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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 6 febbraio 2001, n. 132

Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84/1994.

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Testo in vigore dal: 4-5-2001
            IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

  Visto  l'articolo  16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
come  modificato  dall'articolo 2 della legge 30 giugno 2000, n. 186,
che  prevede  la fissazione, con decreto del Ministro dei trasporti e
della    navigazione,   di   criteri   vincolanti   ai   fini   della
regolamentazione  dei  servizi  portuali  da  parte  delle  autorita'
portuali, dove istituite, o delle autorita' marittime;
  Visto  l'articolo  17  della  legge  n. 84 del 1994 come modificato
dall'articolo  3 della legge n. 186 del 2000 che disciplina il lavoro
portuale temporaneo;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400,  sulla  disciplina  dell'attivita' di Governo e sull'ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001;
  Vista  la  comunicazione  effettuata con nota n. 351 del 5 febbraio
2001, al Presidente del Consiglio dei Ministri:

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Oggetto del regolamento

  1. Il presente regolamento stabilisce i criteri vincolanti ai quali
devono   attenersi  le  autorita'  portuali,  dove  istituite,  o  le
autorita'  marittime,  per la regolazione e la disciplina dei servizi
portuali di cui all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
  2. Ai fini del presente regolamento si intende:
    a)   per   "autorita'   competente"  l'autorita'  portuale,  dove
istituita,  o  l'autorita'  marittima  nella  persona  del  Capo  del
circondario;
    b)  per  "la legge" la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive
modificazioni.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10   commi   2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          italiana,  approvato  con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
          al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
          legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il testo dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n.
          84,   recante:  "Riordino  della  legislazione  in  materia
          portuale"  (Gazzetta  Ufficiale  4 febbraio  1994,  n.  28,
          supplemento  ordinario)  come  modificato dall'art. 2 della
          legge  30 giugno  2000,  n.  186,  recante: "Modifiche alla
          legge  28 gennaio  1994,  n.  84,  in materia di operazioni
          portuali  e  di  fornitura  del lavoro portuale temporaneo"
          (Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2000, n. 157) e' il seguente:
              "Art.  16  (Operazioni  portuali). - 1. Sono operazioni
          portuali  il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito,
          il  movimento  in  genere  delle  merci  e  di  ogni  altro
          materiale,   svolti   nell'ambito  portuale.  Sono  servizi
          portuali  quelli  riferiti  a  prestazioni  specialistiche,
          complementari   e  accessorie  al  ciclo  delle  operazioni
          portuali.   I   servizi   ammessi  sono  individuati  dalle
          autorita'   portuali,   o,  laddove  non  istituite,  dalle
          autorita'     marittime,     attraverso    una    specifica
          regolamentazione  da  emanare  in  conformita'  dei criteri
          vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e
          della navigazione.
              2.  Le  autorita' portuali o, laddove non istituite, le
          autorita'     marittime     disciplinano     e     vigilano
          sull'espletamento  delle  operazioni portuali e dei servizi
          portuali  nonche'  sull'applicazione delle tariffe indicate
          da  ciascuna  impresa  ai  sensi  del  comma  5,  riferendo
          periodicamente   al   Ministro   dei   trasporti   e  della
          navigazione.
              3.  L'esercizio  delle  attivita'  di  cui  al comma 1,
          espletate  per  conto  proprio  o  di terzi, e' soggetto ad
          autorizzazione   dell'autorita'  portuale  o,  laddove  non
          istituita,  dell'autorita'  marittima. Detta autorizzazione
          riguarda  lo  svolgimento  di operazioni portuali di cui al
          comma   1   previa  verifica  del  possesso  da  parte  del
          richiedente  dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno
          o  piu'  servizi portuali di cui al comma 1, da individuare
          nell'autorizzazione  stessa.  Le  imprese  autorizzate sono
          iscritte    in    appositi    registri    distinti   tenuti
          dall'autorita'   portuale,   o   laddove   non   istituita,
          dall'autorita' marittima e sono soggette al pagamento di un
          canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati
          dalle medesime autorita'.
              3-bis.  Le  operazioni  ed i servizi portuali di cui al
          comma   1  non  possono  svolgersi  in  deroga  alla  legge
          23 ottobre  1960,  n. 1369, salvo quanto previsto dall'art.
          17.
