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DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 226

Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-6-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2012)
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Testo in vigore dal: 30-6-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001 n. 57;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 aprile 2001;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
reso il 24 aprile 2001;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 maggio 2001;
  Sulla  proposta  del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di  concerto  con  i  Ministri  dell'ambiente,  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale,  del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e del
commercio  con  l'estero, per gli affari regionali e per le politiche
comunitarie;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                          Principi generali
  1. Le politiche in materia di pesca e di acquacoltura:
    a) si ispirano ai principi della sostenibilita' e responsabilita'
verso l'ambiente e verso i consumatori;
    b)  assegnano  priorita' agli strumenti che assicurano produzioni
sicure, di qualita' ed ecosostenibili;
    c)     promuovono     opportunita'    occupazionali    attraverso
l'incentivazione della multifunzionalita';
    d) si avvalgono degli strumenti di concertazione tra lo Stato, le
regioni, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali;
    e)  si  avvalgono della consultazione di tutti gli altri soggetti
associativi  interessati  al  settore,  incluse le organizzazioni non
governative;
    f) si avvalgono della ricerca scientifica nella definizione delle
regole   tecniche   di   accesso  alle  risorse  biologiche  e  nella
definizione degli indicatori di sostenibilita'.
  2.  Lo  Stato  e  le  regioni  garantiscono la piena coesione delle
politiche  in  materia  di  pesca  ed acquacoltura nel rispetto degli
orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Nota al titolo:
              - La  legge 5 marzo 2001, n. 57, reca: "Disposizioni in
          materia  di  apertura  e regolazione dei mercati". Il testo
          dell'art. 7 e' riportato in note alle premesse.
          Note alle premesse:
              - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - Si  trascrive  il  testo  degli  articoli 7 e 8 della
          legge 5 marzo 2001, n. 57, riportata in titolo:
              "Art.  7  (Delega  per  la  modernizzazione nei settori
          dell'agricoltura,    delle    foreste,    della   pesca   e
          dell'acquacoltura).  - 1. Il Governo e' delegato a emanare,
          senza  che  cio'  comporti  oneri  aggiuntivi  a carico del
          bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di
          entrata  in vigore della presente legge, nel rispetto della
          legge  15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su
          proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
          sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  uno  o  piu' decreti legislativi contenenti norme
          per   l'orientamento   e  la  modernizzazione  nei  settori
          dell'agricoltura,     delle     foreste,    della    pesca,
          dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in
          funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici.
              2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1,
          a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei
          Ministri  e dopo avere acquisito il parere della Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano, sono trasmessi
          alla  Camera  dei  deputati  ed  al Senato della Repubblica
          affinche'  sia  espresso,  entro quaranta giorni, il parere
          delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia;
          decorso  tale  termine,  i  decreti  spno  emanati anche in
          mancanza  di  detto parere. Qualora il termine previsto per
          il  parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti
          la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente
          ad esso, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
              3.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1 sono
          diretti,  in  coerenza con la politica agricola dell'Unione
          europea, a creare le condizioni per:
                a) promuovere,   anche  attraverso  il  metodo  della
          concertazione,  il  sostegno  e  lo  sviluppo  economico  e
          sociale  dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e
          dei  sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive
