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DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2001, n. 210

Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-6-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2021)
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Testo in vigore dal: 22-6-2001
al: 5-5-2011
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
del  19  maggio  1998,  concernente  il  carattere   definitivo   del
regolamento nei sistemi di pagamento e  nei  sistemi  di  regolamento
titoli; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 1999) ed in particolare gli
articoli 1 e 18 concernenti l'esercizio della delega legislativa  per
il recepimento della direttiva; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
approvato con il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385; 
  Visto  il  testo   unico   delle   disposizioni   in   materia   di
intermediazione finanziaria, approvato con il decreto legislativo  24
febbraio 1998, n. 58; 
  Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri
adottata nella riunione del 28 dicembre 2000; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 marzo 2001; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
    a) "Testo unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo
1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; 
    b) "Testo unico finanza" (T.U. finanza): il  decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; 
    c) "Consob": la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
    d) "agente di regolamento": il soggetto che mette a  disposizione
    dei  partecipanti  conti  per  il  regolamento   di   ordini   di
    trasferimento  all'interno  del  sistema  e  che  puo'  concedere
    credito a tale scopo ai medesimi partecipanti; 
    e) "banche centrali": la  Banca  centrale  europea  e  le  banche
centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione europea; 
    f)  "compensazione":  la  conversione,  secondo  le  regole   del
sistema, in un'unica posizione a credito o a debito dei crediti e dei
debiti di uno o  piu'  partecipanti  nei  confronti  di  uno  o  piu'
partecipanti e risultanti da ordini di trasferimento; 
    g) "controparte centrale": il soggetto interposto tra gli enti di
un sistema che funge da controparte esclusiva di detti enti  riguardo
ai loro ordini di trasferimento; 
    h) "ente": uno dei seguenti organismi che partecipi ad un sistema
assumendo  gli  obblighi  derivanti  da   ordini   di   trasferimento
nell'ambito del sistema: 
      1) una banca italiana o comunitaria, come definite all'articolo
1, comma 2, lettere a) e b), del testo unico  bancario,  nonche'  gli
organismi elencati  all'articolo  2,  paragrafo  3,  della  direttiva
2000/12/CE; 
      2) una SIM, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera e),
o un'impresa d'investimento comunitaria, come definita  dall'articolo
1, comma 1, lettera f), del testo unico finanza, con esclusione degli
enti di cui all'articolo 2,  paragrafo  2,  lettere  a)  -  k)  della
direttiva 93/22/CEE, nonche' un agente di cambio; 
      3) un'autorita' pubblica, o un'impresa pubblica  come  definita
all'articolo 8 del regolamento n. 3603/93 del  Consiglio  CE  del  13
dicembre 1993, nonche' un'impresa la cui attivita' sia  assistita  da
garanzia pubblica; 
      4) qualsiasi impresa la cui sede legale  non  sia  situata  nel
territorio dell'Unione europea, e che eserciti attivita'  analoghe  a
quelle degli enti di cui ai punti 1) e 2); 
      5) qualsiasi altro organismo, individuato in  conformita'  alle
disposizioni comunitarie, che partecipi a un sistema  italiano  o  di
altro Stato dell'Unione europea,  qualora  la  sua  attivita'  rilevi
sotto il profilo del rischio sistemico; 
    i) "garanzia": qualsiasi diritto avente ad oggetto o  relativo  a
valute,  strumenti   finanziari   o   altre   attivita'   prontamente
realizzabili da chiunque e in qualunque modo e  forma  costituito  al
fine di  assicurare  l'adempimento  di  obblighi  presenti  o  futuri
derivanti da ordini di trasferimento nell'ambito di un sistema  o  da
operazioni connesse con le funzioni di banca centrale; 
