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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 marzo 2001, n. 153

Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonchè per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2012)
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vigente al 08/05/2024
  • Articoli
  • Controlli sulla fabbricazione, trasformazione e
    detenzione dell'alcole etilico e delle bevande
    alcoliche in regime sospensivo.
    Sezione I
    Istituzione del deposito fiscale
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Controlli sulla fabbricazione, trasformazione e
    detenzione dell'alcole etilico e delle bevande
    alcoliche in regime sospensivo.
    Sezione II
    Esercizio del deposito fiscale
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • Controlli sulla fabbricazione, trasformazione e
    detenzione dell'alcole etilico e delle bevande
    alcoliche in regime sospensivo.
    Sezione III
    Modalità di accertamento dei singoli prodotti
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • Controlli sulla fabbricazione, trasformazione e
    detenzione dell'alcole etilico e delle bevande
    alcoliche in regime sospensivo.
    Sezione IV
    Prescrizioni, inventari e altri controlli fiscali
  • 16
  • 17
  • 18
  • Applicazione dei contrassegni di Stato
  • 19
  • Controlli sul deposito dell'alcole etilico e
    delle bevande alcoliche, assoggettati ad accisa,
    e regime della circolazione
  • 20
  • 21
  • Vigilanza fiscale sugli alcoli metilico,
    propilico ed isopropilico nonchè
    sulle materie prime alcoligene
  • 22
  • 23
  • Disposizioni comuni, transitorie e finali
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
Testo in vigore dal: 26-6-2001
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'articolo  67,  comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  approvato con decreto
legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  che  prevede  che le norme
regolamentari  per  l'applicazione  del  testo  unico  medesimo  sono
stabilite con decreto del Ministro delle finanze;
  Ritenuto   che   sia   necessario  regolamentare,  in  particolare,
l'applicazione  degli articoli 5, 6, 13, 27, comma 2, 28, 29, 30, 33,
35, 36, comma 4, 37, 38, comma 4, 39, comma 3, 41, comma 5, 47, comma
2,  66 e 67, comma 6, del citato testo unico, per quanto attiene alla
fabbricazione,  trasformazione, circolazione e deposito degli alcoli,
delle bevande alcoliche e delle materie prime alcoligene;
  Espletata  la  procedura  di informazione nel settore delle norme e
delle regolamentazioni tecniche, prevista dalla direttiva n. 98/34/CE
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  22  giugno  1998  e
successive modifiche, che codifica la procedura n. 83/189/CEE;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000;
  Visto  il  proprio  decreto  28  dicembre  2000  con  il  quale, in
applicazione  dell'articolo  73,  comma 4, del decreto legislativo 30
luglio  1999,  n. 300, e' stato stabilito che l'Agenzia delle dogane,
istituita  ai  sensi  dell'articolo 57, comma 1, dello stesso decreto
legislativo   con   attribuzione   dei   compiti  di  pertinenza  del
Dipartimento delle dogane e II.II, sia attivata dal 1o gennaio 2000 e
che  dalla  medesima data cessino le funzioni esercitate dal predetto
Dipartimento;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata,  a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota n. 3-373/UCL dell'11 gennaio 2001;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                     Richiesta di autorizzazione
  1.  Chiunque  intenda  istituire, in applicazione dell'articolo 28,
comma  1,  del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le  imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali
e  amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, d'ora in avanti denominato "testo unico", un deposito fiscale
di  alcole  etilico  o  di  bevande  alcoliche,  presenta all'ufficio
tecnico  di  finanza  (UTF) competente per territorio, almeno novanta
giorni  prima  dell'inizio  dell'attivita' se trattasi di fabbrica od
opificio di trasformazione e almeno sessanta giorni prima se trattasi
di  solo  deposito,  una  istanza, in doppio esemplare, contenente le
seguenti indicazioni:
    a)  la denominazione della ditta, la sua sede, la partita I.V.A.,
il  codice  fiscale e le generalita' di chi la rappresenta legalmente
nonche' dell'eventuale rappresentante negoziale;
    b) il comune, la via ed il numero civico o la localita' in cui si
trova  l'istituendo  deposito  fiscale,  nonche' i relativi numeri di
telefono e di fax;
    c)  la  descrizione  delle  apparecchiature  e  dei  processi  di
lavorazione nonche' la potenzialita' degli impianti;
    d)  la  descrizione  e  le caratteristiche degli impianti e delle
apparecchiature per la produzione e l'acquisizione di energia;
    e)  la  qualita'  delle  materie  prime e dei prodotti finiti, il
numero  e  la  capacita'  dei  serbatoi destinati al contenimento dei
prodotti  soggetti  ad accisa ed il quantitativo massimo dei suddetti
prodotti   che   si   intende  detenere  in  confezioni  o  in  altri
contenitori,  il  numero  e la capacita' dei serbatoi, delle vasche o
dei  silos  destinati  al  contenimento  di  materie  prime, prodotti
semilavorati e prodotti finiti, non sottoposti ad accisa;
    f)  la  descrizione degli strumenti installati per la misurazione
delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti;
    g)  le  procedure operative di carattere tecnico-contabile che si
intendono attivare per la gestione del deposito fiscale.
  2.  All'istanza  sono allegati la planimetria del deposito fiscale,
evidenziante,   in   particolare,   la   recinzione  fiscale  di  cui
all'articolo  3,  comma  1,  lo  schema degli impianti, le tabelle di
taratura  dei  serbatoi,  la  documentazione  tecnica  inerente  agli
strumenti  di  misura  di  cui  al  comma 1, lettera f), un diagramma
quantificato  del  flusso  di  materia nonche' una relazione intesa a
descrivere   i  processi  di  generazione,  di  trasformazione  e  di
utilizzazione dell'energia con l'indicazione dei parametri di consumo
relativi alle attivita' fiscalmente rilevanti. Per i depositi fiscali
di  vino  e  di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, le
tabelle  di  taratura  sono  presentate  solamente  per i serbatoi di
capacita' superiore a dieci ettolitri.