          del    territorio,    individuando    i   presupposti   per
          l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici
          di   qualita'   ed  assicurando  la  tutela  delle  risorse
          naturali,  della  biodiversita', del patrimonio culturale e
          del paesaggio agrario e forestale;
                b) favorire  lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle
          risorse     marine,     privilegiando     le     iniziative
          dell'imprenditoria  locale,  anche  con  il  sostegno della
          multifunzionalita' dell'azienda agricola, di acquacoltura e
          di  pesca,  comprese  quelle relative alla gestione ed alla
          tutela  ambientale  e  paesaggistica,  anche  allo scopo di
          creare fonti alternative di reddito;
                c) ammodernare   le  strutture  produttive  agricole,
          della  pesca  e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e
          di  fornitura  di mezzi tecnici a minor impatto ambientale,
          di   trasformazione   e  commercializzazione  dei  prodotti
          nonche'  le  infrastrutture  per  l'irrigazione  al fine di
          sviluppare  la  competitivita'  delle  imprese  agricole ed
          agroalimentari,  soddisfacendo  la  domanda  dei mercati ed
          assicurando   la  qualita'  dei  prodotti,  la  tutela  dei
          consumatori e dell'ambiente;
                d) garantire  la  tutela della salute dei consumatori
          nel  rispetto  del principio di precauzione, promuovendo la
          riconversione  della  produzione  intensiva  zootecnica  in
          produzione  estensiva  biologica e di qualita', favorire il
          miglioramento  e  la  tutela  dell'ambiente naturale, delle
          condizioni  di  igiene  e  di benessere degli animali negli
          allevamenti,  nonche'  della  qualita' dei prodotti per uso
          umano  e  dei  mangimi  per  gli  animali,  in  particolare
          sviluppando  e  regolamentando  sistemi  di  controllo e di
          tracciabilita' delle filiere agroalimentari;
                e) garantire    un   costante   miglioramento   della
          qualita',  valorizzare  le  peculiarita'  dei prodotti e il
          rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata
          informazione   al  consumatore  e  tutelare  le  tradizioni
          alimentari  e  la  presenza nei mercati internazionali, con
          particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche
          e di qualita';
                f) favorire   l'insediamento   e  la  permanenza  dei
          giovani  e la concentrazione dell'offerta in armonia con le
          disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;
                g) assicurare,  in coerenza con le politiche generali
          del  lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale
          nei  settori  agricolo,  della  pesca,  dell'acquacoltura e
          forestale,    per    favorire   l'emersione   dell'economia
          irregolare e sommersa;
                h) favorire  la  cura e la manutenzione dell'ambiente
          rurale,  anche  attraverso  la valorizzazione della piccola
          agricoltura  per autoconsumo o per attivita' di agriturismo
          e di turismo rurale;
                i) favorire   lo  sviluppo  sostenibile  del  sistema
          forestale,  in  aderenza  ai criteri e principi individuati
          dalle   Conferenze   ministeriali  sulla  protezione  delle
          foreste in Europa".
              "Art.   8   (Principi   e   criteri  direttivi).  -  1.
          Nell'attuazione  della delega di cui all'art. 7, il Governo
          si  atterra'  ai  principi e criteri contenuti nel capo I e
          nell'art.  20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
          successive  modificazioni,  nonche'  ai seguenti principi e
          criteri direttivi:
                a) definizione  dei  soggetti  imprenditori agricoli,
          della   pesca  e  forestali  e  riordino  delle  qualifiche
          soggettive;
                b) definizione  delle  attivita'  di coltivazione, di
          allevamento,  di  acquacoltura,  di silvicoltura e di pesca
          che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie,
          gli  ecosistemi  fluviali, lacustri, salmastri o marini con
          equiparazione   degli   imprenditori   della  silvicoltura,
          dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;
                c) definizione  delle  attivita'  connesse, ancorche'
          non   svolte  nell'azienda,  anche  in  forma  associata  o
          cooperativa,  dirette  alla  manipolazione,  conservazione,
