stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2001, n. 71

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, recante riordino delle Stazioni sperimentali per l'industria.

nascondi
Testo in vigore dal: 11-4-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  regio  decreto  12  settembre 1909, n. 479, e successive
modifiche,  sulla  istituzione  in Milano della Stazione sperimentale
per l'industria della carta e lo studio delle fibre tessili;
  Visto  il  decreto  luogotenenziale  2  marzo  1919,  n.  1048,  di
riorganizzazione  della  Stazione  sperimentale per l'industria della
carta e lo studio delle fibre tessili;
  Visto  il  regio  decreto  31 ottobre 1923, n. 2523, modificato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 718, sul
riordinamento delle Stazioni sperimentali per l'industria;
  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per
la  riforma  della  pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa, ed in particolare l'articolo 11, comma 3;
  Visto  il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, sul riordino
delle Stazioni sperimentali per l'industria;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;
  Acquisito  il  parere  della  Commissione  bicamerale, istituita ai
sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 febbraio 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
commercio  con  l'estero,  di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                   Riordino Stazione sperimentale
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo  la Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre
tessili  vegetali  ed  artificiali, di cui all'articolo 1 del decreto
luogotenenziale  2  marzo  1919, n. 1048, assume la denominazione di:
"Stazione  sperimentale carta, cartoni e paste per carta" per effetto
dello  scorporo dai settori di riferimento dell'industria delle fibre
tessili vegetali ed artificiali.
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione dei princi'pi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per soggetti definiti.
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  11, comma 3, della
          legge  15 marzo  1997,  n.  59  (Delega  al  Governo per il
          conferimento  di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa):
              "3.  Disposizioni  correttive  e integrative ai decreti
          legislativi  possono  essere  emanate,  nel  rispetto degli
          stessi  princi'pi  e  criteri  direttivi  e con le medesime
          procedure,  entro  un anno dalla data della loro entrata in
          vigore.".

          Nota all'art. 1:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  del  decreto
          luogotenenziale  2 marzo  1919,  n.  1048 (Riorganizzazione
          della  Regia  stazione  sperimentale  per l'industria della
          carta e lo studio delle fibre tessili, in Milano):
              "1.  La  Regia  Stazione  sperimentale  per l'industria
          della  carta  e  lo studio delle fibre tessili in Milano e'
          riorganizzata  in  base  alle norme dell'art. 6 del decreto
          luogotenenziale  10 maggio  1917,  n.  896,  e del presente
          decreto.  Essa  assume  il nome di R. Stazione Sperimentale
          per l'industria della carta e lo studio delle fibre tessili
          vegetali.".