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DECRETO-LEGGE 20 agosto 2001, n. 336

Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-8-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 ottobre 2001, n. 377 (in G.U. 20/10/2001, n.245).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/10/2001)
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Testo in vigore dal: 22-8-2001
al: 20-10-2001
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni;
  Vista   la   legge   13   dicembre   1989,  n.  401,  e  successive
modificazioni;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di provvedere,
particolarmente  nell'imminenza dell'avvio del prossimo campionato di
calcio  previsto  per  la  fine  del  mese di agosto, all'adozione di
misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti piu' pericolosi
che  hanno  determinato,  nella  scorsa stagione sportiva ed anche in
recenti  competizioni  agonistiche,  gravi  e  ricorrenti  episodi di
violenza;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 agosto 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro   per   i  beni  e  le  attivita'  culturali,  del  Ministro
dell'interno e del Ministro della giustizia;

                              E m a n a
il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
           Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401,
                     e successive modificazioni

  1.  Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) i commi 1 e 2 dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:
   "1.  Nei  confronti  delle  persone  che  risultano  denunciate  o
   condannate  per  uno  dei  reati  di  cui  all'articolo 4, primo e
   secondo  comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5
   della  legge  22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del
   decreto-legge   26   aprile   1993,   n.   122,   convertito,  con
   modificazioni,  dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e all'articolo
   6-bis,  commi  1  e 2, della presente legge, ovvero per aver preso
   parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione
   o  a  causa  di  competizioni  agonistiche,  o  che nelle medesime
   circostanze  abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza,
   il  questore  puo' disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui
   si  svolgono  competizioni  agonistiche  specificamente  indicate,
   nonche' a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta,
   al  transito  o al trasporto di coloro che partecipano o assistono
   alle competizioni medesime.
   2.  Alle  persone alle quali e' notificato il divieto previsto dal
   comma  1,  il questore puo' prescrivere di comparire personalmente
   una  o  piu' volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di
   polizia   competente   in   relazione   al   luogo   di  residenza
   dell'obbligato  o  in  quello  specificamente  indicato, nel corso
   della  giornata  in  cui  si svolgono le competizioni per le quali
   opera il divieto di cui al comma 1.";
b) dopo il comma 2 dell'articolo 6 e' inserito il seguente:
   "2-bis.  La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che
   l'interessato  ha  facolta' di presentare, personalmente o a mezzo
   di  difensore,  memorie  o  deduzioni al giudice competente per la
   convalida del provvedimento.";
c) i commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:
   "3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla
   prima  competizione successiva alla notifica all'interessato ed e'
   comunicata  al  Procuratore  della  Repubblica presso il tribunale
   competente  del  luogo  in  cui  ha sede l'ufficio di questura. Il
   pubblico  ministero,  se ritiene la sussistenza dei presupposti di
   cui   al  comma  1,  entro  quarantotto  ore  dalla  notifica  del
   provvedimento  ne  chiede  la convalida al giudice per le indagini
   preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se
   il  pubblico  ministero non avanza la richiesta di convalida entro
   il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle
   quarantotto ore successive.
   5.  Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui
   al  comma  2  non possono avere durata superiore a tre anni e sono
   revocati  o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti
   dell'autorita'  giudiziaria,  siano  venute meno o siano mutate le
   condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.