              4.  Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al
          comma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro dei
          trasporti  e  della  navigazione,  con  proprio decreto, da
          emanarsi  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore della presente legge, determina:
                a) i    requisiti    di    carattere    personale   e
          tecnico-organizzativo,   di   capacita'   finanziaria,   di
          professionalita'    degli   operatori   e   delle   imprese
          richiedenti,  adeguati  alle  attivita' da espletare, tra i
          quali  la  presentazione  di  un  programma  operativo e la
          determinazione  di  un  organico di lavoratori alle dirette
          dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;
                b) i  criteri,  le modalita' e i termini in ordine al
          rilascio,   alla   sospensione  ed  alla  revoca  dell'atto
          autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli;
                c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi
          dei  canoni annui e della cauzione in relazione alla durata
          ed  alla  specificita' dell'autorizzazione, tenuti presenti
          il volume degli investimenti e le attivita' da espletare;
                d) i  criteri  inerenti il rilascio di autorizzazioni
          specifiche  per  l'esercizio  di  operazioni  portuali,  da
          effettuarsi  all'arrivo  o  alla partenza di navi dotate di
          propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle
          operazioni da svolgere, nonche' per la determinazione di un
          corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non
          rientrano nel numero massimo di cui al comma 7.
              5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma
          1  sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del
          comma 3 devono comunicare all'autorita' portuale o, laddove
          non  istituita,  all'autorita'  marittima  le  tariffe  che
          intendono  praticare  nei  confronti  degli utenti, nonche'
          ogni successiva variazione.
              6.  L'autorizzazione  ha durata rapportata al programma
          operativo  proposto  dall'impresa ovvero, qualora l'impresa
          autorizzata  sia  anche  titolare  di  concessione ai sensi
          dell'art.  18,  durata  identica a quella della concessione
          medesima;   l'autorizzazione   puo'   essere  rinnovata  in
          relazione  a  nuovi  programmi  operativi  o  a seguito del
          rinnovo  della concessione. L'autorita' portuale o, laddove
          non   istituita,   l'autorita'   marittima  sono  tenute  a
          verificare,  con  cadenza almeno annuale, il rispetto delle
          condizioni previste nel programma operativo.
              7.  L'autorita'  portuale  o,  laddove  non  istituita,
          l'autorita'  marittima,  sentita  la commissione consultiva
          locale,  determina  il numero massimo di autorizzazioni che
          possono   essere  rilasciate  ai  sensi  del  comma  3,  in
          relazione  alle  esigenze  di funzionalita' del porto e del
          traffico,   assicurando,   comunque,   il   massimo   della
          concorrenza nel settore.
              7-bis.  Le  disposizioni  del  presente articolo non si
          applicano   ai   depositi   e   stabilimenti   di  prodotti
          petroliferi  e  chimici allo stato libero, nonche' di altri
          prodotti affini, siti in ambito portuale.
              7-ter.  Le autorita' portuali o, laddove non istituite,
          le autorita' marittime, devono pronunciarsi sulle richieste
          di autorizzazione di cui al presente articolo entro novanta
          giorni  dalla  richiesta,  decorsi  i  quali, in assenza di
          diniego motivato, la richiesta si intende accolta.".
              - Il testo dell'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n.
          84, come modificato dall'art. 3 della legge 30 giugno 2000,
          e' il seguente:
              "Art.   17   (Disciplina  della  fornitura  del  lavoro
          portuale  temporaneo). - 1. Il presente articolo disciplina
          la fornitura di lavoro temporaneo, anche in deroga all'art.
          1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle imprese di cui
          agli  articoli  16  e  18 per l'esecuzione delle operazioni
          portuali  e  dei  servizi  portuali  autorizzati  ai  sensi
          dell'art. 16, comma 3.
              2.  Le  autorita' portuali o, laddove non istituite, le
          autorita'   marittime,   autorizzano   l'erogazione   delle
          prestazioni  di  cui al comma 1 da parte di una impresa, la
          cui  attivita'  deve  essere  esclusivamente  rivolta  alla
          fornitura  di  lavoro  temporaneo  per  l'esecuzione  delle
          operazioni  e  dei servizi portuali, da individuare secondo
          una   procedura   accessibile   ad   imprese   italiane   e
          comunitarie.  Detta  impresa,  che  deve  essere  dotata di
          adeguato   personale   e   risorse  proprie  con  specifica
          caratterizzazione di professionalita' nell'esecuzione delle
          operazioni  portuali,  non  deve  esercitare direttamente o
          indirettamente  le attivita' di cui agli articoli 16 e 18 e
          le  attivita'  svolte  dalle  societa'  di cui all'art. 21,
          comma 1,  lettera a), ne' deve essere detenuta direttamente
          o indirettamente da una o piu' imprese di cui agli articoli
          16,  18  e 21, comma 1, lettera a), e neppure deve detenere
          partecipazioni  anche di minoranza in una o piu' imprese di
          cui  agli  articoli  16,  18  e  21,  comma  1, lettera a),
          impegnandosi,   in   caso  contrario,  a  dismettere  dette
          attivita'    e    partecipazioni    prima    del   rilascio
          dell'autorizzazione.