  3.   Ogni   variazione   dei  dati  denunciati  e'  preventivamente
comunicata all'UTF per gli eventuali successivi adempimenti.
  4.  Per  i  depositi doganali nei quali si intende operare anche in
regime di deposito fiscale l'istanza di cui al comma l e' presentata,
contestualmente,   in  copia,  alla  direzione  della  circoscrizione
doganale  competente  per  territorio.  Ove entro trenta giorni dalla
presentazione    della    predetta   istanza   la   direzione   della
circoscrizione  doganale  non  abbia espresso motivato diniego, l'UTF
espleta  gli adempimenti di competenza per l'autorizzazione al regime
di deposito fiscale.
  5. Non sono soggetti agli obblighi del presente articolo:
    a)  a  norma  dell'articolo  5,  comma  1,  del  testo unico, gli
esercenti fabbriche di prodotti tassati su base forfetaria;
    b)  a  norma  dell'articolo  37,  comma  1,  del  testo  unico, i
produttori  di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di
vino all'anno, riferendosi la media all'ultimo quinquennio;
    c) a norma degli articoli 34, comma 3, 36, comma 3 e 38, comma 3,
del  testo  unico,  i  produttori  di  vino,  di  birra  e di bevande
fermentate  diverse  dal  vino  e  dalla  birra, per uso proprio, dei
propri familiari e dei propri ospiti, a condizione che i prodotti non
siano oggetto di alcuna attivita' di vendita.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato
          con  D.P.R.  28 dicembre  1985,  n.  1092,  al solo fine di
          facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di legge alle
          quali  e'  operato il rinvio. Restano invariati il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il testo dell'art. 67, comma 1, del testo unico delle
          disposizioni   legislative  concernenti  le  imposte  sulla
          produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni penali e
          amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre
          1995,  n.  504,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  279  del  29 novembre  1995, e' il
          seguente:
              "Art.   67   (Norme   di   esecuzione   e  disposizioni
          transitorie).  - 1. Con decreto del Ministro delle finanze,
          da  emanare  ai  sensi  dell'art.  17, comma 3, della legge
          23 agosto   1988,   n.   400,   sono   stabilite  le  norme
          regolamentari  per l'applicazione del presente testo unico,
          con     particolare    riferimento    all'accertamento    e
          contabilizzazione    dell'imposta,    all'istituzione   dei
          depositi  fiscali,  al  riconoscimento  delle  qualita'  di
          operatore  professionale,  di  rappresentante  fiscale o di
          obbligato d'imposta, diversa dalle accise, alla concessione
          di  agevolazioni,  esenzioni,  abbuoni  o  restituzioni, al
          riconoscimento  di  non  assoggettabilita'  al regime delle
          accise,  all'effettuazione  della  vigilanza  finanziaria e
          fiscale,   alla   circolazione   e  deposito  dei  prodotti
          sottoposti  ad imposta o a vigilanza fiscale; alla cessione
          dei  contrassegni  di  Stato,  all'istituzione degli uffici
          finanziari  di  fabbrica.  In  attuazione  dei  criteri  di
          carattere  generale  stabiliti  dalle  norme regolamentari,
          l'amministrazione  finanziaria  impartisce  le disposizioni
          specifiche  per  i  singoli casi. Fino a quando non saranno
          emanate  le  predette norme regolamentari restano in vigore
          quelle  vigenti,  in quanto applicabili. I cali ammissibili
          all'abbuono   dell'imposta,   fino  a  quando  non  saranno
          determinati  con  il decreto previsto dall'art. 4, comma 2,
          si  determinano  in  base  alle percentuali stabilite dalle
          norme vigenti".
              - Il  testo degli articoli 5, 6 e 13 del testo unico e'
          il seguente:
              "Art.   5  (Regime  del  deposito  fiscale).  -  1.  La
          fabbricazione,  la lavorazione e la detenzione dei prodotti
          soggetti  ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate
          in  regime  di  deposito fiscale. Sono escluse dal predetto
          regime le fabbriche di prodotti tassati su base forfetaria.
              2.  Il  regime  del  deposito  fiscale  e'  autorizzato
          dall'amministrazione  finanziaria. L'esercizio del deposito
          fiscale  e' subordinato al rilascio di una licenza, secondo
          le  disposizioni  di  cui  all'art.  63. A ciascun deposito
          fiscale e' attribuito un codice di accisa.
              3. Il depositario e' obbligato:
                a) fatte   salve  le  disposizioni  stabilite  per  i
          singoli  prodotti,  a prestare cauzione nella misura del 10
          per cento dell'imposta che grava sulla quantita' massima di
          prodotti  che possono essere detenuti nel deposito fiscale,
          in  relazione  alla  capacita'  di  stoccaggio dei serbatoi
          utilizzabili.  In  ogni  caso, l'importo della cauzione non
          puo'   essere   inferiore  all'ammontare  dell'imposta  che
          mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza
          di  cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta
          dal depositario si riduce di pari ammontare. Sono esonerate
          dall'obbligo    di    prestazione    della    cauzione   le
          amministrazioni  dello  Stato  e  deg1i  enti pubblici e le
          aziende  municipalizzate.  L'amministrazione finanziaria ha
          facolta'   di  esonerare  dal  predetto  obbligo  le  ditte
          affidabili e di notoria solvibilita'. L'esonero puo' essere
          revocato  in  qualsiasi  momento ed in tal caso la cauzione
          deve  essere  prestata entro 15 giorni dalla notifica della
          revoca;
                b) a  conformarsi  alle  prescrizioni  stabilite  per
          l'esercizo della vigilanza sul deposito fiscale;
                c) a  tenere una contabilita' dei prodotti detenuti e
          movimentati nel deposito fiscale;
                d) a  presentare  i  prodotti  ad  ogni richieta ed a
          sottoporsi a controlli o accertamenti.
