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DECRETO-LEGGE 3 maggio 1976, n. 161

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonchè norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 1976, n. 240 (in G.U. 15/05/1976, n.128).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2013)
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Testo in vigore dal:  1-1-2014
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Art. 2



In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali, si osservano le seguenti norme:
a) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 8 SETTEMBRE 2000, N. 299;
b) per la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione si applicano le norme del testo unico 30 marzo 1957, n. 361. Il trattamento economico spettante al presidente, agli scrutatori ed al segretario degli uffici elettorali di sezione, a norma del terzo comma dell'articolo 12 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è maggiorato di L. 10.000 per il presidente e di L. 5.000 per ciascun scrutatore e per il segretario, al lordo delle ritenute di legge.
c) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni nonché le schede avanzate.
I plichi devono essere rimessi contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune al pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta.
Effettuate le anzidette operazioni, il seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, eseguendo nell'ordine prima lo scrutinio per il Senato e poi quello per la Camera.
Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali viene rinviato alle ore 14 del
((lunedì))
successivo alla votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi di quelle per le elezioni provinciali;
d) le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni regionali, provinciali e comunali sono ripartite fra lo Stato, la regione, la provincia ed il comune, nella misura di due quinti per lo Stato e di un quinto, rispettivamente, per la regione, per la provincia e per il comune.
Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle sole elezioni regionali, o alle sole elezioni provinciali, o alle sole elezioni comunali sono ripartite in ragione di due terzi a carico dello Stato e di un terzo a carico del comune, della provincia o della regione.
Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni provinciali e comunali sono ripartite tra lo Stato, la provincia ed il comune, nella misura di due quarti per lo Stato e di un quarto, rispettivamente, per la provincia e per il comune.