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DECRETO-LEGGE 10 maggio 2001, n. 166

Disposizioni urgenti in materia di operazioni di scrutinio conseguenti allo svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche e delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-5-2001.
Decreto-Legge convertito dalla L. 6 luglio 2001, n. 271 (in G.U. 10/07/2001, n.158).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/07/2001)
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Testo in vigore dal: 10-5-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2001, n.
47,  con  il quale sono stati convocati per domenica 13 maggio 2001 i
comizi  per  le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
  Visto  il  decreto  del Ministro dell'interno in data 9 marzo 2001,
con il quale, a norma della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive
modificazioni,  sono state fissate per la medesima data del 13 maggio
2001 le elezioni dirette del sindaco, del presidente della provincia,
del  consiglio  comunale  e  del  consiglio  provinciale, nonche' dei
consigli  circoscrizionali,  con  eventuale  svolgimento del turno di
ballottaggio  per l'elezione diretta dei presidenti della provincia e
dei sindaci nella giornata di domenica 27 maggio 2001;
  Visto  l'articolo  2  del  decreto-legge  3  maggio  1976,  n. 161,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240;
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adeguare, in caso
di contemporaneo svolgimento delle suddette consultazioni elettorali,
gli  orari  di  inizio  dello  scrutinio  delle elezioni regionali ed
amministrative   alla  normativa  che  disciplina  le  operazioni  di
votazione nella sola giornata domenicale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  2,  primo  comma, lettera c), del decreto-legge 3
maggio  1976,  n.  161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 1976, n. 240, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
    "Lo  scrutinio  per  le  elezioni  dei  consigli  regionali,  dei
consigli  provinciali e dei consigli comunali viene rinviato alle ore
14 del lunedi' successivo al giorno di votazione, dando la precedenza
allo  spoglio  delle schede per le elezioni regionali e poi di quelle
per le elezioni provinciali;".