              4.   I  depositi  fiscali  si  intendono  compresi  nel
          circuito   doganale   e   sono   assoggettati  a  vigilanza
          finanziaria;  la  vigilanza  finanziaria  deve  assicurare,
          tenenodo  conto  dell'operativita' dell'impianto, la tutela
          fiscale   anche   attraverso   controlli   successivi.   Il
          depositario  autorizzato  deve  fornire i locali occorrenti
          con  l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere
          le  relative  spese per il funzionamento; sono a carico del
          depositario  i corrispettivi per l'attivita' di vigilanza e
          di  controllo  svolta,  su sua richiesta, fuori dell'orario
          ordinario d'ufficio.
              5. Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi
          fiscali dei singoli prodotti, l'inosservanza degli obblighi
          stabiliti  dal  presente  articolo  nonche'  del divieto di
          estrazione  di  cui  all'art. 3, comma 4, indipendentemente
          dall'esercizio  delI'azione  penale  per  le violazioni che
          costituiscono  reato,  comporta  la  revoca  della  licenza
          fiscale di esercizio".
              "Art.  6 (Circolazione di prodotti soggetti ad accisa).
          -  1.  La  circolazione  nello Stato e nel territorio della
          Unione  europea  dei prodotti soggetti ad accisa, in regime
          sospensivo,  deve avvenire solo tra depositi fiscali, fatto
          salvo quanto stabilito dall'art. 8.
              2.  Il titolare del deposito fiscale mittente e' tenuto
          a  fornire garanzia, anche in solido con il trasportatore o
          con il destinatario, del pagamento dell'accisa gravante sui
          prodotti  trasportati. In luogo del depositario autorizzato
          mittente la garanzia puo' essere prestata dal trasportatore
          o  dal  proprietario  della  merce. La garanzia deve essere
          prestata  in  conformita' delle disposizioni comunitarie e,
          per  i  trasferimenti intracomunitari, deve avere validita'
          in  tutti  gli  Stati  membri  dell'Unione  europea e ne e'
          disposto lo svincolo quando e' data la prova della presa in
          carico    del   prodotto   da   parte   del   destinatario.
          L'amministrazione  finanziaria  ha facolta' di concedere ai
          depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria
          sovlbilita'  l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia
          per  i trasferimenti, sia nazionali sia intracomunitari, di
          oli  minerali  effettuati  per  via  marittima o a mezzo di
          tubazioni.
              3.  La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti
          soggetti  ad  accisa  deve  avvenire  con  il  documento di
          accompagnamento previsto dalla normativa comunitaria.
              4.  Il  documento  di accompagnamento di cui al comma 3
          non  e' prescritto per la circolazione di prodotti soggetti
          ad  accisa,  provenienti  da  Paesi  terzi o ivi destinati,
          quando  sono  immessi  in  una zona franca o in un deposito
          franco   o   quando  sono  sottoposti  ad  uno  dei  regimi
          sospensivi  doganali  elencati  nell'art.  84, paragrafo 1,
          lettera  a),  del  regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio
          del  12 ottobre  1992,  istitutivo  di  un  codice doganale
          comunitario,  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  delle
          Comunita'  europee n. L 302 del 19 ottobre 1992. I prodotti
          soggetti  ad  accisa, spediti da un depositario autorizzato
          insediato  in  un  determinato  Stato  membro,  per  essere
          esportati  attraverso uno o piu' Stati membri, circolano in
          regime  sospensivo  con  la  scorta del documento di cui al
          comma 3, da appurare mediante certificazione da parte della
          dogana  di  uscita  dalla  Comunita'  che  i prodotti hanno
          effettivamente lasciato il territorio comunitario.
              5.  Nel  caso  di  spedizioni  di  prodotti soggetti ad
          accisa  effettuate  da  Stati  membri  verso un altro Stato
          membro  o  un Paese EFTA, attraverso uno o piu' Paesi terzi
          non EFTA, utilizzando un carnet TIR o ATA, questo documento
          sostituisce  quello  previsto  dal  comma 3.  Nel  caso  di
          spedizioni  di  prodotti soggetti ad accisa, effettuate fra
          gli  Stati  membri, con attraversamento di Paesi EFTA, o da
          uno  Stato  membro verso un Paese EFTA, vincolati al regime
          di  transito  comunitario  interno  per mezzo del documento
          amministrativo  unico,  questo documento sostituisce quello
          previsto  dai  comma 3;  in  tale  ipotesi,  dal  documento
          amministrativo   unico   deve  risultare  che  trattasi  di
          prodotto  soggetto  ad  accisa ed un esemplare dello stesso
          deve  essere rispedito dal destinatario, per l'appuramento.
          Negli   altri  casi,  i  documenti  saranno  integrati  con
          l'osservanza  delle modalita' di applicazione stabilite dai
          competenti organi comunitari.
              6.  Le  disposizioni  del comma 3 si applicano anche ai
          prodotti  assoggettati  ad accisa e gia' immessi in consumo
          quando,  su  richiesta di un operatore nell'esercizio della
          propria  attivita'  economica,  sono avviati ad un deposito
          fiscale;  la  domanda  di rimborso dell'imposta assolta sui
          prodotti   deve   essere   presentata   prima   della  loro
          spedizione.  Per  il  rimborso si osservano le disposizioni
          dell'art. 14".
