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LEGGE 1 marzo 2001, n. 63

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/4/2001
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Testo in vigore dal:  6-4-2001
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, le parole da: "o in occasione" fino alla fine sono soppresse.
2. All'articolo 17, comma 1, alinea, del codice di procedura penale le parole: "quando non pregiudichi la rapida definizione degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi".
3. All'articolo 17, comma 1, del codice di procedura penale, le lettere c) e d) sono sostituite dalla seguente:
"c) nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera b)".
4. All'articolo 371, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, le parole da: "ovvero" fino alla fine sono soppresse.
5. All'articolo 371, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 12 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 12 (Casi di connessione). - 1. Si ha connessione di procedimenti (17):
a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro (110 c.p.), o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento;
b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (2973, 423; 81 c.p.);
c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri".
- Si trascrive il testo dell'art. 17 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 17 (Riunione di processi). - 1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta (19) quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi:
a) nei casi previsti dall'art. 12;
b) (lettera soppressa dall'art. 1, decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, con la legge 20 gennaio 1992, n. 8);
c) nei casi previsti dall'art. 371, comma 2, lettera b);
d) nei casi in cui la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza (4912, 6103, att. 2);
1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale (33 bis) ed altri davanti al tribunale monocratico (33 ter), la riunione è disposta davanti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi (18).".
- Si trascrive il testo dell'art. 371 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 371 (Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero). - 1. Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini collegate, si coordinano tra loro per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime. A tali fini provvedono allo scambio di atti e di informazioni nonché alla comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria. Possono altresì procedere, congiuntamente, al compimento di specifici atti.
2. Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate:
a) se i procedimenti sono connessi a norma dell'art.
12.
b) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza.
c) se la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte.
3. Salvo quanto disposto dall'art. 12, il collegamento delle indagini non ha effetto sulla competenza.".