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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 dicembre 2001, n. 455

Regolamento concernente le modalità di intervento degli Istituti vendite giudiziarie nella procedura esecutiva e fissazione dei compensi ad essi spettanti.

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  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-1-2002
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Visto  il  decreto  legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante il
riordino  della  disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante la
riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  l'articolo  71,  comma  1,  del decreto del Presidente della
Repubblica  29 settembre  1973, n. 602, come sostituito dall'articolo
16,  comma  1,  del  decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, che
prevede  la possibilita', per il concessionario della riscossione, di
avvalersi   degli   istituti   previsti   dall'articolo   159   delle
disposizioni  di  attuazione  del  codice  di  procedura  civile  per
l'asporto,   la   custodia  e  la  vendita  dei  beni  mobili,  anche
registrati, sottoposti a pignoramento;
  Visto  l'articolo  71,  comma  2,  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  602 del 1973, come sostituito dall'articolo 16, comma
1,  del  decreto  legislativo 29 febbraio 1999, n. 46, che prevede la
possibilita' di stabilire, con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro  di  grazia  e giustizia, le modalita' di
intervento  dei  predetti  istituti  nella  procedura  esecutiva e la
remunerazione ad essi spettante;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  di  grazia e giustizia datato 11
febbraio 1997, n. 109, concernente regolamento di modifica al decreto
ministeriale 20 giugno 1960 e successive modificazioni, e tariffa dei
compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Acquisito   il   parere   della   commissione   consultiva  di  cui
all'articolo  6  del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, reso
nell'adunanza del 13 luglio 1999;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 27 agosto 2001;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 3-14164, del 19 novembre 2001;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                      Modalita' di avvalimento
  1.  Il  Concessionario  o  il  Commissario governativo del Servizio
nazionale  di riscossione, di seguito denominato Concessionario, puo'
affidare  agli  Istituti di vendite giudiziarie, autorizzati ai sensi
dell'articolo  159  delle  disposizioni  di  attuazione del codice di
procedura  civile,  di  seguito  denominati  Istituto, l'incarico per
l'asporto,   la   custodia  e  la  vendita  dei  beni  mobili,  anche
registrati,  sottoposti  a  pignoramento,  ai sensi dell'articolo 71,
comma  1,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n. 602, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
  2.  Le modalita' di esecuzione dell'incarico di cui al comma 1 sono
definite  mediante  apposita  convenzione,  conforme allo schema-tipo
approvato  con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con il Ministro della giustizia, che viene stipulato tra il
Concessionario e l'Istituto.
  3.  Il  Concessionario,  nell'ambito  della provincia ove svolge il
servizio  di riscossione dei tributi, conferisce l'incarico di cui al
comma  1  all'Istituto  che opera nel territorio della circoscrizione
giudiziaria per la quale e' stata concessa l'autorizzazione.