              "Art.  13  (Prodotti muniti di contrassegno fiscale). -
          1.  I  prodotti  destinati ad essere immessi in consumo nel
          territorio  nazionale  sono  muniti di contrassegni fiscali
          nei casi in cui questi sono prescritti.
              2.  I  prodotti da assogettare al contrassegno fiscale,
          le  caratteristiche  ed  il  prezzo  dei  contrassegni sono
          stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400.  I  prodotti  immessi in consumo
          muniti  di  contrassegno  fiscale  sono esenti da qualsiasi
          vincolo di circolazione e deposito.
              3. I contrassegni fiscali sono messi a disposizione dei
          depositari  autorizzati degli altri Stati membri tramite il
          rappresentante  fiscale  con  le stesse modalita' stabilite
          per i depositari nazionali.
              4. La circolazione intracomunitaria dei prodotti muniti
          di  contrassegno  fiscale  avviene  con  l'osservanza delle
          modalita' previste dall'art. 6.
              5.  Per  i  contrassegni  di  Stato destinati ad essere
          applicati  sui  recipienti  contenenti prodotti nazionali o
          comunitari   in  regime  sospensivo  deve  essere  prestata
          cauzione  in  misura  pari  all'ammontare  dell'accisa.  La
          cauzione  viene  tutto od in parte incamerata relativamente
          ai  contrassegni mancanti alla verifica e che non risultano
          applicati  o che, comunque, non vengano restituiti entro il
          termine  di  un anno dalla data di acquisto, salvo motivate
          richieste  di  proroga;  per  i contrassegni restituiti non
          compete alcun rimborso del prezzo pagato.
              6.  Per  la  circolazione  dei  prodotti condizionati e
          muniti  di  contrassegno, in regime sospensivo, deve essere
          prestata  cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa
          gravante sulla partita trasportata.
              7.   Gli  importatori  di  prodotti  da  contrassegnare
          possono  essere  autorizzati  ad acquistare contrassegni di
          Stato  da  applicare  ai recipienti contenenti i suindicati
          prodotti   prima   della   presentazione   in   dogana  per
          l'importazione.   L'autorizzazione   e'   subordinata  alla
          prestazione  di  una cauzione il cui importo e' determinato
          in   relazione   all'ammontare   dell'accisa  gravante  sul
          quantitativo da importare. La cauzione viene in tutto od in
          parte  incamerata  se nel termine di dodici mesi dalla data
          di  acquisto dei contrassegni la merce non viene presentata
          in  dogana  per l'importazione o non si sia provveduto alla
          restituzione  dei contrassegni non utilizzati per qualsiasi
          motivo.  Per  i  contrassegni  restituiti non compete alcun
          rimborso del prezzo pagato".
              - Il testo dell'art. 27, comma 2, del testo unico e' il
          seguente:
              "2.  I  prodotti  di cui al comma 1, fatto salvo quanto
          stabilito  dall'art.  5,  comma 1, e dall'art. 37, comma 1,
          sono  ottenuti in impianti di lavorazione gestiti in regime
          di  deposito fiscale. Puo' essere autorizzata la produzione
          in impianti diversi dai depositi fiscali sempreche' vengano
          utilizzati   prodotti   ad   imposta   assolta  e  l'accisa
          complessiva  pagata  sui  componenti  non  sia  inferiore a
          quella dovuta sul prodotto derivante dalla loro miscela. La
          preparazione, da parte di un privato, di prodotti alcolici,
          destinati  all'uso esclusivo dello stesso privato, dei suoi
          familiari  e  dei  suoi  ospiti,  con  impiego di alcole ad
          imposta  assolta,  non  e'  soggetta  ad  autorizzazione  a
          condizione  che  i prodotti ottenuti non formino oggetto di
          alcuna attivita' di vendita".
              - Il testo degli articoli 28, 29, 30, 33 e 35 del testo
          unico e' il seguente:
              "Art.   28   (Depositi  fiscali  di  alcole  e  bevande
          alcoliche).   -  1.  Il  regime  del  deposito  fiscale  e'
          consentito per i seguenti impianti:
                a) nel settore dell'alcole etilico:
                  1) stabilimenti di produzione;
                  2) opifici di rettificazione e di trasformazione di
          prodotti soggetti ad accisa;
                  3) opifici di condizionamento dei prodotti alcolici
          soggetti ad accisa;
                  4)   depositi   doganali   di   proprieta'  privata
          autorizzati a custodire prodotti soggetti ad accisa;
                  5)  magazzini degli stabilimenti e degli opifici di
          cui ai numeri 1) e 2), ubicati fuori dai predetti impianti;
                  6)  magazzini  dei  commercianti  all'ingrosso  dei
          prodotti soggetti ad accisa;
                  7) magazzini di invecchiamento;
                b) nel settore dei prodotti alcolici intermedi:
                  1) stabilimenti di produzione;
                  2)   impianti   di   condizionamento  dei  prodotti
          soggetti ad accisa;
                  3)  magazzini  dei  commercianti  all'ingrosso  dei
          prodotti soggetti ad accisa;
                c) nel settore della birra:
                  1) fabbriche ed opici di condizionamento;
                  2)  magazzini  delle  fabbriche  e degli opifici di
          condizionamento ubicati fuori dai predetti impianti;
                  3)  magazzini di commercianti all'ingrosso di birra
          condizionata, soggetta ad accisa;
                d) nel  settore del vino, fatto salvo quanto previsto
          nell'art.   37   comma  1,  e  nel  settore  delle  bevande
          fermentate diverse dal vino e dalla birra:
                  1) cantine e stabilimenti di produzione;
                  2)  impianti  di  condizionamento e di deposito che
          effettuano movimentazioni intracomunitarie.
