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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 2001, n. 435

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonchè disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2020)
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vigente al 30/04/2024
  • Articoli
  • DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DEL DECRETO DEL
    PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 LUGLIO 1998, N. 322
  • 1
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  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • ALTRE DISPOSIZIONI RECANTI SEMPLIFICAZIONI
    IN MATERIA DI ADEMPIMENTI AI FINI
    DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
    E DI SCRITTURE CONTABILI FISCALI
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI
    DI VERSAMENTO E DISPOSIZIONI FINALI
  • 17
  • 18
  • 19
Testo in vigore dal: 1-1-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  3,  comma  136, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,    il   quale   stabilisce   che   la   semplificazione   e   la
razionalizzazione   delle   procedure   di   attuazione  delle  norme
tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono
disciplinati  con  regolamenti  da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma   2,   della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  tenuto  conto
dell'adozione   di   nuove   tecnologie   per  il  trattamento  e  la
conservazione  delle  informazioni  e  del progressivo sviluppo degli
studi di settore;
  Visto  l'articolo  16  del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n.
505,  il  quale  prevede che per gli adempimenti previsti dai decreti
legislativi  emanati  in  attuazione  dell'articolo  3 della legge 23
dicembre   1996,   n.   662,  resta  ferma  la  disposizione  di  cui
all'articolo  3, comma 136, della medesima legge 23 dicembre 1996, n.
662;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633,  e  successive modificazioni, concernente l'istituzione e la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, concernente
disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento delle imposte sui
redditi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, concernente
disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1986,
n.  917,  recante  l'approvazione  del  testo unico delle imposte sui
redditi;
  Visto  il  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti
dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta
sul  valore  aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del  sistema di
gestione delle dichiarazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 443, che disciplina la possibilita' di computare un credito I.V.A.
in  detrazione  in  un  periodo  di  imposta successivo, a seguito di
provvedimento   di   diniego  del  rimborso  I.V.A.  con  contestuale
riconoscimento del relativo credito;
  Visto  il  decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante il
riordino  della  disciplina  tributaria  dei redditi di capitale e di
redditi diversi;
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni,   concernente,   tra   l'altro,   l'istituzione  e  la
disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
  Visto  l'articolo  11  del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471,  il  quale  stabilisce  le  disposizioni  tributarie  non penali
relative  alle  violazioni in materia di imposte dirette e di imposta
sul valore aggiunto;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
100,  recante  norme per la semplificazione e la razionalizzazione di
alcuni  adempimenti  contabili  in  materia  di  imposta  sul  valore
aggiunto;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322,   e   successive   modificazioni,   recante   modalita'  per  la
presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive e all'imposta sul
valore aggiunto;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999,
n.   542,  recante  modificazioni  alle  disposizioni  relative  alla
presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  l'articolo  15, comma 2, primo periodo, della legge 15 marzo
1997,  n.  59,  il  quale  stabilisce  che gli atti, dati e documenti
formati  dalla  pubblica  amministrazione e dai privati con strumenti
informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme,
nonche'   la   loro   archiviazione   e  trasmissione  con  strumenti
informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge;
  Visto l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che  prevede  l'istituzione  delle  agenzie  fiscali  e  dispone, tra
l'altro,  che  all'Agenzia  delle  entrate sono trasferiti i rapporti
giuridici,  i  poteri e le competenze gia' attribuite al Dipartimento
delle  entrate del Ministero delle finanze, nonche' l'articolo 62 del
medesimo  decreto n. 300 del 1999, in base al quale e' stabilito, tra
l'altro,  che  all'Agenzia  delle  entrate  sono  attribuite tutte le
funzioni  concernenti  le  entrate  tributarie erariali non assegnate
alla competenza di altre agenzie, enti od organi;
  Visto,  inoltre,  l'articolo 68, comma 1, del citato decreto n. 300
del  1999, il quale prevede che il direttore dell'Agenzia rappresenta
e  dirige  la  medesima, emanando tutti i provvedimenti che non siano
attribuiti  ad  altri  organi,  nonche'  l'articolo  73  del medesimo
decreto,  il quale prevede, tra l'altro, che con decreto del Ministro
delle  finanze  sono  stabilite  le  date  a decorrere dalle quali le
funzioni  svolte  dal Ministero secondo l'ordinamento vigente vengono
esercitate dalle Agenzie;
  Visto  il  decreto  del  Ministro delle finanze in data 28 dicembre
2000,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001,
con  il  quale  sono state disciplinate, tra l'altro, le modalita' di
avvio  delle  agenzie  fiscali  ai  sensi  degli articoli 73 e 74 del
predetto decreto legislativo n. 300 del 1999;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
  Visti  gli articoli 2 e 23 del citato decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e
delle finanze;
  Vista  la  legge  27  luglio  2000, n. 212, recante disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente;
  Atteso  che  occorre  proseguire  nell'opera  di  semplificazione e
razionalizzazione   delle   procedure   di   attuazione  delle  norme
