stai visualizzando l'atto

LEGGE 25 luglio 2000, n. 209

Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati.

note: Entrata in vigore della legge: 29-7-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
nascondi
Testo in vigore dal:  29-7-2000

Art. 4

Norme di attuazione
1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono fissati criteri e modalità per la stipula degli accordi di attuazione della presente legge, nonché le modalità per la sospensione degli interventi nei confronti di Paesi beneficiari nei quali si accerti un uso illecito degli aiuti.
2. Lo schema di decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, la legge 28 marzo 1991, n. 106, è abrogata.
Note all'art. 4:
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- La legge 28 marzo 1991, n. 106, reca: "Disposizioni in materia di crediti concessi dall'Italia, a titolo di aiuto, a Paesi in via di sviluppo".