              2.  La  cauzione  prevista  dall'art.  5,  comma  3, in
          relazione  alla  quantita'  massima di prodotti che possono
          essere  detenuti  nel  deposito  fiscale,  e'  dovuta nelle
          seguenti misure riferite all'ammontare dell'accisa gravante
          sui prodotti custoditi:
                a) 2 per cento per gli stabilimenti ed opifici di cui
          ai numeri 1), 2) della lettera a) e 1) della lettera b) del
          comma 1;
                b) 5  per  cento per i magazzini di invecchiamento di
          cui al numero 7) della lettera a) del comma 1;
                c) 10  per  cento  per  tutti  gli  altri  impianti e
          magazzini.
              3.  La  cauzione di cui al comma 2 e' dovuta, in misura
          pari  all'ammontare  dell'accisa,  se  i prodotti custoditi
          sono condizionati e muniti di contrassegno fiscale.
              4.  Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere
          detenuti  prodotti  alcolici  ad  imposta  assolta, eccetto
          quelli  strettamente  necessari  per  il consumo aziendale,
          stabiliti  per  quantita' e qualita' dal competente ufficio
          tecnico di finanza.
              5.  La  licenza  di  cui all'art. 5, per la gestione in
          regime  di  deposito  fiscale  degli  impianti previsti nel
          comma  1,  e'  revocata  o  negata  a  chiunque  sia  stato
          condannato  per  fabbricazione  clandestina  o per evasione
          dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche".
              "Art. 29 (Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad
          accisa).  - 1. Gli esercenti impianti di trasformazione, di
          condizionamento  e  di  deposito  di  alcole  e  di bevande
          alcoliche   assoggettati   ad   accisa  devono  denunciarne
          l'esercizio  all'ufficio tecnico di finanza, competente per
          territorio.
              2.  Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche
          gli  esercizi di vendita ed i depositi di alcole denaturato
          con denaturante generale in quantita' superiore 300 litri.
              3.   Sono   esclusi  dall'obb1igo  della  denuncia  gli
          esercenti il deposito di:
                a)  alcole,  frutta allo spirito e bevande alcoliche,
          confezionati  in  recipienti di capacita' non superiore a 5
          litri  ed  aromi  alcolici per liquori o per vermouth e per
          altri  vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare
          non piu' di un litro di prodotto, muniti di contrassegno di
          Stato, ai sensi dell'art. 13, comma 2;
                b) alcole  non denaturato, aromi alcolici per bevande
          diverse   dai  liquori,  bevande  alcoliche,  frutta  sotto
          spirito  e  profumerie  alcoliche  prodotte  con alcole non
          denaturato, in quantita' non superiore a 20 litri;
                c) aromi   alcolici  per  liquori  in  quantita'  non
          superiore  a  0,5  litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati
          alla vendita;
                d)  profumerie  alcoliche  prodotte  con  alcole  non
          denaturato,  condizionate  secondo  le  modalita' stabilite
          dall'amministrazione finanziaria in quantita' non suneriore
          a 5000 litri;
                e)  birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino
          dalla birra se non destinate, queste ultime, a distillerie;
                f)    vini   aromatizzati,   liquori   e   acquaviti,
          addizionati  con  acqua  gassata,  semplice  o  di soda, in
          recipienti   contenenti.   quantita'  non  superiore  a  10
          centilitri  ed  aventi  titolo  alcolometrico non superiore
          all'11 per cento in volume.
              4.  Gli  esercenti  impianti,  depositi  ed esercizi di
          vendita  obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono
          muniti  di  licenza fiscale, valida fino a revoca, soggetta
          al  pagamento  di  un  diritto  annuale  e sono obbligati a
          contabilizzare  i prodotti in apposito registro di carico e
          scarico.   Sono   esclusi  dall'obbligo  della  tenuta  del
          predetto  registro  gli  esercenti  la  minuta  vendita  di
          prodotti  alcolici  e  gli esercenti depositi di profumerie
          alcoliche  condizionate  fino  a  litri  8.000  anidri. Con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze, da emanare ai sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          possono  essere  modificati  i casi di esclusione di cui al
          comma  3  e  possono essere stabilite eccezioni all'obbligo
          della  tenuta del predetto registro. La licenza e' revocata
          o  negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione
          clandestina  o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle
          bevande alcoliche".
              "Art.    30    (Circolazione   di   prodotti   alcolici
          assoggettati   ad   accisa). - 1.   L'alcole,   le  bevande
          alcoliche  e  gli  aromi  alcolici assoggettati ad accisa o
          denaturati con denaturante generale devono circolare con il
          documento di accompagnamento previsto dall'art. 12.
              2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1:
                a)  ai  sensi  dell'art.  13,  comma 2, l'alcole e le
          bevande  alcoliche  confezionati in recipienti di capacita'
          non  superiore a 5 litri e gli aromi alcolici per liquori o
          per  vini  aromatizzati  confezionati in dosi per preparare
          non  piu'  di  un litro di prodotto, muniti di contrassegno
          dello Stato;
                b) l'alcole non denaturato in quantita' non superiore
          a  0,5  litri e gli aromi alcolici per liquori in quantita'
          non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi se solidi;
                c)  gli aromi alcolici diversi da quelli per liquori,
          le   bevande  alcoliche,  la  frutta  sotto  spirito  e  le
          profumerie  alcoliche ottenute con alcole non denaturato in
          quantita' non superiore a 5 litri;
                d) l'alcole denaturato con il denaturante generale in
          quantita' superiore a 50 litri;
                e)  le  profumerie  alcoliche ottenute con alcole non
          denaturato,  condizionate,  secondo  le modalita' stabilite
          dall'amministrazione    finanziaria,   in   quantita'   non
          superiore  a  50  litri;  le  stesse profumerie e gli aromi
          alcolici,   condizionati   e   scortati  dal  documento  di
          accompagnamento  previsto  dal decreto del Presidente della
          Repubblica   6 ottobre  1978,  n.  627,  integrato  con  le
          indicazioni richieste dal documento previsto dall'art. 12;
                f)  la birra, il vino e le bevande fermentate diverse
          dal  vino e dalla birra, se non destinate, queste ultime, a
          distillerie;
                g)   i   vini   aromatizzati,  liquori  e  acquaviti,
          addizionati  con  acqua  gassata,  semplice  o  di soda, in
          recipienti   contenenti   quantita'   non  superiore  a  10
          centilitri  ed  aventi  titolo  alcolometrico effettivo non
          superiore all'11 per cento in volume;
                h)  i  prodotti  alcolici acquistati da privati in un
          altro  Paese  comunitario  e  dagli  stessi trasportati nei
          limiti stabiliti dall'art. 11, comma 2;
                i)  i  vini  liquorosi  destinati  a  stabilimenti di
          condizionamento o di trasformazione in altri prodotti.
