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DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1999, n. 540

Riordino delle stazioni sperimentali per l'industria, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/2/2000. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/2001)
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Testo in vigore dal:  24-2-2000

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 8 febbraio 1885, n. 1596, e successive modifiche, sulla istituzione in Napoli della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti;
Visto il regio decreto 12 settembre 1909, n. 479, e successive modifiche, sulla istituzione in Milano della stazione sperimentale per la cellulosa, la carta e le fibre tessili, vegetali e artificiali;
Visto il decreto legislativo 20 giugno 1918, n. 2131, sulla istituzione della stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 1919, n. 637, sulla istituzione della stazione sperimentale per l'industria degli olii e dei grassi in Milano;
Visto il decreto legislativo 2 luglio 1922, n. 1396, sulla istituzione della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma;
Visto il regio decreto 7 ottobre 1923, n. 3266, sulla istituzione della stazione sperimentale per la seta in Milano;
Visto il regio decreto 23 marzo 1940, n. 744, e successive modifiche, sulla istituzione della stazione sperimentale per i combustibili in Milano;
Vista la legge 16 ottobre 1954, n. 1032, sulla istituzione della stazione sperimentale per il vetro in Venezia-Murano;
Visto il regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 718, sul riordinamento delle stazioni sperimentali per l'industria;
Visto il regio decreto 3 giugno 1924, n. 696, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 1461, di approvazione del regolamento per le stazioni sperimentali per l'industria;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione;
Visto l'articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, recante delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi;
Vista la legge 29 luglio 1990, n. 241, concernente proroga dei termini per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 giugno 1999;
Acquisito il parere della commissione bicamerale, istituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Normativa applicabile

1. Le Stazioni Sperimentali per l'industria, di seguito indicate anche come Stazioni Sperimentali, sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo.
2. Fermo restando il numero delle Stazioni Sperimentali, con uno o più decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi generali indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge stessa, sono disposti la fusione, lo scorporo o la soppressione delle Stazioni Sperimentali già esistenti, nonché la definizione del settore di rispettivo riferimento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998):
"6. I termini di cui all'art. 10, al comma 1 dell'art. 11 ed al comma 11 dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono differiti al 31 luglio 1999. I commi 2 e 3 dell'art. 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono abrogati. All'art. 16, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello sono sostituite dalla seguente: allo ".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 11, comma 3, e 14, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa":
"Art. 11, comma 3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore".
"Art. 14, comma 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma l dell'art. 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltrechè ai princìpi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;
e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche".