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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1965, n. 1301

Regolamento di esecuzione della legge 5 marzo 1963, n. 292, concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/01/2002)
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Testo in vigore dal:  24-1-2002
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Art. 2


Per le persone indicate nell'articolo precedente sono rese obbligatorie la vaccinazione antitetanica e le rivaccinazioni periodiche.
La vaccinazione antitetanica è praticata mediante somministrazioni o di anatossina tetanica ad assorbimento ritardato (assorbita ad idrato o fosfato di alluminio) ovvero di anatossina tetanica fluida, per iniezioni.
Con l'anatossina assorbita si praticano tre iniezioni, di cui le prime due con l'intervallo di 4-6 settimane e la terza a distanza di 6-12 mesi dalla seconda. Con l'anatossina fluida si praticano quattro iniezioni di cui le prime tre con l'intervallo di 3-4 settimane e la quarta a distanza di un anno dalla terza.
((Le rivaccinazioni, mediante somministrazione di anatossina tetanica, eventualmente in combinazione con l'anatossina difterica e/o con altri antigeni, vengono eseguite a periodi intervallari di dieci anni. Nei nuovi nati, e nei soggetti in età pediatrica che inizino la vaccinazione antitetanica prima del compimento del 7o anno di vita (6o anno di eta), la prima rivaccinazione viene eseguita, mediante somministrazione di anatossina tetanica, eventualmente in combinazione con anatossina difterica e/o con altri antigeni, a distanza di 4-5 anni dall'ultima dose del ciclo primario di vaccinazione; i successivi richiami vengono eseguiti a periodi intervallari di dieci anni.))

Le rivaccinazioni sono praticate mediante una iniezione di una delle anatossine, di cui ai commi precedenti e preferibilmente di anatossina fluida, a distanza di non più di quattro anni dalla vaccinazione e successivamente ad intervalli, non superiori a quattro anni, in tutte le età. (1)
La rivaccinazione, inoltre, deve essere praticata nei confronti degli stessi soggetti, in occasione di ferite comunque contratte.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 93, comma 1) che "Al fine di razionalizzare alcuni interventi di medicina preventiva e di uniformare la legislazione italiana a quella degli altri Stati membri dell'Unione europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2", è abrogato "l'articolo 2, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301".