              3.  Con  decreto del Ministro delle finanze, da emanare
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  possono essere modificati i casi di esclusione di
          cui  al  comma 2, in relazione alle caratteristiche ed alle
          esigenze di commercializzazione dei prodotti".
              "Art.  33  (Accertamento dell'accisa sull'alcole). - 1.
          Nelle   fabbriche   di  alcole  etilico  la  produzione  e'
          determinata  mediante  l'impiego di appositi misuratori che
          devono   essere   installati   dall'esercente,  secondo  le
          modalita' stabilite dall'amministrazione finanziaria.
              2.  La  quantita'  di  alcole  etilico da sottoporre ad
          accisa  puo'  essere determinata in base alla produttivita'
          degli  alambicchi, per ogni giornata di lavorazione, per le
          fabbriche che:
                a)  siano  provviste  di  un solo apparecchio a fuoco
          diretto,  costituito  da  un  alambicco  semplice, murato o
          altrimenti  fissato stabilmente nel fornello e di capacita'
          non superiore a 2 ettolitri;
                b) non producano piu' di 3 ettolitri di alcole anidro
          in un anno.
              3. Per le fabbriche di cui al comma 2, l'alcole etilico
          da  sottoporre  ad  accisa  puo' essere determinato in base
          alla    produttivita'    per    ogni    cotta,   applicando
          all'apparecchio  di  distillazione  uno  speciale strumento
          contatore del numero delle cotte fatte.
              4.  L'amministrazione finanziaria puo' prescrivere che,
          in  diretta  e  stabile comunicazione con gli apparecchi di
          distillazione,  sia  collocato  un  recipiente  collettore,
          sigillato  dal  personale  finanziario,  nel  quale venga a
          raccogliersi   tutto   l'alcole   prodotto   e   che  siano
          predisposte    le    attrezzature   ritenute   idonee   per
          l'accertamento diretto del prodotto.
              5.  Nel  caso  in  cui  al  comma 1, viene preso a base
          dell'accertamento,  il quantitativo di prodotto determinato
          secondo  le  modalita' indicate al comma 4, purche' non sia
          inferiore  di  piu'  del  2  per  cento  rispetto  a quello
          risultante  dal  misuratore. In tale evenienza si prende in
          base dell'accertamento quest'ultimo quantitativo, diminuito
          del predetto 2 per cento. Nel caso in cui il misuratore sia
          munito    di    testata   compensata   della   temperatura,
          l'accertamento  e' effettuato sulla base del maggior valore
          tra  il  quantitativo  risultante  dal  misuratore e quello
          determinato  mediante  il  recipiente  collettore.  Per  le
          fabbriche  di  cui  al  comma  2  sono  assunti in carico i
          quantitativi determinati mediante il recipiente collettore,
          ove  installato,  se  maggiori  di quelli stabiliti in base
          alla produttivita' degli alambicchi.
              6.  Qualora,  per  basse  portate  o per le particolari
          caratteristiche  del  prodotto  o per altri motivi tecnici,
          non  sia possibile installare il misuratore di cui al comma
          1,   l'amministrazione   finanziaria  puo'  consentire  che
          l'accertamento  sia  effettuato  con le modalita' di cui al
          comma 4.
              7. Per il controllo della produzione, l'amministrazione
          finanziaria  puo' prescrivere l'installazione di misuratori
          delle    materie   prime   alcoliche   o   alcoligene   ed,
          eventualmente,    dei    semilavorati   da   avviare   alla
          distillazione".
              "Art.  35  (Accertamento dell'accisa sulla birra). - 1.
          Ai  fini  dell'accertamento  dell'accisa  sulla  birra, per
          prodotto finito si intende la birra nelle condizioni in cui
          viene  immessa in consumo. Il volume di ciascuna partita di
          birra  da  sottoporre  a tassazione e' dato dalla somma dei
          volumi  nominali  degli  imballaggi  preconfezionati  e dei
          volumi   nominali   dichiarati   degli   altri  contenitori
          utilizzati   per   il   condizionamento:  il  volume  cosi'
          ottenuto,  espresso  in  ettolitri,  viene  arrotondato  al
          litro, computando per intero le frazioni superiori al mezzo
          litro. Per grado Plato si intende la quantita' in grammi di
          estratto  secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la
          birra   e'  derivata;  la  ricchezza  saccorometrica  cosi'
          ottenuta   viene   arrotondata   ad  un  decimo  di  grado,
          trascurando  le  frazioni  di  grado  pari  o inferiori a 5
          centesimi,  e  computando  per  un  decimo  di grado quelle
          superiori.
              2.  Per  il  controllo della produzione sono installati
          misuratori  delle materie prime, della birra immediatamente
          a   monte   del   condizionamento  ed,  eventualmente,  dei
          semilavorati,  nonche'  contatori per la determinazione del
          numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni.