              3.  L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata
          dall'autorita'   portuale   o,   laddove   non   istituita,
          dall'autorita'    marittima    entro    centoventi   giorni
          dall'individuazione   dell'impresa   stessa   e,  comunque,
          subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale
          attivita'  e  partecipazione  di  cui  al  medesimo  comma.
          L'impresa  subentrante  e' tenuta a corrispondere il valore
          di  mercato di dette attivita' e partecipazioni all'impresa
          che le dismette.
              4.  L'autorita'  portuale  o,  laddove  non  istituita,
          l'autorita'  marittima individua le procedure per garantire
          la  continuita'  del rapporto di lavoro a favore dei soci e
          dei  dipendenti  dell'impresa  di cui all'art. 21, comma 1,
          lettera b), nei confronti dell'impresa autorizzata.
              5.  Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2
          e  3,  le prestazioni di cui al comma 1, vengono erogate da
          agenzie  promosse  dalle  autorita' portuali o, laddove non
          istituite,   dalle   autorita'   marittime  e  soggette  al
          controllo  delle stesse e la cui gestione e' affidata ad un
          organo  direttivo  composto da rappresentanti delle imprese
          di  cui  agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a). Ai
          fini  delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia assume
          i  lavoratori  impiegati  presso le imprese di cui all'art.
          21,  comma 1, lettera b), che cessano la propria attivita'.
          Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
          di  concerto  con il Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale,  sono  adottate  le  norme per l'istituzione ed il
          funzionamento dell'agenzia.
              6.  L'impresa  di  cui al comma 2 e l'agenzia di cui al
          comma  5, qualora non abbiano personale sufficiente per far
          fronte  alla  fornitura  di  lavoro  temporaneo prevista al
          comma  1,  possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici,
          ai  soggetti  abilitati  alla  fornitura  di prestazioni di
          lavoro temporaneo previsti all'art. 2 della legge 24 giugno
          1997, n. 196.
              7.  Nell'ambito  delle  trattative  per  la stipula del
          contratto  collettivo  nazionale  dei  lavoratori  portuali
          previste al comma 13 le parti sociali individuano:
                a) i  casi in cui il contratto di fornitura di lavoro
          temporaneo puo' essere concluso ai sensi dell'art. 1, comma
          2, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
                b) le  qualifiche professionali alle quali si applica
          il divieto previsto dall'art. 1, comma 4, lettera a), della
          legge n. 196 del 1997;
                c) la  percentuale  massima  dei prestatori di lavoro
          temporaneo  in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa
          utilizzatrice,  secondo  quanto previsto dall'art. 1, comma
          8, della legge n. 196 del 1997;
                d) i  casi  per  i  quali  puo'  essere  prevista una
          proroga  dei  contratti  di  lavoro  a tempo determinato ai
          sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997;
                e) le   modalita'  di  retribuzione  dei  trattamenti
          aziendali  previsti all'art. 4, comma 2, della legge n. 196
          del 1997.
              8.  Al  fine  di  favorire la formazione professionale,
          l'impresa  di  cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5
          realizzano  iniziative  rivolte  al  soddisfacimento  delle
          esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo.
          Dette  iniziative  possono  essere  finanziate  anche con i
          contributi  previsti  dall'art.  5  della  legge n. 196 del
          1997.
              9.  L'impresa  di  cui al comma 2 e l'agenzia di cui al
          comma 5 non costituiscono imprese incaricate della gestione
          di   servizi  di  interesse  economico  generale  o  aventi
          carattere  di  monopolio  fiscale  ai  sensi  dell'art. 86,
          paragrafo  2,  del  trattato  che  istituisce  la Comunita'
          europea.