  4.   Se  nessun  Istituto  risulta  autorizzato  nell'ambito  della
provincia  nella  quale  il  Concessionario  svolge  il  servizio  di
riscossione,  il  Concessionario  puo'  avvalersi  di  altro Istituto
autorizzato,  operante  nella circoscrizione giudiziaria piu' vicina,
il  quale  espleta  l'incarico previa stipula di apposita convenzione
conforme allo schema-tipo di cui al comma 2.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, reca:
          "Riordino   della  disciplina  della  riscossione  mediante
          ruolo,  a  norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998,
          n. 337".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  della legge 28
          settembre  1998,  n. 337, delega al Governo per il riordino
          della disciplina relativa alla riscossione:
              "Art. 1. - Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          uno  o  piu' decreti legislativi recanti disposizioni volte
          al  riordino  della  disciplina  della  riscossione  e  del
          rapporto con i concessionari e con i commissari governativi
          provvisoriamente  delegati  alla  riscossione,  al  fine di
          conseguire un miglioramento dei risultati della riscossione
          mediante  ruolo  e  di  rendere piu' efficace ed efficiente
          l'attivita'  dei concessionari e dei commissari stessi, con
          l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) affidamento,   mediante   procedure   ad  evidenza
          pubblica, ai concessionari della riscossione mediante ruolo
          delle  entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli
          enti  pubblici,  anche  previdenziali,  e  previsione della
          facolta',  per  i contribuenti, di effettuare il versamento
          diretto   di   tali   entrate   anche  mediante  delega  ai
          concessionari stessi:
                b) possibilita',  per  gli  enti  diversi dallo Stato
          legittimati  a  riscuotere tramite i concessionari e per le
          societa'  cui  partecipino  i  medesimi  enti,  di affidare
          mediante  procedure  ad  evidenza pubblica agli stessi ogni
          forma di riscossione delle proprie entrate, anche di natura
          non tributaria;
                c) eliminazione  dell'obbligo  del  non riscosso come
          riscosso gravante sui concessionari;
                d) affidamento   in   concessione   del  servizio  di
          riscossione  a  societa'  per  azioni, con capitale sociale
          interamente  versato  pari ad almeno 5 miliardi di lire, in
          possesso  di  adeguati  requisiti tecnici e finanziari e di
          affidabilita' ed aventi come oggetto lo svolgimento di tale
          servizio  e  di  compiti  ad  esso connessi o complementari
          indirizzati  anche al supporto delle attivita' tributarie e
          di  gestione  patrimoniale  degli  enti  impositori diversi
          dallo    Stato   e   ridefinizione   delle   modalita'   di
          determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni,
          con  estensione  almeno  provinciale, secondo modalita' che
          assicurino     il     conseguimento     di    miglioramenti
          dell'efficienza   e  dell'efficacia  della  funzione  e  la
          diminuzione   dei   costi.   Resta  comunque  fermo  quanto
          stabilito  dall'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre
          1997, n. 446;
                e) previsione  di  un  sistema  di compensi collegati
          alle  somme  iscritte a ruolo effettivamente riscosse, alla
          tempestivita'   della   riscossione   e   ai   costi  della
          riscossione,  normalizzati  secondo criteri individuati dal
          Ministero    delle   finanze,   nonche'   alla   situazione
          socio-economica  degli  ambiti territoriali con il rimborso
          delle  spese effettivamente sostenute per la riscossione di
          somme   successivamente  sgravate,  o  dovute  da  soggetti
          sottoposti a procedure concorsuali;
                f) revisione delle specie dei ruoli e semplificazione
          della procedura di formazione degli stessi, ridefinendo gli
          importi al di sotto dei quali non si procede all'iscrizione
          a ruolo;
                g) revisione  della  possibilita' di versamento delle
          somme  iscritte  a ruolo tramite il sistema bancario, con o
          senza  domiciliazione  dei  pagamenti  su  conto  corrente,
          ovvero con procedure di pagamento automatizzate;
                h) snellimento e razionalizzazione delle procedure di
          esecuzione   anche   nel   rispetto   del  principio  della
          collaborazione   del   debitore   all'esecuzione,   secondo
          modalita' che prevedano, tra l'altro:
                  1)  la  notifica  di  un unico atto con funzioni di
          avviso di pagamento e di mora;
                  2)  adeguate forme di tutela giurisdizionale per la
          riscossione di entrate non tributarie;
                  3)  la  preclusione dell'espropriazione immobiliare
