   approvato   con   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
7 settembre  1965,  n. 1301, ed in particolare l'articolo 2, relativo
alle modalita' della vaccinazione e rivaccinazione antitetanica;
  Visto  il decreto del Ministro della sanita' in data 7 aprile 1999,
recante   il  nuovo  calendario  delle  vaccinazioni  obbligatorie  e
raccomandate   per   l'eta'   evolutiva,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1999;
  Visto l'articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
concernente la ridefinizione di alcune misure di medicina preventiva;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 2001;
  Acquisito  il  parere  espresso  dal Consiglio superiore di sanita'
nella seduta del 18 settembre 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 ottobre 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  salute,  di  concerto con il
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze;

                                Emana
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Nell'articolo  2  del  decreto  del Presidente della Repubblica
7 settembre  1965,  n.  1301,  dopo  il  terzo  comma  e' inserito il
seguente:
  "Le   rivaccinazioni,   mediante   somministrazione  di  anatossina
tetanica,  eventualmente  in  combinazione con l'anatossina difterica
e/o  con  altri  antigeni, vengono eseguite a periodi intervallari di
dieci  anni.  Nei  nuovi  nati, e nei soggetti in eta' pediatrica che
inizino la vaccinazione antitetanica prima del compimento del 7o anno
di  vita  (6o  anno  di eta), la prima rivaccinazione viene eseguita,
mediante  somministrazione  di  anatossina tetanica, eventualmente in
combinazione  con  anatossina  difterica  e/o  con  altri antigeni, a
distanza   di  4-5  anni  dall'ultima  dose  del  ciclo  primario  di
vaccinazione;  i  successivi  richiami  vengono  eseguiti  a  periodi
intervallari di dieci anni.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 7 novembre 2001

                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Sirchia, Ministro della salute
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze

Visto,  il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il
17  dicembre  2001  Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei
servizi  alla  persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n.
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          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              -  Si riporta di seguito il testo dell'art. 17, comma 2
          della    legge   23 agosto   1982,   n.   400   "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri":
              "Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
              -  Il  testo  dell'art. 2 del regolamento di esecuzione
          della  legge  5 marzo  1963,  n.  292, sull'obbligatorieta'
          della  vaccinazione antitetanica, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301, e'
          il seguente:
              "Art.  2. - La  vaccinazione antitetanica viene estesa,
          su richiesta, alle madri gestanti dal 5o all'8o mese.".
              -   Il   testo   dell'art.  93,  comma  2  della  legge
          23 dicembre  2000,  n.  388  (legge finanziaria 2001) e' il
          seguente:
              "Art.  93  (Ridefinizione  di alcune misure di medicina
          preventiva). - (Omissis).
              2.  Con  un  regolamento  da emanare entro il 30 giugno
          2001, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  sono individuate, in relazione alle mutate
          condizioni  sanitarie  del Paese, le condizioni nelle quali
          e'  obbligatoria  la  vaccinazione  contro  la  tubercolosi
          nonche'  le  modalita'  di  esecuzione delle rivaccinazioni
          della vaccinazione antitetanica.".
          Nota all'art. 1:
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 2 del citato decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  n.  1301 del 1965, come
          modificato dal presente regolamento:
              "Art.   2. - Per   le  persone  indicate  nell'articolo
          precedente   sono   rese   obbligatorie   la   vaccinazione
          antitetanica e le rivaccinazioni periodiche.
              La  vaccinazione  antitetanica  e'  praticata  mediante
          somministrazioni  o  di anatossina tetanica ad assorbimento
          ritardato  (assorbita  ad  idrato  o  fosfato di alluminio)
          ovvero di anatossina tetanica fluida, per iniezioni.
              Con  l'anatossina adsorbita si praticano tre iniezioni,
          di  cui le prime due con l'intervallo di 4-6 settimane e la
          terza   a   distanza   di  6-12  mesi  dalla  seconda.  Con
          l'anatossina  fluida  si praticano quattro iniezioni di cui
          le  prime tre con l'intervallo di 3-4 settimane e la quarta
          a distanza di un anno dalla terza.
              Le   rivaccinazioni,   mediante   somministrazione   di
          anatossina  tetanica,  eventualmente  in  combinazione  con
          l'anatossina  difterica  e/o  con  altri  antigeni, vengono
          eseguite  a  periodi  intervallari di dieci anni. Nei nuovi
          nati,  e  nei  soggetti  in  eta' pediatrica che inizino la
          vaccinazione  antitetanica prima del compimento del 7o anno
          di  vita  (6o  anno  di eta), la prima rivaccinaziane viene
          eseguita, mediante somministrazione di anatassina tetanica,
          eventualmente  in combinazione con anatossina difterica e/o
          con altri antigeni, a distanza di 4-5 anni dall'ultima dose
          del  ciclo  primario  di vaccinazione i successivi richiami
          vengono eseguiti a periodi intervallari di dieci anni.
              La  rivaccinazione  inoltre,  deve essere praticata nei
          confronti  degli  stessi  soggetti,  in occasione di ferite
          comunque contratte".