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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 ottobre 2000, n. 366

Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2003)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 26-12-2000
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale viene
istituita l'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  l'articolo  22,  primo  comma,  numero  4),  del decreto del
Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce
la  non  obbligatorieta'  dell'emissione  della  fattura,  se  non  a
richiesta  del  cliente,  per  le attivita' di commercio al minuto ed
attivita' assimilate;
  Visto  l'articolo  22, secondo comma, del medesimo decreto il quale
stabilisce  che  la non obbligatorieta' dell'emissione della fattura,
prevista  nel  comma  precedente  dello stesso articolo, possa essere
dichiarata  applicabile,  con  decreto del Ministro delle finanze, ad
altre categorie di contribuenti che prestino servizio al pubblico con
caratteri  di  uniformita',  frequenza  e  importo  limitato  tali da
rendere   particolarmente   onerosa   l'osservanza   dell'obbligo  di
fatturazione e degli adempimenti connessi;
  Visto  l'articolo  73,  primo  comma,  lettera  e), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che rimette, tra
l'altro,  al  Ministro  delle  finanze  la determinazione, con propri
decreti,   di   particolari  modalita'  e  termini  per  l'emissione,
numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni periodiche
e  i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia
elettrica e simili;
  Visto  l'articolo  74,  primo  comma,  lettera  d), del decreto del
Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce,
in deroga a quanto disposto nei titoli primo e secondo, che l'imposta
sul  valore  aggiunto  e'  dovuta  per le prestazioni dei gestori dei
telefoni posti a disposizione del pubblico, nonche' per la vendita di
qualsiasi  mezzo tecnico per fruire dei servizi di telecomunicazione,
fissa  o  mobile,  e  di telematica, dal titolare della concessione o
autorizzazione  ad  esercitare i servizi sulla base del corrispettivo
dovuto dall'utente;
  Visto  l'articolo  74,  terzo  comma, del citato decreto n. 633 del
1972,  che  dispone  che  le modalita' e i termini per l'applicazione
delle disposizioni dei commi primo e secondo del medesimo articolo 74
saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze;
  Visto   l'articolo   74,   quarto   comma,  dello  stesso  decreto,
concernente la possibilita' per determinati enti ed imprese di essere
autorizzati,  con  decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le
liquidazioni  e versamenti trimestralmente anziche' mensilmente senza
che  si  applichino  le disposizioni di cui al precedente articolo 33
relativo  alle  semplificazioni  per  i contribuenti minori in ordine
alle liquidazioni ed ai versamenti;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994,
n.  357, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1994, n.
489;
  Visto   il   decreto   ministeriale  13  aprile  1978,  concernente
l'applicazione   dell'imposta   sul  valore  aggiunto  relativa  alle
operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  11  marzo  1996,  concernente gli
obblighi  tributari  nel settore del servizio pubblico radiomobile di
comunicazione denominato "GSM";
  Vista  la  decisione  del  Consiglio delle Comunita' europee del 17
marzo  1997,  n.  97/207/CE  che  autorizza la Repubblica italiana ad
applicare  una  misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva
I.V.A.  77/388/CEE  in  materia  di armonizzazione delle legislazioni
degli  Stati  membri relative alle imposte sulla cifra di affari, con
la  quale,  tra l'altro, e' stata fornita la definizione del servizio
di telecomunicazione;
  Considerato   il   continuo  ed  accelerato  sviluppo  tecnico  del
particolare  settore  delle  telecomunicazioni,  nel quale vengono ad
essere  ricomprese  in  numero sempre maggiore nuove realta' le quali
comportano    un    ampliamento    dell'ambito    dei    servizi   di
telecomunicazione;
  Considerato  che,  per  l'elevato  numero delle operazioni poste in
essere  nei  confronti  degli  utenti, i servizi di telecomunicazione
rientrano  tra i servizi di cui all'articolo 73, primo comma, lettera
e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  avvalersi delle facolta' conferitegli
dai   detti   articoli  per  quanto  concerne  la  determinazione  di
particolari   modalita'   di  applicazione  dell'imposta  sul  valore
aggiunto  per  le  operazioni effettuate, nel territorio dello Stato,
nel settore delle telecomunicazioni;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2000, n.
190/99;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del
1988, con nota n. 3-14619 dell'8 settembre 2000;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                    Servizi di telecomunicazione
  1.   Ai   fini   del  presente  decreto  costituiscono  servizi  di
telecomunicazione  l'emissione,  trasmissione  e  ricezione di segni,
segnali,  scritti,  immagini  e  suoni  o  informazioni  di qualsiasi
natura,  resi  tramite  filo,  radio,  cavo, od altri mezzi o sistemi
elettromagnetici, elettronici, ottici e similari all'uopo predisposti
dalla  tecnica.  Si considerano altresi' servizi di telecomunicazione
la  cessione e la concessione di diritti di utilizzazione dei mezzi o
sistemi  per  le  predette  emissioni,  trasmissioni  o ricezioni, la
distribuzione  di  segnali  radiotelevisivi, via cavo o satellite, la
messa  a disposizione di reti in cavo o satellitari, l'autorizzazione
all'accesso  alle  reti  informatiche,  nonche'  le  altre operazioni
accessorie  o  comunque  connesse  ai servizi in precedenza indicati,
quando  le  stesse  sono considerate parte integrante del servizio in
forza delle previsioni contrattuali.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
                              Note alle premesse:
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972,   n.   633,  concernente  "Istituzione  e  disciplina
          dell'imposta  sul  valore aggiunto" e' stato pubblicato nel
          supplemento  ordinario  n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 292
          dell'11 novembre 1972.
