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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 4 aprile 2001, n. 185

Regolamento recante norme di attuazione della legge 25 luglio 2000, n. 209, concernente misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati.

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    DI ANNULLAMENTO E RIDUZIONE DEL DEBITO
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Testo in vigore dal: 20-6-2001
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                           di concerto con
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
  Vista  la  legge  25 luglio 2000, n. 209, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2000, recante "Misure per la riduzione
del  debito  estero  dei  Paesi  a  piu' basso reddito e maggiormente
indebitati";
  Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 1, della citata legge n.
209 del 2000;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400,  recante  "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
  Visto  l'articolo  3,  comma  1, lettera c), della legge 14 gennaio
1994,  n.  20,  recante  "Disposizioni  in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti";
  Sentito  il  parere  del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni Parlamentari, ai
sensi  dell'articolo  4,  comma  2, della menzionata legge n. 209 del
2000,  rispettivamente  in  data  1o marzo  2001 (III Commissione del
Senato  della  Repubblica)  e 21 febbraio 2001 (III Commissione della
Camera dei deputati);
  Ritenuto  di non recepire la condizione posta dalla III Commissione
della Camera dei deputati in ordine alla soppressione all'articolo 3,
comma  2, della lettera a), in quanto la previsione in essa contenuta
risulta  necessaria  in  relazione  al rispetto delle finalita' della
legge n. 209 del 2000, la quale, all'articolo 1, comma 1, stabilisce,
tra  l'altro,  che  la  legge rende operative le intese raggiunte dai
Paesi  creditori  in  sede  multilaterale  in tema di trattamento del
debito  estero  dei  Paesi  in  via  di sviluppo a piu' basso reddito
e maggiormente indebitati;
  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata,  a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota n. ACG-114/DGT-56528 del 29 marzo 2001;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente regolamento fissa, ai sensi dell'articolo 4, comma
1,  della  legge 25 luglio 2000, n. 209, i criteri e le modalita' per
la  stipula  degli  accordi intergovernativi bilaterali con i singoli
Paesi   interessati  dagli  interventi  di  annullamento,  riduzione,
rinegoziazione  o  conversione del debito previsti dalla citata legge
n.  209  del  2000,  nonche'  le  modalita'  per la sospensione degli
interventi  medesimi  nei  confronti  dei Paesi beneficiari nei quali
risulti  accertato  un  uso  illecito  degli aiuti, fermo restando il
rispetto  delle  condizioni  indicate  all'articolo 1, comma 2, della
stessa legge.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo,
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il  titolo  della  legge  25 luglio  2000, n. 209, e'
          riportato nelle premesse del decreto.
              - Il  testo dell'art. 4, comma 1, della citata legge n.
          209 del 2000, e' il seguente:
              "1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione economica, da emanare di concerto con
          il  Ministro degli affari esteri entro novanta giorni dalla
          data  di  entrata  in vigore della presente legge, ai sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          sono  fissati  criteri  e  modalita'  per  la stipula degli
          accordi  di  attuazione  della  presente  legge, nonche' le
          modalita' per la sospensione degli interventi nei confronti
          di  Paesi  beneficiari nei quali si accerti un uso illecito
          degli aiuti.".
              - Si  riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di cui al comma 1, ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.".
              - Il  testo  dell'art.  3,  comma  1, lettera c), della
          legge  14 gennaio  1994,  n.  20,  recante "Disposizioni in
          materia  di  giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei
          conti", e' il seguente:
              "1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte
          dei  conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non
          aventi forza di legge:
                a) (omissis);
                b) (omissis);
                c) atti   normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie;".
              - L'art.  4,  comma  2,  della  citata legge n. 209 del
          2000, cosi' recita:
              "2.  Lo  schema  di  decreto  di  cui  al  comma  1, e'
          trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte
          delle competenti commissioni parlamentari, da rendere entro
          il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione.".
              - Il  testo  dell'art. 1, comma 1 della citata legge n.
          209 del 2000, e' il seguente:
              "1.   La  presente  legge  rende  operative  le  intese
          raggiunte dai Paesi creditori in sede multilaterale in tema
          di  trattamento  del  debito  estero  dei  Paesi  in via di
          sviluppo  a piu' basso reddito e maggiormente indebitati ed
          inoltre   favorisce   e   promuove  misure  destinate  alla
          riduzione della poverta' delle popolazioni di tali Paesi.".
          Note all'art. 1:
              - Il  testo dell'art. 4, comma 1, della citata legge n.
          209 del 2000, e' riportato nelle note alle premesse.
              - Il  testo dell'art. 1, comma 2, della citata legge n.
          209 del 2000, e' il seguente:
              "2.   I   crediti  vantati  dallo  Stato  italiano  nei
          confronti   dei   Paesi   in  via  di  sviluppo  eleggibili
          esclusivamente ai finanziamenti agevolati dell'Associazione
          internazionale  per lo sviluppo (IDA) sono annullati con le
          modalita'  di  cui  all'art.  3,  a condizione che il Paese
          interessato  si  impegni  a rispettare i diritti umani e le
          liberta'  fondamentali, a rinunciare alla guerra come mezzo
          di   risoluzione  delle  controversie  e  a  perseguire  il
          benessere  ed  il pieno sviluppo sociale e umano, favorendo
          in particolare la riduzione della poverta'.".