          per i debiti inferiori ad un determinato importo;
                  4)  gli importi dei crediti, congrui in rapporto al
          valore  degli  immobili,  al  di  sopra  dei  quali si puo'
          procedere direttamente all'espropriazione e al di sotto dei
          quali  si  provvede  all'iscrizione  di  ipoteca legale sul
          bene;
                  5)   la   revisione   e  la  semplificazione  delle
          procedure  di  vendita  di  beni  immobili  e  beni  mobili
          registrati;
                  6)  la  facolta',  per  il  concessionario,  di non
          procedere,  per  motivate ragioni, all'esecuzione mobiliare
          mediante  accesso alla casa di abitazione del debitore, con
          eventuale   utilizzazione   degli   istituti   di   vendite
          giudiziarie;
                  7)  l'accesso  dei  concessionari, con le opportune
          cautele  e  garanzie,  alle informazioni disponibili presso
          l'anagrafe  tributaria,  con obbligo di utilizzazione delle
          stesse  ai  soli  fini  dell'espletamento  delle  procedure
          esecutive;
                  8)  l'obbligo,  per  i concessionari, di utilizzare
          sistemi   informativi  collegati  fra  loro  e  con  quelli
          dell'amministrazione  finanziaria  e procedure informatiche
          uniformi     per     l'espletamento    degli    adempimenti
          amministrativo-contabili contemplati dalla legge;
                  9)    l'attribuzione    al    Consorzio   nazionale
          obbligatorio   tra   i   concessionari   del   servizio  di
          riscossione,   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  28  gennaio  1988,  n. 44, di compiti di natura
          informatica  e  telematica,  nonche' di servizi di supporto
          volti a favorire la nuova disciplina della riscossione ed a
          conseguire   risultati  di  piu'  efficiente  ed  economica
          gestione delle entrate;
                i) revisione   delle   disposizioni   in  materia  di
          notifica  degli  atti esattoriali, tenuto conto anche della
          normativa sulla tutela dei dati personali di cui alla legge
          31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
                l) revisione   delle   attuali   procedure  volte  al
          riconoscimento  dell'inesigibilita'  delle somme iscritte a
          ruolo, con previsione di meccanismi di discarico automatico
          e dell'effettuazione di controlli effettivi;
                m) revisione delle procedure di sgravio e rimborso di
          iscrizioni a ruolo non dovute;
                n) individuazione  di  procedure  che  consentano  la
          definizione automatica, per i concessionari ed i commissari
          governativi  che  ne  facciano  richiesta, delle domande di
          rimborso e di discarico per inesigibilita' presentate dagli
          stessi  fino  al  31  dicembre  1997  e giacenti presso gli
          uffici e gli enti impositori e non ancora esaminate, per le
          quote  di  rimborso  non superiori a cinquecento milioni di
          lire,  nonche'  il  rimborso  delle anticipazioni in essere
          effettuate  in  virtu'  dell'obbligo  del non riscosso come
          riscosso,  secondo  percentuali  non  inferiori all'uno per
          cento  ne'  superiori  al 5 per cento correlate al rapporto
          fra  l'ammontare delle anticipazioni e quello delle domande
          di rimborso presentate. Il rimborso sara' effettuato, per i
          crediti erariali, mediante assegnazione di titoli di Stato,
          in  misura non superiore a lire 4000 miliardi complessive e
          a  lire  1000 miliardi annue, utilizzando le proiezioni per
          gli  anni  1999 e 2000 dello stanziamento iscritto, ai fini
          del  bilancio  triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita'
          previsionale  di  base  di  parte corrente "Fondo speciale"
          dello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica per l'anno 1998,
          allo   scopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento
          relativo al Ministero medesimo;
                o) revisione,  con eventuale modifica della normativa
          di  contabilita'  generale dello Stato, dei criteri e delle
          procedure  di  contabilizzazione  e  quietanziamento  delle
          somme  riscosse  dai  concessionari,  anche  con previsione
          dell'utilizzo di strumenti informatici;
                p) revisione  delle  sanzioni amministrative a carico
          dei concessionari, anche al fine di potenziarne l'efficacia
          deterrente per le violazioni diverse dagli omessi o tardivi
          versamenti,  tenendo  conto  anche  dei tempi necessari per
          l'adeguamento    delle   procedure   ad   eventuali   nuove
          disposizioni,  e  ridefinizione  delle  ipotesi di revoca e
          decadenza   dalla  concessione  per  gli  inadempimenti  di
          particolare  gravita',  mantenendo comunque ferma l'ipotesi
          di  decadenza  prevista  dall'art. 20, comma 1, lettera e),
