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DECRETO-LEGGE 12 giugno 2001, n. 217

Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonchè alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 12-6-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2001, n. 317 (in G.U. 06/08/2001, n.181).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/2008)
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Testo in vigore dal: 12-6-2001
al: 6-8-2001
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  apportare
modificazioni  al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
riforma dell'organizzazione del Governo, nonche' alla legge 23 agosto
1988,  n.  400,  concernente  l'attivita'  di Governo e l'ordinamento
della  Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini di una maggiore
funzionalita' dell'articolazione dei Ministeri;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 giugno 2001;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio deiMinistri;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  comma  1  dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e' sostituito dal seguente:
  "1. I Ministeri sono i seguenti:
     1) Ministero degli affari esteri;
     2) Ministero dell'interno;
     3) Ministero della giustizia;
     4) Ministero della difesa;
     5) Ministero dell'economia e delle finanze;
     6) Ministero delle attivita' produttive;
     7) Ministero delle comunicazioni;
     8) Ministero delle politiche agricole e forestali;
     9) Ministero dell'ambiente e della tutela delterritorio;
    10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
    12) Ministero della sanita';
    13) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
    14) Ministero per i beni e le attivita' culturali.".