stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 20 novembre 1991, n. 367

Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata.

note: Entrata in vigore del decreto : 22/11/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 gennaio 1992, n. 8 (in G.U. 20/01/1992, n.15).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
nascondi
Testo in vigore dal:  21-1-1992
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di portare a soluzione i problemi connessi al coordinamento delle indagini per reati di criminalità organizzata; di dettare nuove disposizioni volte a prevenire e risolvere i contrasti tra uffici del pubblico ministero; di rendere più aderente alle esigenze di funzionalità degli uffici giudiziari il regime della connessione di procedimenti stabilito nel codice di procedura penale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 novembre 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Ampliamento dei casi di connessione
1. Nell'articolo 12 del codice di procedura penale le lettere b) e c) del comma 1 sono sostituite dalle seguenti:
" b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;
c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità.".
((3. Nell'articolo 371, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale sono soppresse le parole: 'di reato continuato ò))