              10.  Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le
          autorita'  marittime adottano specifici regolamenti volti a
          controllare  le attivita' effettuate dai soggetti di cui ai
          commi  2  e  5  anche  al  fine  di verificare l'osservanza
          dell'obbligo  di parita' di trattamento nei confronti delle
          imprese  di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera
          a),  e  della  capacita'  di  prestare le attivita' secondo
          livelli   quantitativi   e   qualitativi   adeguati.  Detti
          regolamenti dovranno prevedere tra l'altro:
                a) criteri per la determinazione e applicazione delle
          tariffe da approvare dall'autorita' portuale o, laddove non
          istituita, dall'autorita' marittima;
                b) disposizioni  per  la determinazione qualitativa e
          quantitativa  degli organici dell'impresa di cui al comma 2
          e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive
          esigenze delle attivita' svolte;
                c) predisposizione di piani e programmi di formazione
          professionale  sia  ai  fini  dell'accesso  alle  attivita'
          portuali,   sia   ai   fini   dell'aggiornamento   e  della
          riqualificazione dei lavoratori;
                d)  procedure  di  verifica  e  di controllo da parte
          delle  autorita'  portuali  o, laddove non istituite, delle
          autorita'     marittime     circa     l'osservanza    delle
          regolamentazioni adottate;
                e) criteri  per  la  salvaguardia della sicurezza sul
          lavoro.
              11. Ferme restando le competenze dell'autorita' garante
          della  concorrenza  e del mercato, le autorita' portuali o,
          laddove  non  istituite,  le autorita' marittime, che hanno
          rilasciato  le  autorizzazioni  di  cui al comma 2, possono
          sospenderne  l'efficacia  o, nei casi piu' gravi, revocarle
          allorquando accertino la violazione degli obblighi nascenti
          dall'esercizio  dell'attivita' autorizzata. Nel caso in cui
          la violazione sia commessa da agenzie di cui al comma 5, le
          autorita'  portuali  o, laddove non istituite, le autorita'
          marittime  possono  disporre la sostituzione dell'organo di
          gestione dell'agenzia stessa.
              12.   La   violazione  delle  disposizioni  tariffarie,
          previste  dai regolamenti di cui al comma 10, e' punita con
          la  sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a
          lire 60 milioni.
              13.  Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le
          autorita'    marittime    inseriscono    negli    atti   di
          autorizzazione  di  cui  al  presente  articolo, nonche' in
          quelli previsti dall'art. 16 e negli atti di concessione di
          cui   all'art.   18,  disposizioni  volte  a  garantire  ai
          lavoratori   e   ai   soci  lavoratori  di  cooperative  un
          trattamento  normativo  e  retributivo minimo inderogabile.
          Per  i  predetti  fini  il  Ministero dei trasporti e della
          navigazione,  di  concerto  con  il  Ministero del lavoro e
          della  previdenza  sociale, promuove specifici incontri fra
          le  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori maggiormente
          rappresentative  a  livello  nazionale,  le  rappresentanze
          delle  imprese, dell'utenza portuale e delle imprese di cui
          all'art.  21,  comma  1,  e l'associazione fra le autorita'
          portuali,  volti  a  determinare la stipula di un contratto
          collettivo  di  lavoro unico nazionale di riferimento. Fino
          alla   stipula   di   tale   contratto  le  predette  parti
          determinano  a  livello  locale  i  trattamenti normativi e
          retributivi  di riferimento per l'individuazione del minimo
          inderogabile.
              14.  Le  autorita' portuali esercitano le competenze di
          cui  al presente articolo previa deliberazione del comitato
          portuale,  sentita  la commissione consultiva. Le autorita'
          marittime  esercitano  le  competenze  di  cui  al presente
          articolo sentita la commissione consultiva.
              15.  Le  parti sociali indicate al comma 13 regolano le
          modalita'   di   retribuzione  delle  giornate  di  mancato
          avviamento  al  lavoro  dei  lavoratori  impiegati presso i
          soggetti   di  cui  ai  commi  2  e  5,  sulla  base  delle
          disposizioni dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre
          1996, n. 662. Ove ricorrano le condizioni dettate dall'art.
          1  del  decreto  27 novembre 1997, n. 477, del Ministro del
          lavoro  e della previdenza sociale il Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale, di concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          emana  i  regolamenti previsti dall'art. 2, comma 28, della
          citata legge n. 662 del 1996.".
              - Il  testo  dell'art.  17,  commi  3  e  4 della legge
          23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri"  (Gazzetta  Ufficiale  12 settembre 1988, n. 214,
          supplemento ordinario) e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
          Nota all'art. 1, comma 1:
              - Per  il  testo  dell'art.  16, della legge 28 gennaio
          1994, n. 84, si veda nelle note alle premesse.