          trasformazione,  commercializzazione  e  valorizzazione  di
          prodotti   agricoli,   agroalimentari   ed  agroindustriali
          nonche' alla fornitura di beni e servizi;
                d) previsione  del registro delle imprese di cui agli
          articoli  da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento
          di pubblicita' legale dei soggetti e delle attivita' di cui
          alle   lettere   a),   b),  c),  l)  e  u),  nonche'  degli
          imprenditori  agricoli,  dei  coltivatori  diretti  e delle
          societa'  semplici  esercenti  attivita'  agricola iscritti
          nelle sezioni speciali del registro medesimo;
                e) promozione  e mantenimento di strutture produttive
          efficienti,    favorendo   la   conservazione   dell'unita'
          aziendale  e  della  destinazione  agricola  dei  terreni e
          l'accorpamento  dei terreni agricoli, creando le condizioni
          per    l'ammodernamento    strutturale    dell'impresa    e
          l'ottimizzazione  del  suo  dimensionamento,  agevolando la
          ricomposizione   fondiaria,   attenuando  i  vincoli  della
          normativa sulla formazione della proprieta' coltivatrice;
                f) promozione    della   gestione   sostenibile   del
          patrimonio  forestale  per  favorire  lo  sviluppo di nuove
          opportunita'  imprenditoriali  e  occupazionali,  anche  in
          forma  associata  o  cooperativa,  la  certificazione delle
          attivita' e la difesa dagli incendi boschivi;
                g) promozione,   sviluppo   e   ammodernamento  delle
          filiere  agroalimentari gestite direttamente dai produttori
          agricoli   per  la  valorizzazione  sul  mercato  dei  loro
          prodotti;
                h) fissazione  dei criteri per il soddisfacimento del
          principio  comunitario  previsto  dal  regolamento  (CE) n.
          1257/1999  del  Consiglio,  del 17 maggio 1999, relativo al
          trasferimento   di   un  adeguato  vantaggio  economico  ai
          produttori  agricoli nella concessione degli aiuti da parte
          dell'Unione europea e dello Stato membro;
                i) riduzione  degli  obblighi  e  semplificazione dei
          procedimenti   amministrativi   relativi  ai  rapporti  tra
          aziende   agricole,   singole   o   associate,  e  pubblica
          amministrazione;
                l) previsione   dell'integrazione   delle   attivita'
          agricole  con altre extragricole svolte in seno all'azienda
          ovvero  in  luogo  diverso  dalla  stessa,  anche  in forma
          associata   o   cooperativa,   al   fine   di  favorire  la
          pluriattivita'  dell'impresa  agricola  anche attraverso la
          previsione   di   apposite   convenzioni  con  la  pubblica
          amministrazione;
                m) razionalizzazione  e  revisione della normativa in
          materia   di   ricerca,   formazione   e   divulgazione  in
          agricoltura,  acquacoltura e pesca privilegiando modelli di
          sviluppo  sostenibile  e di tutela della biodiversita', per
          favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento
          dei risultati della ricerca alle imprese;
                n) garanzia  della tutela della salute, del benessere
          degli   animali,   del   processo  di  riconversione  delle
          produzioni     agroalimentari     verso    una    crescente
          ecocompatibilita', regolamentazione e promozione di sistemi
          produttivi  integrati  che  garantiscano  la tracciabilita'
          della  materia  prima agricola di base, razionalizzazione e
          rafforzamento   del   sistema  di  controllo  dei  prodotti
          agricoli,  della pesca e alimentari a tutela della qualita'
          dei  prodotti  con  particolare  riferimento agli organismi
          geneticamente modificati e loro derivati;
                o) sviluppo delle potenzialita' produttive attraverso
          la  valorizzazione  delle peculiarita' dei prodotti tipici,
          anche  con  il  sostegno  dei distretti agroalimentari, dei
          distretti rurali ed ittici;
                p) promozione    dell'etichettatura    dei   prodotti
          alimentari   destinati   come   tali  al  consumatore,  con
          particolare  riferimento  a  quelli  di origine animale, al
          fine   di  garantire  la  sicurezza  e  la  qualita'  e  di
          consentire  la  conoscenza  della provenienza della materia
          prima;
                q) revisione   della  legge  16 marzo  1988,  n.  88,
          relativa agli accordi interprofessionali e dell'art. 12 del
          decreto  legislativo  30 aprile 1998, n. 173, relativo agli