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 gennaio
          1988, n. 43;
                q)  definizione,  anche  nell'ambito  dei processi di
          ristrutturazione   aziendale  conseguenti  all'applicazione
          delle disposizioni dei decreti legislativi emanati ai sensi
          della presente legge, di procedure volte a:
                  1)   consentire  lo  svolgimento,  previa  adeguata
          formazione,   di  durata  non  inferiore  a  trenta  giorni
          lavorativi,  delle  funzioni di ufficiale della riscossione
          da  parte  di  dipendenti delle societa' concessionarie che
          abbiano  un'anzianita'  di  servizio non inferiore a cinque
          anni;
                  2)  realizzare  misure  di  sostegno  del reddito e
          dell'occupazione, con le modalita' di cui all'art. 2, comma
          28,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il personale
          delle    societa'    concessionarie    della   riscossione,
          dell'associazione  nazionale  di  categoria e del Consorzio
          nazionale  obbligatorio tra i concessionari del servizio di
          riscossione   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44;
                  3)   utilizzare,   previo  accordo  tra  le  parti,
          l'eventuale  avanzo  patrimoniale,  al  netto delle riserve
          legali  esistenti alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo
          di  previdenza  di  cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e
          successive modificazioni;
                r) previsione,   nel   rispetto   dei   principi   di
          economicita'  di  gestione, di misure dirette a favorire la
          continuita'  del  rapporto  di  lavoro dei dipendenti delle
          societa'  concessionarie  della  riscossione  dei tributi e
          delle  altre  entrate  degli  enti locali, nel caso in cui,
          alla  scadenza  delle  concessioni  in atto, il servizio di
          riscossione  venga esercitato direttamente dall'ente locale
          o  affidato  ad  un  soggetto  terzo;  a  tal  fine  dovra'
          prevedersi  che  il nuovo soggetto che esercita il servizio
          di   riscossione   possa   riconoscere   priorita',   nelle
          assunzioni  di personale adibito alle medesime attivita' di
          riscossione, ai dipendenti dei precedenti concessionari;
                s) fissazione   di   un   termine   per   la   durata
          dell'incarico  di  commissario governativo provvisoriamente
          delegato alla riscossione, con previsione di rimborso delle
          spese   di  gestione  dallo  stesso  sostenute  durante  la
          gestione commissariale, di norma entro i limiti determinati
          per il precedente concessionario o commissario;
                t) previsione  della  possibilita',  per  le societa'
          concessionarie,   di  esercitare  l'attivita'  di  recupero
          crediti  secondo  le ordinarie procedure civilistiche; tali
          attivita'  dovranno  essere svolte e contabilizzate in modo
          separato  da  quelle  della  riscossione dei tributi, senza
          incidere  sul  regolare svolgimento dell'attivita' primaria
          di  riscossione  delle  entrate  dello  Stato,  degli  enti
          territoriali e degli altri enti pubblici;
                u) coordinamento   delle   disposizioni   recate  dai
          decreti  legislativi  emanati ai sensi della presente legge
          con  quelle  di cui ai decreti legislativi emanati ai sensi
          dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto
          applicabili;
                v) applicazione  della  disciplina recata dai decreti
          legislativi  emanati  ai  sensi  della  presente  legge  ai
          rapporti  concessori e commissariali in atto per la residua
          durata  del  periodo  di  gestione,  con  facolta',  per  i
          concessionari  ed  i commissari, di costituire societa' per
          azioni di cui all'art. 31, comma 1, lettera c), del decreto
          del  Presidente  della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e
          successive  modificazioni,  attribuendo  a  tali societa' i
          rapporti  concessori  in  atto; previsione, per i primi due
          anni  successivi alla data di entrata in vigore dei decreti
          legislativi, di un meccanismo di salvaguardia del risultato
          economico   delle   singole  gestioni  dell'ultimo  biennio
          precedente,   tenendo   conto  dei  maggiori  ricavi  della
          riscossione  mediante  ruolo e dei minori costi di gestione
          derivanti,    entrambi,   dall'applicazione   della   nuova
          disciplina  della  riscossione, anche alla luce dei criteri
          direttivi  di  cui  alla  lettera  e);  previsione,  per  i
          soggetti  cui  sia gia' affidato in concessione il servizio
          di  riscossione,  del  termine  di  due  anni dalla data di
          entrata    in   vigore   dei   decreti   legislativi,   per
          l'adeguamento  del  capitale  sociale  alla misura prevista
          dalla lettera d).