tributarie, degli adempimenti contabili e formali del contribuente;
  Attesa  l'esigenza  di conoscere anticipatamente rispetto alla data
di  presentazione  della  dichiarazione annuale I.V.A., e cioe' entro
febbraio   di   ciascun   anno,   i  dati  relativi  all'applicazione
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  nell'anno  precedente al fine di
ottemperare alle previsioni della normativa comunitaria;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 16 luglio 2001 e
19 novembre 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 dicembre 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di
concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
      Modalita' e termini di presentazione delle dichiarazioni

  1.  Nell'articolo  1 del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio   1998,   n.  322,  e  successive  modificazioni,  di  seguito
denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, i
commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  "1.  Ai  fini  delle  imposte  sui redditi e dell'imposta regionale
sulle  attivita'  produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di
nullita', su modelli conformi a quelli approvati entro il 15 febbraio
con   provvedimento  amministrativo,  da  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale  e  da  utilizzare  per  le dichiarazioni dei redditi e del
valore  della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso
di  periodo  di  imposta  non  coincidente  con l'anno solare, per le
dichiarazioni  relative  al periodo di imposta in corso alla data del
31   dicembre  dell'anno  precedente  a  quello  di  approvazione.  I
provvedimenti  di  approvazione  dei  modelli  di  dichiarazione  dei
sostituti  d'imposta  di  cui all'articolo 4, comma 1, e i modelli di
dichiarazione  di  cui  agli  articoli 34, comma 4, e 37, del decreto
legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive modificazioni,
recante  norme  di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta sul valore
aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni,  sono  emanati  entro il 15 gennaio dell'anno in cui i
modelli  stessi  devono  essere  utilizzati  e  sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
  2.  I  modelli  di  dichiarazione  sono resi disponibili in formato
elettronico  dall'Agenzia  delle entrate in via telematica. I modelli
cartacei  necessari  per  la redazione delle dichiarazioni presentate
dalle  persone  fisiche  non  obbligate  alla  tenuta delle scritture
contabili  possono  essere  gratuitamente  ritirati presso gli uffici
comunali.  Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
possono  essere stabilite altre modalita' di distribuzione o di invio
al contribuente dei modelli di dichiarazione e di altri stampati.
  3.  La  dichiarazione  e'  sottoscritta,  a  pena  di nullita', dal
contribuente  o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La
nullita'  e'  sanata  se il contribuente provvede alla sottoscrizione
entro   trenta  giorni  dal  ricevimento  dell'invito  da  parte  del
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.
  4.  La  dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche e'
sottoscritta,  a  pena  di  nullita', dal rappresentante legale, e in
mancanza  da  chi  ne  ha  l'amministrazione  anche di fatto, o da un
rappresentante negoziale. La nullita' e' sanata se il soggetto tenuto
a  sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal
ricevimento  dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia
delle entrate.".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Si  riporta l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari".
          Note all'art. 1:
              -   Il  testo  vigente  dell'art.  1  del  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica   22 luglio  1998,  n.  322
          (Regolamento  recante  modalita' per la presentazione delle
          dichiarazioni    relative   alle   imposte   sui   redditi,
          all'imposta   regionale   sulle   attivita'   produttive  e
          all'imposta sul valore aggiunto), gia' modificato dall'art.
          1,  comma 1,  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          14 ottobre  1999, n. 542, come ulteriormente modificato dal
          decreto  del Presidente della Repubblica qui pubblicato, e'
          il seguente:
              "Art. 1 (Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni
          in  materia  di imposta sui redditi e di I.R.A.P.). - 1. Ai
          fini  delle  imposte  sui  redditi e dell'imposta regionale
          sulle attivita' produttive le dichiarazioni sono redatte, a
          pena  di  nullita',  su modelli conformi a quelli approvati
          entro  il  15 febbraio con provvedimento amministrativo, da
          pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale e da utilizzare per le
          dichiarazioni  dei  redditi  e  del valore della produzione
          relative  all'anno precedente ovvero, in caso di periodo di
          imposta   non   coincidente   con  l'anno  solare,  per  le
          dichiarazioni  relative al periodo di imposta in corso alla
          data  del  31 dicembre  dell'anno  precedente  a  quello di
          approvazione.  I  provvedimenti di approvazione dei modelli
          di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4,
          comma 1,   e   i  modelli  di  dichiarazione  di  cui  agli
          articoli 34,   comma 4,   e  37,  del  decreto  legislativo
          9 luglio  1997, n. 241, e successive modificazioni, recante
          norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
          in  sede  di  dichiarazione  dei redditi e dell'imposta sul
          valore  aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
          gestione   delle   dichiarazioni,  sono  emanati  entro  il
          15 gennaio  dell'anno in cui i modelli stessi devono essere
          utilizzati e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
              2. I  modelli di dichiarazione sono resi disponibili in
          formato  elettronico  dall'Agenzia  delle  entrate  in  via
          telematica.  I  modelli cartacei necessari per la redazione
          delle  dichiarazioni  presentate  dalle persone fisiche non
          obbligate  alla  tenuta  delle  scritture contabili possono
          essere  gratuitamente  ritirati presso gli uffici comunali.