          Ultimate  le  operazioni di condizionamento, il prodotto e'
          custodito  in  apposito  magazzino,  preso  in  carico  dal
          depositario ed accertato dall'ufficio tecnico di finanza.
              3.   Il   condizionamento   della   birra  puo'  essere
          effettuato   anche   in  fabbriche  diverse  da  quella  di
          produzione o in appositi opifici di imbottigliamento che in
          tal  caso  sono  considerati,  a tutti gli effetti fiscali,
          fabbriche di birra.
              4.  Per  le  fabbriche  che  hanno una potenzialita' di
          produzione  mensile  non  superiore  a  due ettolitri e' in
          facolta'    dell'amministrazione    finanziaria   stipulare
          convenzioni  di  abbonamento,  valevoli  per  un  anno, con
          corresponsione dell'accisa convenuta in due rate semestrali
          anticipate.
              5.  Non  si  considerano  avverati  i  presupposti  per
          l'esigibilita'   dell'accisa  sulle  perdite  derivanti  da
          rotture  di  imballaggi e contenitori inferiori o pari allo
          0,30  per  cento  del  quantitativo  estratto  nel mese; le
          perdite  superiori sono considerate, per la pare eccedente,
          come  immissioni  in  consumo. La predetta percentuale puo'
          essere  modificata  con decreto del Ministro delle finanze,
          da  emanare  ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  in  relazione  agli sviluppi delle
          tecniche di condizionamento.
              6. Sono ammesse le seguenti tolleranze:
                a)   due   decimi   di   grado,  rispetto  al  valore
          dichiarato,   per   la   gradazione   saccarometrica  media
          effettiva  del  prodotto  finito,  rilevata  nel  corso  di
          riscontri  effettuati  su  lotti  condizionati  in  singole
          specie di imballaggi e contenitori;
                b)  quelle  previste dalla normativa metrica vigente,
          per il volume degli imballaggi preconfezionati;
                c)  il  2  per  cento,  rispetto  al  volume nominale
          dichiarato,  per  il  volume  medio  effettivo  di lotti di
          contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati.
              7.  Per  gli  imballaggi preconfezionati che presentano
          una  graduazione media superiore a quella dichiarata di due
          decimi  e  fino  a  quattro  decimi,  si  prende  in carico
          l'imposta per la parte eccedente la tolleranza e si applica
          la  sanzione  amministrativa  prevista  per  la  irregolare
          tenuta dei prescritti registri contabili; per le differenze
          superiori  ai  quattro  decimi,  oltre alla presa in carico
          dell'imposta,  si  applicano  le  penalita' previste per la
          sottrazione  del  prodotto  all'accertamento  dell'imposta,
          indicate  all'art.  43.  Per i lotti di contenitori diversi
          dagli imballaggi preconfezionati che superano le tolleranze
          previste  per  il  grado  o  per il volume, si procede alla
          presa   in  carico  dell'imposta  sulla  percentuale  degli
          ettolitri-grado   eccedenti   il  5  per  cento  di  quelli
          dichiarati e si applica la sanzione amministrativa prevista
          per la irregolare tenuta dei prescritti registri contabili;
          se  la  suddetta  percentuale  e' superiore al 9 per cento,
          oltre   alla   presa  in  carico  dell'imposta  sull'intera
          eccedenza,  si applicano anche le penalita' previste per la
          sottrazione  del  prodotto  dall'accertamento dell'imposta,
          indicate all'art. 43".
              -  Il  testo dell'art. 36, comma 4, del testo unico, e'
          il seguente:
              "4.  Negli  stabilimenti  vinicoli  e  nelle cantine, i
          quantitativi  dei  prodotti finiti e dei prodotti destinati
          ad  essere  lavorati  in  altri  opifici  sono  determinati
          tenendo   conto  anche  delle  registrazioni  obbligatorie,
          previste dal regolamento (CEE) n. 2238/93 della Commissione
          del  26 luglio  1993,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
          delle Comunita' europee n. L/200 del 10 agosto 1993".
              - Il testo dell'art. 37 del testo unico e' il seguente:
              "Art. 37 (Disposizioni particolari per il vino). - 1. I
          produttori  di  vino  che  producono in media meno di 1.000
          ettolitri   di   vino  all'anno  sono  considerati  piccoli
          produttori.   Essi   sono  dispensati,  fintanto  che  sono
          assoggettati  ad accisa con l'aliquota zero, dagli obblighi
          previsti  dagli  articoli  2, 3, 4 e 5 e da quelli connessi
          alla  circolazione ed al controllo; sono, invece, tenuti ad
          informare  gli  uffici  tecnici  di finanza, competenti per
          territorio,  delle  operazioni intracomunitarie effettuate,
          ad  assolvere  agli obblighi prescritti dal regolamento CEE
          n.   2238/93   della   Commissione,  del  26  luglio  1993,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          n.  L/200  del  10 agosto 1993, e, in particolare, a quelli
          relativi   alla   tenuta   del   registro   di  scarico  ed
          all'emissione  del  documento di accompagnamento, nonche' a
          sottoporsi  a  controllo.  Ai  fini della qualificazione di
          piccolo   produttore   di  vino,  si  fa  riferimento  alla
          produzione    media    dell'ultimo   quinquennio   ottenuta
          nell'azienda agricola".
              -  Il  testo dell'art. 38, comma 4, del testo unico, e'
          il seguente:
              "4.  I  prodotti  finiti  e  quelli destinati ad essere
          lavorati  in  altri  opifici sono in carico del depositario
          autorizzato ed accertati dall'ufficio tecnico di finanza".