    l) "intermediario": uno degli organismi  indicati  nella  lettera
h), numeri 1), 2) e 4), che non partecipi al sistema; 
    m) "ordine di trasferimento": ogni istruzione nell'ambito  di  un
sistema da parte di un partecipante di: 
      1) mettere a disposizione di  un  beneficiario  un  importo  in
valuta attraverso una scrittura sui conti di una  banca  (italiana  o
comunitaria), di una banca centrale o di  un  agente  di  regolamento
ovvero che determini l'assunzione o l'adempimento di  un  obbligo  di
pagamento in base alle regole del sistema, ovvero 
      2) trasferire la titolarita' o altri  diritti  su  uno  o  piu'
strumenti finanziari, attraverso una scrittura in un libro  contabile
o in altro modo; 
    n)  "partecipante":  un  ente,  un  agente  di  regolamento,  una
controparte centrale, una stanza  di  compensazione,  un  sistema  di
garanzia partecipanti a un sistema; 
    o)  "partecipante  indiretto":  un  soggetto   rientrante   nella
categoria di cui alla lettera h), punto 1),  conosciuto  al  sistema,
secondo le  regole  dello  stesso,  i  cui  ordini  di  trasferimento
indicati alla lettera m), numero 1), nell'ambito del sistema medesimo
sono eseguiti da un partecipante in nome proprio in base a un vincolo
contrattuale; 
    p)   "procedura    d'insolvenza":    la    liquidazione    coatta
amministrativa, il fallimento, il provvedimento  di  sospensione  dei
pagamenti delle passivita' e delle restituzioni dei beni ai terzi  ai
sensi degli articoli 74, 77, comma 2, 107, comma 6, del  testo  unico
bancario, e dell'articolo 56,  comma  3,  del  testo  unico  finanza,
nonche' ogni altra misura prevista  da  una  legge  italiana,  o,  se
applicabile, di uno Stato membro dell'Unione europea o di  uno  Stato
extracomunitario, che ha come effetto la sospensione o la  cessazione
dei pagamenti delle passivita'  e  delle  restituzioni  dei  beni  ai
terzi; 
    q) "regolamento lordo": il regolamento operazione per  operazione
di ordini di trasferimento, al di fuori di una compensazione; 
    r) "sistema": un insieme di disposizioni di natura contrattuale o
autoritativa, in forza del quale vengono eseguiti con regole comuni e
accordi standardizzati, ordini di trasferimento fra  i  partecipanti,
che sia contestualmente: 
      1) applicabile a tre o  piu'  partecipanti,  senza  contare  un
eventuale agente di regolamento, una controparte centrale, una stanza
di compensazione o un partecipante indiretto;  ovvero  applicabile  a
due partecipanti, qualora cio' sia giustificato sotto il profilo  del
contenimento del rischio sistemico  per  quanto  attiene  ai  sistemi
italiani, o nel caso in cui altri Stati  membri  dell'Unione  europea
abbiano esercitato la facolta'  di  limitare  a  due  il  numero  dei
partecipanti; 
      2) assoggettato alla legge  di  uno  Stato  membro  dell'Unione
europea, scelta dai partecipanti  o  prevista  dalle  regole  che  lo
disciplinano, in cui almeno uno dei partecipanti  medesimi  abbia  la
sede legale; 
      3) designato come sistema e notificato alla Commissione europea
dallo Stato membro dell'Unione europea di cui si applica la legge; 
    s) "sistema italiano": uno dei sistemi indicati nell'allegato  al
presente decreto legislativo, nonche' uno dei  sistemi  designati  ai
sensi dell'articolo 10; 
    t) "sistema di garanzia": uno dei sistemi di  cui  agli  articoli
68, comma 1, e 69, comma 2, del testo unico finanza; 
    u) "stanza di compensazione": il centro responsabile del  calcolo
delle posizioni nette dei partecipanti al sistema; 
    v)  "strumenti  finanziari":  gli  strumenti  finanziari  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del testo unico finanza; 
    w) "sistema extracomunitario":  un  sistema  di  pagamento  o  di
regolamento titoli di uno Stato non appartenente all'Unione europea. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La direttiva 98/26/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del  19  maggio  1998  concernente  il  carattere
          definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento  e  nei
          sistemi di regolamento titoli e' pubblicata in  GUCE  n.  L
          166 dell'11 giugno 1998. 
