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LEGGE 1 marzo 2001, n. 63

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/4/2001
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Testo in vigore dal: 6-4-2001
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del  codice  di  procedura
penale, le parole da: "o in occasione" fino alla fine sono soppresse. 
  2. All'articolo 17, comma 1, alinea, del codice di procedura penale
le parole:  "quando  non  pregiudichi  la  rapida  definizione  degli
stessi" sono sostituite dalle  seguenti:  "quando  non  determini  un
ritardo nella definizione degli stessi". 
  3. All'articolo 17, comma 1, del codice  di  procedura  penale,  le
lettere c) e d) sono sostituite dalla seguente: 
  "c) nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera b)". 
  4. All'articolo 371, comma 2, lettera a), del codice  di  procedura
penale, le parole da: "ovvero" fino alla fine sono soppresse. 
  5. All'articolo 371, comma 2, del codice di  procedura  penale,  la
lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  "b) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi  in
occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o
ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto  o  l'impunita',  o  che
sono stati commessi da piu' persone in danno reciproco le  une  delle
altre, ovvero se la prova di  un  reato  o  di  una  sua  circostanza
influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza". 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si trascrive il testo  dell'art.  12  del  codice  di
          procedura  penale,  come   modificato   dalla   legge   qui
          pubblicata: 
              "Art. 12 (Casi di connessione). - 1. Si ha  connessione
          di procedimenti (17): 
              a) se il reato per cui si procede e' stato commesso  da
          piu' persone in  concorso  o  cooperazione  fra  loro  (110
          c.p.), o se piu' persone con  condotte  indipendenti  hanno
          determinato l'evento; 
              b) se una persona e' imputata di  piu'  reati  commessi
          con una sola azione od omissione ovvero con piu' azioni  od
          omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (2973,
          423; 81 c.p.); 
              c) se dei reati per cui si procede gli uni  sono  stati
          commessi per eseguire o per occultare gli altri". 
              - Si trascrive il testo  dell'art.  17  del  codice  di
          procedura  penale,  come   modificato   dalla   legge   qui
          pubblicata: 
              "Art. 17 (Riunione di processi). - 1.  La  riunione  di
          processi pendenti nello stesso stato  e  grado  davanti  al
          medesimo giudice  puo'  essere  disposta  (19)  quando  non
          determini un ritardo nella definizione degli stessi: 
              a) nei casi previsti dall'art. 12; 
              b) (lettera soppressa  dall'art.  1,  decreto-legge  20
          novembre 1991, n. 367, convertito, con  modificazioni,  con
          la legge 20 gennaio 1992, n. 8); 
              c) nei casi previsti dall'art. 371,  comma  2,  lettera
          b); 
              d) nei casi in cui la  prova  di  un  reato  o  di  una
          circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato
          o di una sua circostanza (4912, 6103, att. 2); 
              1-bis.  Se  alcuni  dei  processi  pendono  davanti  al
          tribunale collegiale (33 bis) ed altri davanti al tribunale
          monocratico (33 ter), la riunione e'  disposta  davanti  al
          tribunale in  composizione  collegiale.  Tale  composizione
          resta ferma anche nel caso di  successiva  separazione  dei
          processi (18).". 
              - Si trascrive il testo dell'art.  371  del  codice  di
          procedura  penale,  come   modificato   dalla   legge   qui
          pubblicata: 
              "Art. 371 (Rapporti tra  diversi  uffici  del  pubblico
          ministero). - 1. Gli uffici diversi del pubblico  ministero
          che procedono a indagini collegate, si coordinano tra  loro
          per la speditezza, economia  ed  efficacia  delle  indagini
          medesime. A tali fini provvedono allo scambio di atti e  di
          informazioni nonche'  alla  comunicazione  delle  direttive
          rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria. Possono
          altresi'  procedere,  congiuntamente,  al   compimento   di
          specifici atti. 
              2. Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero
          si considerano collegate: 
              a) se i procedimenti sono connessi  a  norma  dell'art.
          12. 
              b) se si tratta di reati dei quali gli uni  sono  stati
          commessi in occasione degli  altri,  o  per  conseguirne  o
          assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo,
          il prodotto o l'impunita', o che  sono  stati  commessi  da
          piu' persone in danno reciproco le une delle altre,  ovvero
          se la prova di un reato o di una sua circostanza  influisce
          sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza. 
              c) se la prova di piu' reati deriva,  anche  in  parte,
          dalla stessa fonte. 
              3. Salvo quanto disposto dall'art. 12, il  collegamento
          delle indagini non ha effetto sulla competenza.".