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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 giugno 2001, n. 289

Regolamento per l'individuazione delle tipologie di animali per le quali le spese veterinarie danno diritto ad una detrazione d'imposta.

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Testo in vigore dal: 1-8-2001
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE

  Visto  l'articolo  17,  terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto l'articolo 32, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342,
recante  misure  in  materia  fiscale,  che ha inserito nell'articolo
13-bis  del  testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto
del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera
c-bis);
  Visto  l'articolo  13-bis, comma 1, lettera c-bis), del testo unico
delle  imposte  dirette,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  che prevede una detrazione
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura del 19%,
per  le spese veterinarie sostenute, fino all'importo di L. 750.000 e
limitatamente alla parte che eccede L. 250.000;
  Visto  l'articolo  13-bis, comma 1, lettera c-bis), del testo unico
delle  imposte  dirette,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  che demanda ad un apposito
decreto del Ministero delle finanze l'individuazione delle tipologie
  di  animali  per  le  quali  spetta la detraibilita' delle predette
  spese;
Considerato che gli oneri indicati nell'articolo 13-bis del testo
unico  delle  imposte  dirette,  approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernono spese sostenute
in relazione alla sfera personale del soggetto;
  Atteso  che  i  predetti  oneri possono essere detratti se non sono
deducibili  dai  singoli  redditi che concorrono a formare il reddito
complessivo;
  Tenuto  conto  della  legge  7 febbraio 1992, n. 150, concernente i
reati  relativi  all'applicazione  in  Italia  della  convenzione sul
commercio  internazionale  delle  specie animali e vegetali in via di
estinzione,  firmata  a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge
19  novembre  1975,  n.  874,  e  del  regolamento  CEE n. 3626/82, e
successive  modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e
la  detenzione  di  esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono
costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2001;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 3-6112 del 24 maggio 2001;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. La detrazione d'imposta prevista, nella misura del 19 per cento,
dall'articolo  13-bis, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle
imposte   dirette,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, come modificato dall'articolo
32,  comma  1,  della  legge  21  novembre  2000,  n. 342, compete in
relazione  alle  spese  veterinarie  sostenute per la cura di animali
legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
  2.  La  detrazione d'imposta di cui al comma 1 non compete, in ogni
caso,  per  le  spese  veterinarie  sostenute  per la cura di animali
destinati  all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare
e  di  animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio
di  attivita'  commerciali  o  agricole  ne'  in relazione ad animali
utilizzati per attivita' illecite.
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo dello Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare.

    Roma, 6 giugno 2001
                                               Il Ministro: Del Turco

Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2001
  Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
n. 2 Finanze, foglio n. 364
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto  ministeriale  possono  essere adottati regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 32, comma 1, della
          legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale):
              "1.  Nell'art.  13-bis,  comma 1, del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917, concernente
          detrazioni  per  oneri,  dopo  la lettera c) e' inserita la
          seguente:
                "c-bis)  le spese veterinarie, fino all'importo di L.
          750.000,  limitatamente  alla  parte che eccede L. 250.000.
          Con decreto del Ministero delle finanza sono individuate le
          tipologie  di  animali per le quali spetta la detraibilita'
          delle predette spese ;".
              - Si riporta il testo dell'art. 13-bis, del Testo unico
          delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
              "Art.  13-bis (Detrazioni per oneri). - 1. Dall'imposta
          lorda  si  detrae  un  importo  pari  al  19  per cento dei
          seguenti   oneri   sostenuti   dal   contribuente,  se  non
          deducibili  nella  determinazione  dei  singoli redditi che
          concorrono a formare il reddito complessivo:
                a) gli  interessi passivi e relativi oneri accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione,  pagati a soggetti residenti nel territorio
          dello  Stato  o di uno Stato membro della Comunita' europea
          ovvero  a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
          di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
          agrari  di  ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni
          dichiarati;
                b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione  pagati  a soggetti residenti nel territorio
          dello  Stato  o di uno Stato membro della Comunita' europea
          ovvero  a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
          di  soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
          da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
          immobiliare  da  adibire ad abitazione principale entro sei
          mesi dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7
          milioni  di  lire. L'acquisto della unita' immobiliare deve
          essere  effettuato  nei  sei  mesi antecedenti o successivi
          alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si
          tiene   conto   del   suddetto  periodo  nel  caso  in  cui
          l'originario  contratto e' estinto e ne viene stipulato uno
          nuovo  di  importo  non  superiore  alla  residua  quota di
          capitale  da  rimborsare, maggiorata  delle  spese  e degli
          oneri  correlati.  Per  abitazione  principale  si  intende
          quella  nella quale il contribuente dimora abitualmente. La
          detrazione  spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso
          del quale e' variata la dimora abituale; non si tiene conto
          delle  variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di
          lavoro.  In caso di contitolarita' del contratto di mutuo o
          di  piu'  contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire
          e'  riferito  all'ammontare  complessivo  degli  interessi,
          oneri  accessori  e  quote  di  rivalutazione sostenuti. La
          detrazione  spetta,  nello stesso limite complessivo e alle
          stesse   condizioni,   anche  con  riferimento  alle  somme
          corrisposte  dagli  assegnatari di alloggi di cooperative e
          dagli   acquirenti   di   unita'   immobiliari   di   nuova
          costruzione,  alla cooperativa o all'impresa costruttrice a
          titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
          e  quote  di  rivalutazione  relativi  ai  mutui  ipotecari
          contratti dalla stessa e ancora indivisi;
                c) le  spese  sanitarie, per la parte che eccede lire
          250  mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle
          spese  mediche,  diverse  da  quelle indicate nell'art. 10,
          comma   1,  lettera  b)  e  dalle  spese  chirurgiche,  per
          prestazioni   specialistiche   e  per  protesi  dentarie  e
          sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari
          all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e
          al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti
          a   facilitare   l'autosufficienza  e  le  possibilita'  di
          integrazione  dei  soggetti  di  cui all'art. 3 della legge
          5 febbraio  1992,  n. 104, si assumono integralmente. Tra i
          mezzi  necessari  per  la locomozione dei soggetti indicati
          nel  precedente  periodo,  con ridotte o impedite capacita'
          motorie  permanenti,  si  comprendono  i  motoveicoli e gli
          autoveicoli  di  cui,  rispettivamente,  agli  articoli 53,
          comma  1,  lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a),
          c)  ed  f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
          anche  se  prodotti  in  serie e adattati in funzione delle
          suddette  limitazioni  permanenti  delle capacita' motorie.
          Tra  i  veicoli  adattati  alla  guida  sono compresi anche
          quelli dotati di solo cambio automatico, purche' prescritto
          dalla  commissione  medica  locale  di cui all'art. 119 del
          decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285. Tra i mezzi
          necessari  per la locomozione dei non vedenti sono compresi
          i   cani   guida   e   gli   autoveicoli  rispondenti  alle
          caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
          finanze.  Tra  i  mezzi  necessari  per  la locomozione dei
          sordomuti  sono  compresi  gli autoveicoli rispondenti alle
          caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
          finanze.  La detrazione spetta una sola volta in un periodo
          di  quattro anni, salvo i casi in cui dal pubblico registro
          automobilistico  risulti  che il suddetto veicolo sia stato
          cancellato  da  detto registro, e con riferimento a un solo
          veicolo,  nei  limiti  della  spesa  di  lire  trentacinque
          milioni  o,  nei  casi  in  cui  risultasse che il suddetto
          veicolo  sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della
          spesa  massima  di  lire  trentacinque  milioni  da  cui va
          detratto  l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito,
          alternativamente,  di  ripartire  la predetta detrazione in
          quattro  quote  annuali  costanti  e  di  pari  importo. Si
          considerano  rimaste  a  carico  del  contribuente anche le
          spese  rimborsate  per  effetto  di  contributi  o premi di