              -  La  legge  21   dicembre   1999,   n.   526,   reca:
          "Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi   derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          Legge  comunitaria  1999".  Gli  articoli  1  e  18   della
          succitata legge cosi' recitano: 
              "Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          emanare, entro il termine di un anno dalla data di  entrata
          in vigore  della  presente  legge,  i  decreti  legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati  A  e
          B. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro per le politiche comunitarie e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia e del tesoro, del bilancia e della programmazione
          economica e con gli altri Ministri interessati in relazione
          all'oggetto della direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato B sono trasmessi, dopo che  su  di  essi  sono
          stati acquisiti gli altri pareri previsti  da  disposizioni
          di legge ovvero sono trascorsi  i  termini  prescritti  per
          l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al
          Senato della Repubblica perche' su di  essi  sia  espresso,
          entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
          delle Commissioni  competenti  per  materia,  decorso  tale
          termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di  detto
          parere. Qualora il termine previsto  per  il  parere  delle
          Commissioni  scada  nei  trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente,
          questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 
              4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  nel  rispetto  dei  principi  e   criteri
          direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con  la
          procedura  indicata  nei  commi   2   e   3,   disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del comma 1. 
              5.  Il  termine  per  l'esercizio  della   delega   per
          l'attuazione della direttiva 97/5/CE e' di sei mesi". 
              "Art. 18 (Sistemi di pagamento e di regolamento titoli:
          criteri di  delega).  -  1.  L'attuazione  della  direttiva
          98/26/CE, con riferimento  alla  quale  il  Governo  dovra'
          avvalersi  della  facolta'  prevista  dall'art.   4   della
          direttiva medesima, sara' informata ai seguenti principi  e
          criteri direttivi: 
                a) riduzione delle  turbative  al  funzionamento  dei
          sistemi di pagamento e di  quelli  di  regolamento  titoli,
          derivanti dalle procedure concorsuali o  dalla  sospensione
          dei pagamenti cui sia sottoposto  un  partecipante  a  tali
          sistemi; 
                b)  estensione  della  disciplina  anche  ai  sistemi
          transfrontalieri operanti nell'ambito dell'Unione europea; 
                c) irrevocabilita' ed opponibilita' degli  ordini  di
          trasferimento  immessi  in  un  sistema  e   dell'eventuale
          compensazione  e  regolamento  degli  stessi,  nei   limiti
          previsti dalla direttiva; 
                d) previsione che le garanzie da chiunque fornite per
          assicurare l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla
          partecipazione ad un  sistema  ovvero  fornite  alla  Banca
          d'Italia alle altre  banche  centrali  degli  Stati  membri
          dell'Unione europea e  alla  Banca  centrale  europea,  non
          siano pregiudicate da una  procedura  concorsuale  o  dalla
          sospensione dei pagamenti nei confronti del partecipante  o
          della controparte della Banca d'Italia, delle altre  banche
          centrali nazionali e della Banca  centrale  europea  e  che
          dette  garanzie  possano  essere  realizzate  al  fine   di
          soddisfare tali obbligazioni; 
                e)   previsione   dell'immediata   comunicazione   ai
          sistemi, alla Banca d'Italia  e  agli  altri  Stati  membri
          dell'Unione europea della sottoposizione ad  una  procedura
          concorsuale  o  della  sospensione  dei  pagamenti  di   un
          partecipante ad un sistema; 
                f) previsione che l'assoggettamento a  una  procedura
          concorsuale o la  sospensione  dei  pagamenti  non  abbiano
          effetto  retroattivo  sui  diritti  e  sugli  obblighi  dei
          partecipanti rispetto  al  momento  della  sospensione  dei
          pagamenti; 
                g) coordinamento della disciplina di attuazione della
          direttiva,  per  il  perseguimento  delle  finalita'  della
          stessa, con le norme previste dall'ordinamento interno,  in
          particolare  in  materia   di   procedure   concorsuali   e
          sospensione dei pagamenti; 
                h) introduzione di disposizioni  volte  a  ridurre  i
          rischi   connessi   ai   rapporti   intercorrenti   tra   i
          partecipanti  diretti  ai  sistemi  di   pagamento   e   di
          regolamento titoli e gli intermediari per conto  dei  quali
          essi operano, in relazione  alle  specifiche  modalita'  di
          funzionamento di tali sistemi". 
              - Il decreto legislativo 1o  settembre  1993,  n.  385,
          reca: "Testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia". 
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca:
          "Testo unico in materia di intermediazione finanziaria,  ai
          sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
          52". 
