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DECRETO-LEGGE 12 giugno 2001, n. 217

Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonchè alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 12-6-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2001, n. 317 (in G.U. 06/08/2001, n.181).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/2008)
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Testo in vigore dal:  12-6-2001 al: 6-8-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini di una maggiore funzionalità dell'articolazione dei Ministeri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio deiMinistri;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:
"1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero delle attività produttive;
7) Ministero delle comunicazioni;
8) Ministero delle politiche agricole e forestali;
9) Ministero dell'ambiente e della tutela delterritorio;
10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
12) Ministero della sanità;
13) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
14) Ministero per i beni e le attività culturali.".