   6.  Il  contravventore  alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e'
   punito  con  l'arresto da tre a diciotto mesi. Nei confronti delle
   persone  che  contravvengono  al  divieto  di  cui  al  comma 1 e'
   consentito  l'arresto  nei  casi  di  flagranza.  Nell'udienza  di
   convalida dell'arresto, il giudice, se ne ricorrono i presupposti,
   dispone  l'applicazione  delle  misure  coercitive  previste dagli
   articoli  282  e  283  del codice di procedura penale, anche al di
   fuori  dei  limiti  di  cui  all'articolo 280 del medesimo codice,
   prescrivendo  all'imputato di presentarsi personalmente una o piu'
   volte  in un ufficio o comando di polizia nel corso della giornata
   in  cui  si  svolgono  le  competizioni agonistiche specificamente
   indicate, per un periodo non superiore a tre anni.
   7.  Con  la  sentenza di condanna il giudice dispone il divieto di
   accesso  nei luoghi indicati al comma 1 e l'obbligo di presentarsi
   personalmente  una o piu' volte in un ufficio o comando di polizia
   nel  corso  della  giornata  in  cui  si  svolgono le competizioni
   agonistiche  specificamente indicate, per un periodo da sei mesi a
   tre  anni.  Il  divieto  e l'obbligo predetti non sono esclusi nei
   casi  di  sospensione  condizionale  della  pena e di applicazione
   della pena su richiesta.";
d) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
   "Art.  6-bis  (Lancio  di  materiale  pericoloso,  scavalcamento e
   invasione di campo in occasione di competizioni agonistiche). - 1.
   Salvo  che  il  fatto costituisca piu' grave reato, chiunque lanci
   corpi   contundenti   o   altri  oggetti,  compresi  gli  artifizi
   pirotecnici,  comunque  idonei  a  recare offesa alla persona, nei
   luoghi  in  cui  si  svolgono  competizioni agonistiche, ovvero in
   quelli  interessati  alla  sosta,  al  transito  o al trasporto di
   coloro  che  partecipano o assistono alle competizioni medesime e'
   punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
   2.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei
   luoghi   in  cui  si  svolgono  competizioni  agonistiche,  supera
   indebitamente  una  recinzione  o separazione dell'impianto ove ne
   derivi  pericolo  per  la  pubblica incolumita' o per la sicurezza
   pubblica, ovvero, nel corso delle competizioni medesime, invade il
   terreno  di  gioco,  e'  punito  con l'arresto fino a 6 mesi o con
   l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni.
   3.  Nel  caso  di  condanna  per  i reati di cui ai commi 1 e 2 si
   applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 7.";
e) al comma 1 dell'articolo 8, dopo le parole: "arresto in flagranza"
   sono  inserite  le  seguenti:  "o  di arresto eseguito a norma dei
   commi 1-bis e 1-ter.";
f) dopo il comma 1 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:
   "1-bis.  Nel  caso  di  reati commessi con violenza alle persone o
   alle  cose in occasione o a causa di competizioni agonistiche, per
   i  quali  e'  obbligatorio  o facoltativo l'arresto ai sensi degli
   articoli  380 e 381 del codice di procedura penale e per quelli di
   cui  all'articolo 6-bis, comma 1, della presente legge, la polizia
   giudiziaria, qualora non sia possibile procedere nell'immediatezza
   ma  siano  stati  acquisiti  elementi  dai  quali  emergano gravi,
   precisi   e  concordanti  indizi  di  colpevolezza  nei  confronti
   dell'autore  del  reato,  puo' comunque eseguire l'arresto entro e
   non oltre il termine delle successive quarantotto ore.
   1-ter.  Le  disposizioni del comma 1-bis si applicano anche per il
   contravventore  al divieto e alla prescrizione di cui all'articolo
   6, commi 1 e 2.
   1-quater.  Nel  caso di condanna per i reati di cui al comma 1-bis
   si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 7.";
g) dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:
   "Art.  8-bis  (Casi  di  giudizio  direttissimo). - 1. Per i reati
   indicati  nell'articolo 6, comma 6, nell'articolo 6-bis, commi 1 e
   2,  e  nell'articolo  8,  comma  1, si procede sempre con giudizio
   direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
   Art.  8-ter  (Trasferte).  -  1.  Le norme della presente legge si
   applicano  anche  ai  fatti  commessi  in  occasione  o a causa di
   competizioni  agonistiche  durante  i  trasferimenti  da o verso i
   luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.".