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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 4 aprile 2001, n. 185

Regolamento recante norme di attuazione della legge 25 luglio 2000, n. 209, concernente misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati.

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Testo in vigore dal:  20-6-2001

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
di concerto con
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
Vista la legge 25 luglio 2000, n. 209, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2000, recante "Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati";
Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 209 del 2000;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto l'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";
Sentito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni Parlamentari, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della menzionata legge n. 209 del 2000, rispettivamente in data 1o marzo 2001 (III Commissione del Senato della Repubblica) e 21 febbraio 2001 (III Commissione della Camera dei deputati);
Ritenuto di non recepire la condizione posta dalla III Commissione della Camera dei deputati in ordine alla soppressione all'articolo 3, comma 2, della lettera a), in quanto la previsione in essa contenuta risulta necessaria in relazione al rispetto delle finalità della legge n. 209 del 2000, la quale, all'articolo 1, comma 1, stabilisce, tra l'altro, che la legge rende operative le intese raggiunte dai Paesi creditori in sede multilaterale in tema di trattamento del debito estero dei Paesi in via di sviluppo a più basso reddito e maggiormente indebitati;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. ACG-114/DGT-56528 del 29 marzo 2001;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento fissa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 25 luglio 2000, n. 209, i criteri e le modalità per la stipula degli accordi intergovernativi bilaterali con i singoli Paesi interessati dagli interventi di annullamento, riduzione, rinegoziazione o conversione del debito previsti dalla citata legge n. 209 del 2000, nonché le modalità per la sospensione degli interventi medesimi nei confronti dei Paesi beneficiari nei quali risulti accertato un uso illecito degli aiuti, fermo restando il rispetto delle condizioni indicate all'articolo 1, comma 2, della stessa legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo, fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il titolo della legge 25 luglio 2000, n. 209, è riportato nelle premesse del decreto.
- Il testo dell'art. 4, comma 1, della citata legge n. 209 del 2000, è il seguente:
"1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono fissati criteri e modalità per la stipula degli accordi di attuazione della presente legge, nonché le modalità per la sospensione degli interventi nei confronti di Paesi beneficiari nei quali si accerti un uso illecito degli aiuti.".
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1, ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.".
- Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti", è il seguente:
"1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:
a) (omissis);
b) (omissis);
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;".
- L'art. 4, comma 2, della citata legge n. 209 del 2000, così recita:
"2. Lo schema di decreto di cui al comma 1, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione.".
- Il testo dell'art. 1, comma 1 della citata legge n. 209 del 2000, è il seguente:
"1. La presente legge rende operative le intese raggiunte dai Paesi creditori in sede multilaterale in tema di trattamento del debito estero dei Paesi in via di sviluppo a più basso reddito e maggiormente indebitati ed inoltre favorisce e promuove misure destinate alla riduzione della povertà delle popolazioni di tali Paesi.".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 4, comma 1, della citata legge n. 209 del 2000, è riportato nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 1, comma 2, della citata legge n. 209 del 2000, è il seguente:
"2. I crediti vantati dallo Stato italiano nei confronti dei Paesi in via di sviluppo eleggibili esclusivamente ai finanziamenti agevolati dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) sono annullati con le modalità di cui all'art. 3, a condizione che il Paese interessato si impegni a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali, a rinunciare alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie e a perseguire il benessere ed il pieno sviluppo sociale e umano, favorendo in particolare la riduzione della povertà.".