stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 ottobre 2001, n. 408

Regolamento recante modalità attuative delle disposizioni tributarie sull'applicazione delle imposte sostitutive sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui agli articoli da 17 a 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

nascondi
Testo in vigore dal: 5-12-2001
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia
fiscale",  ed  in  particolare  gli articoli da 17 a 21, ai sensi dei
quali  le  societa'  destinatarie  dei  conferimenti  e  le  societa'
conferenti  di cui all'articolo 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio
1990,  n.  218, possono applicare le imposte sostitutive dell'imposta
sul  reddito  delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive sulla differenza tra il valore dei beni o delle
azioni  ricevuti  a seguito dei predetti conferimenti e il loro costo
fiscalmente riconosciuto;
  Visto  l'articolo 19  della  legge  21  novembre  2000, n. 342, che
prevede  l'applicazione  delle  disposizioni  dell'articolo 17  della
stessa   legge   anche  ai  soggetti  desti-natari  dei  conferimenti
disciplinati   dall'articolo 4,   comma 1,  del  decreto  legislativo
8 ottobre 1997, n. 358;
  Visto  l'articolo 20  della  legge  21 novembre  2000,  n. 342, che
disciplina  le  modalita'  di  attribuzione  del credito d'imposta ai
sensi  dell'articolo 105  del  testo unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917;
  Visto l'articolo 21, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342,
ai  sensi  del  quale  le  disposizioni occorrenti per l'applicazione
degli  articoli  da  17  a 21 della predetta legge sono stabilite con
decreto del Ministro delle finanze;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante
riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2001;
  Vista  la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
effettuata con nota n. 3-8674/UCL, del 30 luglio 2001;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                         Soggetti e oggetto
  1.    Le    societa'   destinatarie   dei   conferimenti   previsti
dall'articolo 7,  commi  2  e  5, della legge 30 luglio 1990, n. 218,
comprese  quelle che hanno ricevuto le azioni rivenienti dai predetti
conferimenti,  nonche'  le societa' che hanno effettuato conferimenti
ai sensi del citato articolo 7, comma 5, possono applicare le imposte
sostitutive  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche e
dell'imposta   regionale   sulle   attivita'   produttive   previste,
rispettivamente, dagli articoli 17, commi 1 e 3, e 18, comma 1, della
legge  21  novembre 2000, n. 342, relativamente ai beni o alle azioni
che  sono stati ricevuti a seguito dei conferimenti e che sono ancora
posseduti alla data del 10 dicembre 2000.
  2.  Nel  caso  in cui i beni ricevuti dalla societa' conferitaria a
seguito dei conferimenti previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5, della
legge  n.  218  del  1990,  siano  stati conferiti ad altra societa',
l'imposta  sostitutiva  prevista dall'articolo 17, commi 1 e 3, della
legge n. 342 del 2000, e' applicata da detta societa'.
          Note all'art. 1:
              - Per  il  testo  dell'art.  7, commi 2 e 5 della legge
          30 luglio 1990, n. 218 v. nelle note alle premesse.
              - Per  il  testo  degli  articoli 17, commi 1 e 3 e 18,
          comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 v. nelle note
          alle premesse.