          Note all'art. 1: 
              -  Per  i  riferimenti  del  decreto   legislativo   1o
          settembre 1993, n. 385, vedi note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo 24 febbraio
          1998, n. 58, vedi note alle premesse. 
              - L'art. 1, comma 2, lettere a) e b)  del  Testo  unico
          bancario cosi' recita: 
              "2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
                a) "banca italiana : la banca avente sede  legale  in
          Italia; 
                b) "banca comunitaria : la banca avente sede legale e
          amministrazione centrale in un medesimo  Stato  comunitario
          diverso dall'Italia". 
              - La direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio  del   20   marzo   2000   relativa   all'accesso
          all'attivita' degli enti creditizi ed al suo  esercizio  e'
          pubblicata in GUCE n. L 126 del 26 maggio 2000.  L'art.  2,
          paragrafo 3 della succitata direttiva cosi' recita: 
              "Art.  2  (Campo   d'applicazione).   -   Par.   3   Le
          disposizioni della presente direttiva non si applicano alle
          attivita' svolte: 
                dalle banche centrali degli Stati membri; 
                dagli uffici dei conti correnti postali; 
                in  Belgio:  dall'"Institut  de  reescompte   et   de
          garantie/Herdiscontering- en Waarborgsinstituut ; 
                in Danimarca: dal "Dansk  Eksportfinansieringsfond  ,
          del  "Danmarks  Skibskreditfond  e  dal  "Dansk   Landbrugs
          Realkreditfond ; 
                in Germania: dalla "Kreditanstalt für Wiederaufbau  ,
          dagli    organismi    riconosciuti    in     virtu'     del
          "Wohnungsgemeinnützigkeftsgesetz   quali    organi    della
          politica  nazionale  in  materia  di  alloggi  e   le   cui
          operazioni   bancarie   non    costituiscono    l'attivita'
          principale, nonche' dagli organismi riconosciuti in  virtu'
          della legge succitata quali organismi di interesse pubblico
          in materia di alloggi; 

        Parte del provvedimento in formato grafico

                in Spagna: dall'"Instituto de Credito Oficial; 
                in   Francia:   dalla   "Caisse   des    depôts    et
          consignations; 
                in Irlanda: dalle "credit unions  e  dalle  "friendly
          societies; 
                in Italia: dalla "Cassa depositi e prestiti; 
                nei Paesi Bassi: dalla "Nederlandse  Investeringsbank
          voor  Ontwikkeingslanden  NV  ,   dalla   "NV   Noordelijke
          Ontwikkelingsmaatschappij   ,   dalla   "NV   Industriebank
          Limburgs Instituut, voor  ontwikkeling  en  financiering  e
          dalla "Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV; 
                in   Austria:   dalle   imprese   riconosciute   come
          associazioni  edilizie  di  interesse  pubblico   e   dalla
          "sterreichische Kontrollbank AQ; 
                in Portogallo: dalle "Caixas Economicas esistenti  al
          1o gennaio  1986  ad  eccezione  sia  di  quelle  che  sono
          costituite  in  societa'  per  azioni  che   della   "Caixa
          Economica Montepio Geral; 
                in  Finlandia:  dalla  "Teollisen  yhteistyn  rahasto
          Oy/Fonden  fr  industriellt  samarbete  Ab  e  dalla  "Kera
          Oy/Kera Ab; 
                in Svezia: dalla "Svenska Skeppshypotekskassan; 
                nel Regno Unito: dalla "National Savings Bank , dalla
          "Commonwealth  Development  Finance  Company  Ltd  ,  dalla
          "Agricultural Mortgage Corporation Ltd  ,  dalla  "Scottish
          Agricultural Securities Corporation Ltd , dai "Crown Agents
          for overseas govermnents and administrations dalle  "credit
          unions e dalle "municipal banks .". 
              - L'art. 1, comma 1, lettera f) del Testo unico finanza
          cosi' recita: 
              "f) "impresa di investimento comunitaria  :  l'impresa,
          diversa dalla banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  di
          investimento, avente sede legale e direzione generale in un
          medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia;". 