          Con  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
          possono essere stabilite altre modalita' di distribuzione o
          di  invio al contribuente dei modelli di dichiarazione e di
          altri stampati.
              3. La   dichiarazione   e'   sottoscritta,  a  pena  di
          nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza
          legale   o   negoziale.   La   nullita'  e'  sanata  se  il
          contribuente  provvede  alla  sottoscrizione  entro  trenta
          giorni  dal ricevimento dell'invito da parte del competente
          ufficio dell'Agenzia delle entrate.
              4. La  dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone
          fisiche   e'   sottoscritta,   a   pena  di  nullita',  dal
          rappresentante   legale,   e  in  mancanza  da  chi  ne  ha
          l'amministrazione  anche  di  fatto, o da un rappresentante
          negoziale.  La  nullita'  e' sanata se il soggetto tenuto a
          sottoscrivere  la  dichiarazione  vi  provvede entro trenta
          giorni  dal ricevimento dell'invito da parte del competente
          ufficio dell'Agenzia delle entrate.
              5. La   dichiarazione   delle  societa'  e  degli  enti
          soggetti  all'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
          presso   i   quali   esiste  un  organo  di  controllo,  e'
          sottoscritta   anche   dalle   persone   fisiche   che   lo
          costituiscono  o  dal  presidente  se  si  tratta di organo
          collegiale.  La  dichiarazione priva di tale sottoscrizione
          e'  valida,  salva  l'applicazione  della  sanzione  di cui
          all'articolo   9,   comma   5,   del   decreto  legislativo
          18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
              6. In  caso di presentazione della dichiarazione in via
          telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente
          articolo  si  applicano  con riferimento alla dichiarazione
          che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.".
              - Si  trascrive,  per  opportuna  conoscenza,  il testo
          vigente  degli  articoli 34,  comma 4,  e  37  del  decreto
          legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  recante  "Norme  di
          semplificazione  degli adempimenti dei contribuenti in sede
          di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta sul valore
          aggiunto,   nonche'   di  modernizzazione  del  sistema  di
          gestione delle dichiarazioni":
              "Art. 34 (Attivita). - 1. - 3. (Omissis).
              4. In  relazione alla dichiarazione annuale dei redditi
          dei  titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
          indicati  agli  articoli 46  e 47, comma 1, lettere a), d),
          g),  con  esclusione  delle indennita' percepite dai membri
          del  Parlamento europeo, e l) del testo unico delle imposte
          sui  redditi  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, nonche' dei redditi
          indicati  all'art.  49,  comma 2,  lettera a), del medesimo
          testo  unico,  i centri costituiti dai soggetti di cui alle
          lettere d),  e)  e f) del comma 1 dell'art. 32, svolgono le
          attivita' di cui alle lettere da c) a f) del comma 3.".
              "Art.  37 (Assistenza  fiscale  prestata  dai sostituti
          d'imposta). - 1. I   sostituti   d'imposta  che  erogano  i
          redditi  di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a),
          d),  g),  con  esclusione  delle  indennita'  percepite dai
          membri  del Parlamento europeo, e l), del testo unico delle
          imposte   sui   redditi,   approvato  con  il  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,
          possono  prestare  assistenza  fiscale  nei  confronti  dei
          propri sostituiti.
              2. I   sostituti   di   cui  al  comma 1  che  prestano
          assistenza fiscale:
                a) ricevono  le  dichiarazioni  e  le  schede  per la
          scelta della destinazione del quattro e dell'otto per mille
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
                b) elaborano le dichiarazioni;
                c) consegnano    al    contribuente    copia    della
          dichiarazione  elaborata  e  del  prospetto di liquidazione
          delle imposte;
                d) effettuano le operazioni di conguaglio da eseguire
          con le modalita' di cui al comma 7;
                e) inviano le dichiarazioni dei redditi e le suddette
          scelte.
              3. I  sostituti  che  non  prestano  assistenza fiscale
          consentono  in  ogni caso ai centri l'attivita' di raccolta
          degli  atti  e  documenti  necessari per l'attivita' di cui
          alle lettere da c) a f) del comma 3 dell'art. 34.
              4. I  sostituti  d'imposta  tengono conto del risultato
          contabile  delle  dichiarazioni  dei  redditi elaborate dai
          centri.  Il  debito,  per  saldo  e  acconto,  o il credito
          risultante  dai  prospetti di liquidazione delle imposte e'
          rispettivamente aggiunto o detratto a carico delle ritenute
          d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento
          della presentazione della dichiarazione.".