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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1965, n. 1301

Regolamento di esecuzione della legge 5 marzo 1963, n. 292, concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/01/2002)
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Testo in vigore dal:  18-12-1965

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della citata legge 5 marzo 1963, n. 292;
Udito il Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1


Ai fini della vaccinazione antitetanica obbligatoria, prevista dalla legge 5 marzo 1963, n. 292, sono considerati:
a) Lavoratori - i lavoratori dipendenti, associati, autonomi e gli apprendisti, che svolgono un'attività lavorativa tra quelle previste dall'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 292;
b) Nuove leve di lavoro - i lavoratori, anche non subordinati, che hanno compiuto i dodici anni di età, se addetti all'agricoltura, ed i lavoratori che hanno compiuto l'età minima di ammissione al lavoro prevista dalle disposizioni di legge in vigore, se addetti agli altri settori economici;
c) Enti tenuti per legge alle prestazioni sanitarie - per i vaccinandi di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 292; l'I.N.A.I.L.
per i lavoratori assicurati contro gli infortuni sul lavoro, e gli enti gestori per l'assicurazione generale di malattia per i rimanenti lavoratori.