              - La direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del  10  maggio
          1993, relativa ai servizi di investimento nel  settore  dei
          valori mobiliari e' pubblicata in GUCE  n.  L  141  dell'11
          giugno 1993. L'art. 2, paragrafo 2, lettere a) e  k)  della
          succitata direttiva cosi' recitano: 
              "Par. 2. La presente direttiva non e' applicabile: 
                a) alle imprese di assicurazione ai sensi dell'art. 1
          della direttiva 73/239/CEE o dell'art.  1  della  direttiva
          79/267/CEE ne' alle imprese che esercitano le attivita'  di
          riassicurazione e di retrocessione di  cui  alla  direttiva
          64/225/CEE; 
                b)   alle   imprese   che   prestano   un    servizio
          d'investimento esclusivamente alla propria  impresa  madre,
          alle proprie imprese figlie o ad  un'altra  impresa  figlia
          della propria impresa madre; 
                c)   alle   persone   che   prestano   un    servizio
          d'investimento se si tratta di  un'attivita'  esercitata  a
          titolo accessorio nell'ambito di un'attivita' professionale
          e  se  detta  attivita'  e'  disciplinata  da  disposizioni
          legislative o regolamentari o da un codice  di  deontologia
          professionale, i quali non  escludono  la  prestazione  del
          servizio di cui trattasi; 
                d)  alle  imprese  i   cui   servizi   d'investimento
          consistono esclusivamente nella gestione di un  sistema  di
          partecipazione dei lavoratori; 
                e)  alle  imprese  i   cui   servizi   d'investimento
          consistono nel fornire sia i servizi di cui alla lettera b)
          che quelli di cui alla lettera d); 
                f) alle banche centrali  degli  Stati  membri,  altri
          enti nazionali che svolgono funzioni analoghe ed altri enti
          pubblici incaricati della gestione del  debito  pubblico  o
          che intervengono nella medesima; 
                g) alle imprese: 
                  che   non   possono   detenere   fondi   o   titoli
          appartenenti ai loro clienti e che, per questo motivo,  non
          rischiano mai di trovarsi in situazione debitoria nei 
          confronti dei loro clienti; e 
                  che  possono   fornire   unicamente   un   servizio
          d'investimento che  consiste  nel  ricevere  e  trasmettere
          ordini relativi a valori mobiliari e a quote di capitale di 
          organismi di investimento collettivo; e 
                  che, nel fornire tale servizio, possono trasmettere
          ordini; 
                i) unicamente a imprese d'investimento autorizzate in
          conformita' della presente direttiva; 
                ii)  unicamente  ad  enti  creditizi  autorizzati  in
          conformita' delle direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE; 
                iii)  unicamente   a   succursali   di   imprese   di
          investimento o di enti creditizi che sono state autorizzate
          in un Paese terzo e sono soggette a norme  prudenziali  che
          le autorita' competenti reputano almeno altrettanto  severe
          di  quelle  enunciate  nella  presente  direttiva  o  nelle
          direttive 89/646/CEE o 93/6/CEE e che vi si conformano; 
                iv)   unicamente   ad   organismi   di   investimento
          collettivo autorizzati  dalla  legislazione  di  uno  Stato
          membro a collocare presso il  pubblico  quote  di  capitale
          nonche' ai dirigenti di tali organismi; 
                v) unicamente a societa' di investimento  a  capitale
          fisso, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 4  della  direttiva
          77/91/CEE, i cui titoli sono  quotati  o  negoziati  su  un
          mercato regolamentato in uno Stato membro; 
                e la cui attivita' e' sottoposta a livello  nazionale
          ad una regolamentazione o ad un codice deontologico; 
                h)  agli  organismi   di   investimento   collettivo,
          coordinati  o  meno  a  livello  comunitario,  nonche'   ai
          depositari ed amministratori di detti organismi; 
                i) alle persone la cui attivita' principale  consiste
          nel negoziare materie prime tra loro  o  con  produttori  o
          utilizzatori a fini professionali di tali  prodotti  e  che
          prestano servizi d'investimento solo a tali  controparti  e
          nella misura necessaria all'esercizio della loro  attivita'
          principale; 
                j)  alle  imprese  i   cui   servizi   d'investimento
          consistono  esclusivamente  nel  negoziare  unicamente  per
          conto proprio su  un  mercato  di  strumenti  finanziari  a
          termine o di options o che negoziano o formulano prezzi per
          altri membri dello stesso mercato e godono  della  garanzia
          di un membro che aderisce all'organismo di compensazione di
          quest'ultimo.  La  responsabilita'  del   buon   fine   dei
          contratti stipulati da dette imprese deve essere assunta da
          un membro che aderisce all'organismo di compensazione dello
          stesso mercato; 
                k) alle  associazioni  istituite  da  fondi  pensione
          danesi col solo scopo  di  amministrare  le  attivita'  dei
          fondi pensione partecipanti;". 