              2.  Entro  due anni dalla data di entrata in vigore dei
          decreti  legislativi emanati ai sensi della presente legge,
          nel  rispetto  degli  stessi  principi e criteri direttivi,
          possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi,
          disposizioni integrative o correttive dei decreti stessi.
              3.  Sugli  schemi  dei  decreti  legislativi emanati ai
          sensi  della presente legge il Governo acquisisce il parere
          delle   competenti  Commissioni  parlamentari,  che  devono
          esprimersi  entro  trenta giorni dalla data di trasmissione
          dei medesimi.
              4.  Il  Ministro  delle finanze presenta annualmente al
          Parlamento  una  relazione  dettagliata  circa lo stato del
          servizio di riscossione dei tributi.
              5.  I principi generali desumibili dalla presente legge
          costituiscono     norme     fondamentali     di     riforma
          economicosociale   della  Repubblica,  quale  limite  della
          potesta'  legislativa  primaria  delle  regioni  a  statuto
          speciale e delle province autonome.
              6.  Dall'esercizio della delega legislativa di cui alla
          presente  legge non devono derivare maggiori oneri a carico
          del bilancio dello Stato".
              - Il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
          "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 71 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973, n. 602,
          cosi'  come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 del decreto
          legislativo  26  febbraio  1999,  n. 46, recante: "Riordino
          della  disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
          dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337":
              "Art.    71    (Intervento   degli   istituti   vendite
          giudiziarie).  - 1. Per l'asporto, la custodia e la vendita
          dei   beni   mobili,   anche   registrati,   sottoposti   a
          pignoramento,   il   concessionario  puo'  avvalersi  degli
          istituti  previsti  dall'art.  159  delle  disposiszioni di
          attuazione del codice di procedura civile.
              2.  Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
          con  il  Ministro  di grazia e giustizia, sono stabilite le
          modalita'   di   intervento  dei  predetti  istituti  nella
          procedura esecutiva e la remunerazione ad essi spettante.".
              -  Si riporta il testo dell'art. 159 delle disposizioni
          di  attuazione  del  codice  di  procedura civile (Istituti
          autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni):
                "Art.   159   (Istituti   autorizzati  all'incanto  e
          all'amministrazione  dei  beni).  -  Gli  istituti ai quali
          possono  essere  affidate  la  vendita all'incanto dei beni
          mobili a norma dell'art. 534 del codice o l'amministrazione
          giudiziaria  dei  beni  immobili  a norma dell'art. 592 del
          codice  sono autorizzati con decreto del Ministro di grazia
          e giustizia.
              Agli  istituti autorizzati alle vendite all'incanto dei
          mobili  pignorati  puo' essere affidata anche la custodia e
          la  vendita  dei  mobili stessi previste negli articoli 520
          secondo  comma e 532 del codice; ad essi puo' esser inoltre
          affidata   qualsiasi   altra   vendita  mobiliare  disposta
          dall'autorita' giudiziaria.
              Il   Ministro  di  grazia  e  giustizia  stabilisce  le
          modalita'  e  i  controlli per l'esecuzione degli incarichi
          indicati  nei  commi  precedenti,  nonche'  la  misura  dei
          compensi dovuti agli istituti.".
              -  Il  decreto  ministeriale  11 febbraio 1997, n. 109,
          pubblicato  nella  Gazzeta Ufficiale del 24 aprile 1997, n.