              -  Il  testo dell'art. 39, comma 3, del testo unico, e'
          il seguente:
              "3.   I  prodotti  finiti  sono  presi  in  carico  dal
          depositario  autorizzato  ed accertati dall'ufficio tecnico
          di   finanza,   anche   sulla   base   di   esperimenti  di
          lavorazione".
              -  Il  testo dell'art. 41, comma 5, del testo unico, e'
          il seguente:
              "5. Chiunque costruisce, vende o comunque da' in uso un
          apparecchio  di  distillazione o parte di esso senza averlo
          preventivamente denunciato e' punito con la sanzione di cui
          al comma 4".
              -  Il  testo dell'art. 47, comma 2, del testo unico, e'
          il seguente:
              "2.  Per  le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali
          per  le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei
          limiti  delle  tolleranze  ammesse, ovvero non giustificate
          dalla   prescritta  documentazione  si  applicano  le  pene
          previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o
          al  pagamento  dell'accisa,  salvo  che venga dimostrata la
          legittima   provenienza   dei   prodotti   ed  il  regolare
          assolvimento dell'imposta, se dovuta".
              - Il testo dell'art. 66 del testo unico e' il seguente:
              "Art.  66 (Regime di vigilanza per gli alcoli metilico,
          propilico  ed  isopropilico).  -  1. Il regime di vigilanza
          fiscale  previsto  per  gli  alcoli  metilico, propilico ed
          isopropilico, di cui all'art. 2 del decreto-legge 18 giugno
          1986,  n.  282,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          7 agosto  1986,  n.  462,  si  applica anche ai prodotti di
          provenienza comunitaria che sono, a tal fine, assimilati ai
          prodotti  nazionali; l'assunzione in carico, nei prescritti
          registri, e' effettuata con riferimento alla documentazione
          commerciale  emessa  per la scorta o per la fornitura delle
          singole partite di prodotti".
              - Il testo dell'art. 67, comma 6, del testo unico e' il
          seguente:
              "6.  Per  la vigilanza sulla produzione e sul commercio
          delle materie prime alcoligene restano in vigore, in quanto
          applicabili,  le  disposizioni del decreto-legge 30 ottobre
          1952,  n.  1322, convertito, con modificazioni, dalla legge
          20  dicembre  1952,  n.  2384, fino a quando la materia non
          sara'  regolamentata con il decreto da emanare ai sensi del
          comma  1.  Per le violazioni delle predette disposizioni si
          applica l'art. 50".
              - La direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio   del   22  giugno  1998  prevede  una  procedura
          d'informazione    nel   settore   delle   norme   e   delle
          regolamentazioni  tecniche  ed  e'  stata  pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee n. L/204 del
          21 luglio  1998.  E' stata successivamente modificata dalla
          direttiva  del  Parlamento europeo e dal Consiglio n. 98/48
          del  20  luglio  1998,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          delle Comunita' europee n. L/217 del 5 agosto 1998.
              -  Il  comma  3,  dell'art. 17, della legge n. 400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
              - Il  decreto  del  Ministro  delle finanze 28 dicembre
          2000, relativo a disposizioni recanti le modalita' di avvio
          delle  agenzie  fiscali  e l'istituzione del ruolo speciale
          provvisorio  del personale dell'amministrazione finanziaria
          a  norma  degli  articoli  73  e 74 del decreto legislativo
          30 luglio  1999,  n.  300,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
              -   Il   testo  dell'art.  73,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' il seguente:
              "4.  Il  Ministro  delle  finanze  stabilisce le date a
          decorrere  dalle  quali  le  funzioni svolte dal ministero,
          secondo  l'ordinamento  vigente,  vengono  esercitate dalle
          agenzie.  Da  tale  data  le  funzioni  cessano  di  essere
          esercitate dai dipartimenti del ministero".
              -   Il   testo  dell'art.  57,  comma  1,  del  decreto
          legislativo    30    luglio    1999,    n.   300   (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente:
              "1.  Per  la  gestione  delle  funzioni  esercitate dai
          dipartimenti  delle entrate, delle dogane, del territorio e
          di  quelle  connesse  svolte  da altri uffici del ministero
          sono  istituite  l'Agenzia  delle  entrate, l'Agenzia delle
          dogane,  l'Agenzia  del territorio e l'Agenzia del demanio,
          di seguito denominate agenzie fiscali.
              Alle   agenzie   fiscali  sono  trasferiti  i  relativi
          rapporti   giuridici,   poteri  e  competenze  che  vengono
          esercitate  secondo la disciplina dell'organizzione interna
          di ciascuna Agenzia.".
          Note all'art. 1:
              -  Per il testo degli articoli  5, comma 1, e 37, comma
          1, del testo unico, si vedano le note alle premesse.
              - Il testo dell'art. 34, comma 3, del testo unico e' il
          seguente:
              "3. E' esente da accisa la birra prodotta da un privato
          e  consumata  dallo stesso produttore, dai suoi familiari e
          dai  suoi  ospiti,  a  condizione  che non formi oggetto di
          alcuna attivita' di vendita.".
              - Il testo dell'art. 36, comma 3, del testo unico e' il
          seguente:
              "3.  E' esente da accisa il vino prodotto da un privato
          e  consumato  dallo stesso produttore, dai suoi familiari e
          dai  suoi  ospiti,  a  condizione  che non formi oggetto di
          alcuna attivita' di vendita.".
              - Il testo dell'art. 38, comma 3, del testo unico e' il
          seguente:
              "3.  Sono  esenti  da  accisa  le  bevande  fermentate,
          tranquille  a gassate, fabbricate da un privato e consumate
          dal  fabbricante  dai  suoi  familiari o dai suoi ospiti, a
          condizione  che  non formino oggetto di alcuna attivita' di
          vendita.".