          organismi  interprofessionali,  per  assicurare il migliore
          funzionamento e la trasparenza del mercato;
                r) revisione  della  legge  20 marzo  1913, n. 272, e
          successive  modificazioni,  al  fine  di  adeguare le borse
          merci   alle  mutate  condizioni  di  mercato,  alle  nuove
          tecnologie   informatiche   e   telematiche,  a  tutti  gli
          interventi  finanziari  previsti  dal  decreto  legislativo
          30 aprile   1998,   n.   173,   nonche'  per  garantire  la
          trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;
                s) revisione  della  legge  9 febbraio 1963, n. 59, e
          successive  modificazioni,  sulla  vendita  al pubblico dei
          prodotti  agricoli,  al fine di semplificare le procedure e
          di  favorire  il rapporto con i consumatori, anche abolendo
          l'autorizzazione ivi prevista;
                t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di
          servizi  assicurativi  e  di garanzia al credito al fine di
          sostenere  la  competitivita'  e  favorire  la riduzione di
          rischi di mercato;
                u) attribuzione  di caratteri imprenditoriali a tutte
          le  forme  di  concentrazione dell'offerta nel rispetto del
          controllo  democratico  da  parte dei soci e nel divieto di
          abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;
                v) favorire  l'internazionalizzazione  delle  imprese
          agricole   ed   agroalimentari   e   delle  loro  strategie
          commerciali  con  particolare  riferimento  alle produzioni
          tipiche e di qualita' e biologiche;
                z) assicurare, in coerenza con le politiche generali,
          un  idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori
          dell'agricoltura,    della   pesca,   dell'acquacoltura   e
          forestale,    per    favorire   l'emersione   dell'economia
          irregolare  e  sommersa  nonche'  la  valorizzazione  della
          qualita' dei prodotti alimentari;
                aa) introduzione  di regole per l'apprendistato ed il
          lavoro  atipico  e  per  quello  occasionale,  flessibile e
          stagionale   con  riferimento  ad  oggettive  e  specifiche
          esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'art. 7
          ed emersione dell'economia irregolare e sommersa;
                bb) creare    le    condizioni    atte   a   favorire
          l'insediamento  e  la  permanenza  dei  giovani nei settori
          dell'agricoltura,    della   pesca,   dell'acquacoltura   e
          forestale;
                cc) coordinamento  dei  mezzi  finanziari disponibili
          per  la  promozione  di  agricoltura, acquacoltura, pesca e
          sviluppo  rurale,  nonche'  per  la promozione dei prodotti
          italiani di qualita' nel mercato internazionale;
                dd) semplificazione  delle  norme  e  delle procedure
          dell'attivita' amministrativa in agricoltura;
                ee) previsione   di   apposite   convenzioni  con  la
          pubblica    amministrazione    quale   strumento   per   il
          perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo e
          all'art. 7;
                ff) definizione  di  un  nuovo assetto normativo che,
          nel  rispetto  delle  regole comunitarie e dell'esigenza di
          rafforzare  la  politica  della concorrenza, consenta per i
          prodotti  a  denominazione  di  origine  protetta  (DOP)  e
          indicazione    geografica    protetta    (IGP)   forme   di
          programmazione   produttiva   in   grado   di  accompagnare
          l'evoluzione  della domanda ed accrescere la competitivita'
          di tali produzioni;
                gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna
          azione avviata in attuazione della delega di cui all'art. 7
          ed  indicazione  della relativa copertura finanziaria sugli
          stanziamenti  del  bilancio dello Stato, evitando che nuovi
          o maggiori   oneri  ricadano  comunque  sui  bilanci  delle
          regioni e degli enti locali.
              2.  I  termini  per  l'emanazione  dei  testi  unici in
          materia  di  agricoltura  e  di pesca e acquacoltura di cui
          all'art.  7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati
          fino  a  ventiquattro  mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge.  I  testi  unici di cui al presente
          comma  entrano  in vigore il sessantesimo giorno successivo
          alla   data   della   loro   pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale.".