              - Il regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio  del  13
          dicembre  1993,  che  precisa  le  definizioni   necessarie
          all'applicazione  dei  divieti  enunciati  all'art.  104  e
          all'art. 104B, paragrafo 1 del trattato  e'  pubblicato  in
          GUCE n. L 332 del 31 dicembre 1993. L'art. 8 del  succitato
          regolamento cosi' recita: 
              "Art. 8. - 1. Ai fini dell'art. 104 e  dell'art.  104B,
          paragrafo 1 del trattato, si intende per "impresa  pubblica
          qualsiasi  impresa  sulla  quale  lo  Stato  o  altri  enti
          territoriali    possano    esercitare    direttamente     o
          indirettamente  un'influenza  dominante  per  la  struttura
          proprietaria, per la partecipazione o per la normativa  che
          la disciplina. L'influenza dominante e' presunta qualora lo
          Stato  o  gli  altri  enti  territoriali,  direttamente   o
          indirettamente, nei riguardi dell'impresa: 
                a) detengano la maggioranza del capitale sottoscritto
          dell'impresa, oppure, 
                b) dispongano della maggioranza dei  voti  attribuiti
          alle partecipazioni emesse dall'impresa, oppure, 
                c) possano designare  piu'  della  meta'  dei  membri
          dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza
          dell'impresa. 
              2. Ai fini dell'art. 104 e dell'art. 104B, paragrafo  1
          del  trattato,  la  Banca  centrale  europea  e  le  banche
          centrali nazionali non fanno parte del settore pubblico.". 
              - L'art. 74 del testo unico bancario cosi' recita: 
              "Art. 74 (Sospensione  dei  pagamenti).  -  1.  Qualora
          ricorrano circostanze eccezionali i commissari, al fine  di
          tutelare gli interessi dei creditori, possono sospendere il
          pagamento delle passivita' di  qualsiasi  genere  da  parte
          della  banca  ovvero  la   restituzione   degli   strumenti
          finanziari ai clienti  relativi  ai  servizi  previsti  dal
          decreto  legislativo   di   recepimento   della   direttiva
          93/22/CEE. Il provvedimento e' assunto sentito il  comitato
          di  sorveglianza,   previa   autorizzazione   della   Banca
          d'Italia, che puo' emanare  disposizioni  per  l'attuazione
          dello stesso. La sospensione ha luogo per  un  periodo  non
          superiore ad un mese,  prorogabile  eventualmente,  con  le
          stesse formalita', per altri due mesi. 
              2. Durante il periodo  della  sospensione  non  possono
          essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata o
          atti cautelari sui  beni  della  banca  e  sugli  strumenti
          finanziari dei  clienti.  Durante  lo  stesso  periodo  non
          possono  essere  iscritte   ipoteche   sugli   immobili   o
          acquistati alti diritti  di  prelazione  sui  mobili  della
          banca se non in forza di provvedimenti giudiziali esecutivi
          anteriori all'inizio del periodo di sospensione. 
              3. La sospensione non costituisce stato d'insolvenza". 
              - Il comma 2 dell'art.  77  del  Testo  unico  bancario
          cosi' recita: 
              "Art. 77 (Succursali  di  banche  extracomunitarie).  -
          Omissis. 
              2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
          della presente sezione.". 
              - Il comma 6 dell'art. 107  del  Testo  unico  bancario
          cosi' recita: 
              "Art. 107 (Elenco speciale). - Omissis. 