          95,  reca: "Regolamento di modifica al decreto ministeriale
          20  giugno  1960  e successive modificazioni, e tariffa dei
          compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie.".
              -   Il   decreto   ministeriale   20  giugno  1960  (in
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale 12 luglio
          1960,  n.  169),  reca: "Approvazione del regolamento unico
          per gli Istituti di vendite giudiziarie.".
              - Si  riporta  il testo del comma 3, dell'art. 17 della
          legge   23   agosto  1988,  n.  400,  recante:  "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamenro della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri":
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I   regolamenti,   ministeriali  ed  interministeriali  non
          possono  dettare  norme  contrarie a quelle dei regolamenti
          emanati  dal  Governo.  Essi  debbono  essere comunicati al
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  prima della loro
          emanazione.".
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  6  del  decreto
          legislativo  13 aprile 1999, n. 112, recante: "Riordino del
          servizio  nazionale  della riscossione, in attuazione della
          delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337":
              "Art.  6  (Commissione consultiva). - 1. La commissione
          consultiva  per  la  riscossione di cui all'art. 1, lettera
          h),  della  legge 4 ottobre 1986, n. 657, esprime pareri in
          materia:
                a)  di  individuazione  e determinazione degli ambiti
          territoriali delle concessioni;
                b)  di  determinazione  e  revisione  biennale  della
          remunerazione del servizio;
                c) di procedure di conferimento delle concessioni;
                d)  di criteri generali relativi al funzionamento del
          servizio  nazionale della riscossione e all'attivita' degli
          intermediari della riscossione;
                e)  di  adozione di regolamenti e atti amministrativi
          generali.
              2.  La  commissione,  altresi',  a richiesta degli enti
          interessati,  esprime  pareri su atti e questioni attinenti
          al servizio della riscossione.
              3. La commissione si avvale della segreteria tecnica di
          cui  all'articolo  seguente  e, ove necessario, di volta in
          volta   su   singole   questioni  puo'  consultare  singoli
          concessionari  o  rappresentanti  della  categoria  e  puo'
          ricorrere  alla  consulenza  di esperti e di organizzazioni
          professionali  o  universitarie specializzate in analisi di
          costi  e  di  bilanci.  Puo'  anche  acquisire,  tramite la
          Direzione  centrale per la riscossione, dati e informazioni
          relativi  alle diverse forme di riscossione e all'andamento
          delle gestioni.
              4.  L'affidamento  degli  incarichi  di  consulenza  e'
          disposto  con  provvedimento  ministeriale  su proposta del
          presidente della commissione: gli incarichi devono essere a
          tempo determinato e la loro durata non puo' superare l'anno
          finanziario.  Con  lo  stesso  o  con successivo decreto e'
          determinato  il compenso da corrispendere in relazione alla
          durata dell'incarico e dell'importanza del lavoro affidato;
          il    compenso   e'   corrisposto   soltanto   al   termine
          dell'incarico  dopo  la  consegna  del lavoro eseguito. Non
          possono   essere   affidati   incarichi   di  consulenza  a
          dipendenti  dei  Ministeri delle finanze, dell'interno, del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, in
          attivita  di  servizio  ovvero in quiescenza da meno di due
          anni.
              5.  I  componenti  della  commissione  durano in carica
          cinque anni e possono essere confermati per non piu' di una
          volta,  ferme restando le disposizioni in materia di limite
          massimo di eta' previsto per il pubblico impiego. La nomina
          a   componente   della   commissione   degli   esperti   e'
          incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro o
          di  collaborazione  con  i concessionari o con il consorzio
          obbligatorio   tra   i  concessionari  del  servizio  della
          riscossione.
              6.  Le  regole  di funzionamento della commissione sono
          stabilite,   su  proposta  della  commissione  stessa,  con
          apposito decreto ministeriale.".
          Nota all'art. 1:
              - Per  il  testo  dell'art.  71  del citato decreto del
          Presidente  della Repubblica n. 602 del 1973, si veda nelle
          note alle premesse.