          assicurazione  da  lui  versati e per i quali non spetta la
          detrazione  d'imposta  o  che  non  sono deducibili dal suo
          reddito  complessivo  ne'  dai  redditi  che  concorrono  a
          formarlo.  Si  considerano,  altresi', rimaste a carico del
          contribuente  le spese rimborsate per effetto di contributi
          o  premi  che,  pur  essendo versati da altri, concorrono a
          formare  il  suo  reddito, salvo che il datore di lavoro ne
          abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;
                d) le  spese  funebri  sostenute  in dipendenza della
          morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e
          di  affidati  o  affiliati,  per  importo non superiore a 3
          milioni di lire per ciascuna di esse;
                e) le  spese  per  frequenza  di  corsi di istruzione
          secondaria  e  universitaria,  in  misura  non  superiore a
          quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
          statali;
                f)  i  premi  per assicurazioni aventi per oggetto il
          rischio di morte o di invalidita' permanente superiore al 5
          per  cento  da  qualsiasi  causa  derivante,  ovvero di non
          autosufficienza   nel  compimento  degli  atti  della  vita
          quotidiana,  se  l'impresa di assicurazione non ha facolta'
          di  recesso  dal contratto, per un importo complessivamente
          non  superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del
          Ministero   delle   finanze,   sentito  l'Istituto  per  la
          vigilanza   sulle   assicurazioni   private  (ISVAP),  sono
          stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i
          contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
          Per   i  percettori  di  redditi  di  lavoro  dipendente  e
          assimilato,  si  tiene  conto, ai fini del predetto limite,
          anche  dei  premi di assicurazione in relazione ai quali il
          datore  di  lavoro  ha  effettuato la detrazione in sede di
          ritenuta;
                g) le  spese  sostenute  dai  soggetti obbligati alla
          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
          sensi  della  legge  1o giugno 1939, n. 1089, e del decreto
          del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
          nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
          delle  spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
          risultare   da  apposita  certificazione  rilasciata  dalla
          competente   soprintendenza   del   Ministero  per  i  beni
          culturali  e  ambientali,  previo  accertamento  della loro
          congruita'  effettuato  d'intesa  con il competente ufficio
          del  territorio  del Ministero delle finanze. La detrazione
          non  spetta  in  caso di mutamento di destinazione dei beni
          senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
          i  beni  culturali  e  ambientali,  di mancato assolvimento
          degli  obblighi  di  legge  per  consentire l'esercizio del
          diritto  di  prelazione  dello  Stato  sui  beni immobili e
          mobili  vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
          di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
          ambientali   da'   immediata  comunicazione  al  competente
          ufficio  delle  entrate  del  Ministero delle finanze delle
          violazioni  che  comportano  la  perdita  del  diritto alla
          detrazione;  dalla  data di ricevimento della comunicazione
          inizia  a  decorrere  il  termine  per  la  rettifica della
          dichiarazione dei redditi;
                h) le  erogazioni  liberali  in denaro a favore dello
          Stato,  delle  regioni,  degli enti locali territoriali, di
          enti  o  istituzioni  pubbliche,  di comitati organizzatori
          appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
          culturali   e  ambientali,  di  fondazioni  e  associazioni
          legalmente  riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
          o   promuovono   attivita'  di  studio,  di  ricerca  e  di
          documentazione  di rilevante valore culturale e artistico o
          che   organizzano   e   realizzano   attivita'   culturali,
          effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
          la  manutenzione,  la  protezione  o il restauro delle cose
          indicate nell'art. 1 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, e
          nel  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 settembre
          1963,  n.  1409,  ivi comprese le erogazioni effettuate per
          l'organizzazione  in  Italia  e  all'estero  di mostre e di
          esposizioni  di  rilevante  interesse scientifico-culturale
          delle  cose  anzidette,  e  per  gli  studi  e  le ricerche
          eventualmente  a tal fine necessari, nonche' per ogni altra
          manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
          anche  ai  fini  didattico-promozionali,  ivi  compresi gli
          studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
          le  pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative
          culturali  devono  essere  autorizzate,  previo  parere del
          competente  comitato di settore del Consiglio nazionale per
          i  beni  culturali  e  ambientali, dal Ministero per i beni
          culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
          spesa  ed  il  conto  consuntivo.  Il  Ministero per i beni
          culturali   e   ambientali  stabilisce  i  tempi  necessari
          affinche'  le  erogazioni  liberali  fatte  a  favore delle
          associazioni  legalmente  riconosciute, delle istituzioni e
          delle  fondazioni  siano  utilizzate per gli scopi indicati
          nella   presente   lettera   e  controlla  l'impiego  delle
          erogazioni  stesse.  Detti  termini  possono, per causa non
          imputabile  al  donatario, essere prorogati una sola volta.