              6. Gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
          speciale, quando siano stati autorizzati  all'esercizio  di
          servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi  con
          obbligo  di  rimborso  per  un   ammontare   superiore   al
          patrimonio, sono assoggettati  alle  disposizioni  previste
          nel titolo IV, capo I, sezione I  e  III;  in  luogo  degli
          articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1,  si  applica  l'art.
          57, commi 4 e 5, del  testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di mercati finanziari, emanato ai  sensi  dell'art.
          21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.". 
              - Il comma 3 dell'art. 56 del Testo unico finanza cosi'
          recita: 
              "Art. 56 (Amministrazione straordinaria). - Omissis. 
              3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti
          a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano,
          in quanto compatibili, gli articoli 70, commi da 2 a 6, 71,
          72, 73, 74, 75 del Testo unico  bancario,  intendendosi  le
          suddette disposizioni riferite agli  investitori  in  luogo
          dei depositanti, alle SIM,  alle  imprese  di  investimento
          extracomunitarie, alle societa' di gestione del risparmio e
          alle  SICAV  in  luogo  delle   banche,   e   l'espressione
          "strumenti finanziari riferita agli strumenti finanziari  e
          al denaro.". 
              - Il comma 1 dell'art. 68 del Testo unico finanza cosi'
          recita: 
              "Art. 68 (Sistemi di garanzia dei contratti). -  1.  La
          Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB,  puo'  disciplinare
          l'istituzione e il funzionamento di sistemi  finalizzati  a
          garantire il buon fine delle operazioni  aventi  a  oggetto
          strumenti finanziari non derivati  effettuate  nei  mercati
          regolamentati, anche emanando disposizioni  concernenti  la
          costituzione di fondi di garanzia alimentati da  versamenti
          effettuati dai relativi partecipanti.". 
              - Il comma 2 dell'art. 69 del Testo unico finanza cosi'
          recita: 
              "Art. 69 (Compensazione e liquidazione delle operazioni
          su strumenti finanziari non derivati). - Omissis. 
              2. La Banca d'Italia,  d'intesa  con  la  CONSOB,  puo'
          disciplinare l'istituzione e il  funzionamento  di  sistemi
          finalizzati a garantire il buon fine della compensazione  e
          della liquidazione delle operazioni indicate nel  comma  1,
          anche emanando disposizioni concernenti la  costituzione  e
          l'amministrazione  di  fondi  di  garanzia  alimentati   da
          versamenti effettuati dai partecipanti.". 
              - L'art. 1  comma  2  del  Testo  unico  finanza  cosi'
          recita: 
              "2. Per "strumenti finanziari si intendono: 
                a) le azioni e gli altri  titoli  rappresentativi  di
          capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; 
                b) le obbligazioni, i titoli di  Stato  e  gli  altri
          titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali; 
                c) le quote di fondi comuni di investimento; 
                d)  i  titoli  normalmente  negoziati   sul   mercato
          monetario; 
                e) qualsiasi altro titolo normalmente  negoziato  che
          permetta  di  acquisire  gli   strumenti   indicati   nelle
          precedenti lettere e i relativi indici; 
                f) i contratti "futures su strumenti  finanziari,  su
          tassi di interesse, su valute,  su  merci  e  sui  relativi
          indici, anche quando  l'esecuzione  avvenga  attraverso  il
          pagamento di differenziali in contanti; 
                g) i contratti  di  scambio  a  pronti  e  a  termine
          (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci  nonche'
          su   indici   azionari   (equity   swaps),   anche   quando
          l'esecuzione   avvenga   attraverso   il    pagamento    di
          differenziali in contanti; 
                h)  i  contratti  a  termine  collegati  a  strumenti
          finanziari, a tassi di interesse, a valute, a  merci  e  ai
          relativi  indici,   anche   quando   l'esecuzione   avvenga
          attraverso il pagamento di differenziali in contanti; 
                i) i contratti di opzione per  acquistare  o  vendere
          gli  strumenti  indicati  nelle  precedenti  lettere  e   i
          relativi indici, nonche' i contratti di opzione su  valute,
          su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche
          quando l'esecuzione  avvenga  attraverso  il  pagamento  di
          differenziali in contanti; 
                j) le combinazioni di contratti o di titoli  indicati
          nelle precedenti lettere.".