          Le  erogazioni  liberali  non  integralmente utilizzate nei
          termini  assegnati  affluiscono  all'entrata  dei  bilancio
          dello   Stato,   o   delle  regioni  e  degli  enti  locali
          territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui
          essi  siano  direttamente coinvolti, e sono destinate ad un
          fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per
          l'anno  successivo.  Il  Ministero  per  i beni culturali e
          ambientali  comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al
          centro  informativo  del  Dipartimento  delle  entrate  del
          Ministero  delle  finanze  l'elenco nominativo dei soggetti
          erogatori,  nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate
          entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
                h-bis)  il  costo specifico o, in mancanza, il valore
          normale  dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita
          convenzione,  ai  soggetti  e  per le attivita' di cui alla
          lettera h);
                i) le  erogazioni liberali in denaro, per importo non
          superiore   al   2   per   cento  del  reddito  complessivo
          dichiarato,  a  favore  di  enti  o  istituzioni pubbliche,
          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
          scopo  di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita' nello
          spettacolo,   effettuate  per  la  realizzazione  di  nuove
          strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
          strutture  esistenti,  nonche'  per  la produzione nei vari
          settori  dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
          tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
          dalla   data   del   ricevimento  affluiscono,  nella  loro
          totalita', all'entrata dello Stato;
                i-bis)  le erogazioni liberali in denaro, per importo
          non   superiore  a  4  milioni  di  lire,  a  favore  delle
          organizzazioni  non  lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
          nonche' i contributi associativi, per importo non superiore
          a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa'
          di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di
          cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine
          di  assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di
          impotenza  al  lavoro  o  di  vecchiaia, ovvero, in caso di
          decesso,  un  aiuto  alle  loro  famiglie. La detrazione e'
          consentita   a   condizione   che  il  versamento  di  tali
          erogazioni  e  contributi  sia  eseguito  tramite  banca  o
          ufficio  postale  ovvero  mediante  gli  altri  sistemi  di
          pagamento  previsti  dall'art.  23  del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee
          a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento
          di  efficaci  controlli,  che  possono essere stabilite con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze da emanarsi ai sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legga 23 agosto 1988, n. 400;
                i-ter)  le  erogazioni  liberali  in  denaro,  per un
          importo  complessivo  in  ciascun  periodo  di  imposta non
          superiore  a  un  milione di lire, in favore delle societa'
          sportive dilettantistiche.
              1-bis.  Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al
          19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore
          dei  partiti  e movimenti politici per importi compresi tra
          100.000   e   200   milioni  di  lire  effettuate  mediante
          versamento bancario o postale.
              1-ter.  Ai  fini dell'imposta sul reddito delle persone
          fisiche,   si   detrae  dall'imposta  lorda,  e  fino  alla
          concorrenza  del  suo  ammontare, un importo pari al 19 per
          cento  dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni
          di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
          nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
          di   indicizzazione   pagati   a   soggetti  residenti  nel
          territorio   dello  Stato  o  di  uno  Stato  membro  delle
          Comunita'  europee,  ovvero  a  stabili  organizzazioni nel
          territorio  dello  Stato  di  soggetti  non  residenti,  in
          dipendenza  di  mutui  contratti,  a partire dal 1o gennaio
          1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita'
          immobiliare   da  adibire  ad  abitazione  principale.  Con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite  le
          modalita'  e  le  condizioni  alle  quali e' subordinata la
          detrazione di cui al presente comma.
              1-quater.  Dall'imposta  lorda  si detrae, nella misura
          forfettaria  di lire un milione, la spesa sostenuta dai non
          vedenti per il mantenimento dei cani guida.
              2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) ed f) del
          comma  1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti
          nell'interesse  delle  persone indicate nell'art. 12 che si
          trovino  nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per
          gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi
          stabilito.
              3.  Per  gli  oneri  di  cui  alle  lettere a), g), h),
          h-bis),  i)  ed i-bis) del comma 1 sostenuti dalle societa'
          semplici  di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai singoli
          soci  nella stessa proporzione prevista nel menzionato art.
          5 ai fini della imputazione del reddito.".
              -  La  legge 7 febbraio 1992, n. 150, reca: "Disciplina
          dei   reati   relativi  all'applicazione  in  Italia  della
          convenzione   sul  commercio  internazionale  delle  specie
          animai   e   vegetali  in  via  di  estinzione,  firmata  a
          Washington  il  3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre
          1975,  n.  874,  e  del  regolamento  (CEE)  n.  3626/82, e
          successive    modificazioni,    nonche'    norme   per   la
          commercializzazione  e  la  detenzione di esemplari vivi di
          mammiferi  e rettili che possono sostituire pericolo per la
          salute e l'incolumita' pubblica".
          Nota all'art. 1:
              -  Il  testo delll'art. 13-bis, comma 1, letera c-bis),
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre
          1986, n. 917, e' riportato in note alle premesse.