              - Si  riporta  il testo dell'art. 22 del citato decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
          come modificato dalla legge n. 7 del 17 gennaio 2000:
              "Art. 22 (Commercio al minuto ed attivita' assimilate).
          -  L'emissione della fattura non e' obbligatoria, se non e'
          richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione
          dell'operazione:
                1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti
          al  minuto  autorizzati  in  locali  aperti al pubblico, in
          spacci   interni,   mediante  apparecchi  di  distribuzione
          automatica,  per  corrispondenza,  a  domicilio  o in forma
          ambulante;
                2) per    le    prestazioni    alberghiere    e    le
          somministrazioni  di  alimenti  e  bevande  effettuate  dai
          pubblici   esercizi,   nelle  mense  aziendali  o  mediante
          apparecchi di distribuzione automatica;
                3) per le prestazioni di trasporto di persone nonche'
          di veicoli e bagagli al seguito;
                4) per  le prestazioni di servizi rese nell'esercizio
          di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante
          o nell'abitazione dei clienti;
                5) per  le  prestazioni di custodia e amministrazioni
          di  titoli  e  per  gli  altri  servizi  resi  da aziende o
          istituti di credito e da societa' finanziarie o fiduciarie;
                6) per  le operazioni esenti indicate ai numeri da 1)
          a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10.
              La   disposizione  del  comma  precedente  puo'  essere
          dichiarata  applicabile,  con  decreto  del  Ministro delle
          finanze,  ad  altre  categorie di contribuenti che prestino
          servizi al pubblico con carattere di uniformita', frequenza
          e  importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa
          l'osservanza   dell'obbligo   di   fatturazione   e   degli
          adempimenti connessi.
              Gli   imprenditori  che  acquistano  beni  che  formano
          oggetto dell'attivita' propria dell'impresa da commercianti
          al  minuto ai quali e' consentita l'emissione della fattura
          sono obbligati a richiederla".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 73 del citato decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
          come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
          n. 48 del 7 febbraio 2000:
              "Art.  73 (Modalita' e termini speciali). - Il Ministro
          per  le  finanze,  con  propri decreti, puo' determinare le
          modalita' ed i termini:
                a) per   l'emissione,   numerazione,   registrazione,
          conservazione  delle  fatture  o  per  la registrazione dei
          corrispettivi   relativi  ad  operazioni  effettuate  dalla
          stessa   impresa  in  diversi  settori  di  attivita'  e  a
          operazioni  effettuate  a mezzo di sedi secondarie od altre
          dipendenze  di  cui  al  secondo  comma  dell'art.  35 e di
          commissionari,  nonche'  per  la registrazione dei relativi
          acquisti;
                b) per  l'emissione delle fatture relative a cessioni
          di  beni  inerenti  a  contratti  estimatori, a cessioni di
          imballaggi  e  recipienti  di  cui  all'art. 15, n. 4), non
          restituiti in conformita' alle pattuizioni contrattuali e a
          cessioni  di  beni il cui prezzo e' commisurato ad elementi
          non   ancora   conosciuti   alla   data   di  effettuazione
          dell'operazione;
                c) per   l'emissione,  numerazione,  registrazione  e
          conservazione  delle  fatture  relative  a  prestazioni  di
          servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni per
          le   quali  risulti  particolarmente  onerosa  e  complessa
          l'osservanza  degli  obblighi  di cui al titolo secondo del
          presente decreto;
                d) per le annotazioni prescritte dal presente decreto
          da   parte   dei   contribuenti   che  utilizzino  macchine
          elettrocontabili, fermo restando l'obbligo di tenere conto,
          nelle dichiarazioni annuali e nelle liquidazioni periodiche
          di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo
          cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse si riferiscono;
                e) per l'emissione, numerazione e registrazione delle
          fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi
          alle  somministrazioni  di  acqua, gas, energia elettrica e
          simili e all'esercizio di impianti di lampade votive.
              Con  decreti del Ministro delle finanze possono inoltre
          essere   determinate   le   formalita'  che  devono  essere
          osservate  per effettuare, senza applicazione dell'imposta,
          la  restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione
          gratuita   di  beni  invenduti,  previste  da  disposizioni
          legislative usi commerciali o clausole contrattuali.
              Il  Ministro  delle  finanze  puo'  disporre con propri
          decreti,   stabilendo   le   relative   modalita',  che  le
          dichiarazioni  delle  societa' controllate siano presentate
          dall'ente  o  societa' controllante all'ufficio del proprio
          domicilio  fiscale  e che i versamenti di cui agli articoli
          27,  30 e 33 siano fatti all'ufficio stesso per l'ammontare
          complessivamente dovuto dall'ente o societa' controllante e
          dalle   societa'  controllate,  al  netto  delle  eccedenze
          detraibili.  Le dichiarazioni, sottoscritte anche dall'ente
          o  societa'  controllante,  devono  essere presentate anche
          agli   uffici   del   domicilio   fiscale   delle  societa'
          controllate,   fermi  restando  gli  altri  obblighi  e  le
          responsabilita'   delle   societa'   stesse.  Si  considera
          controllata   la  societa'  le  cui  azioni  o  quote  sono
          possedute  dall'altra  per  oltre  la meta' fin dall'inizio
          dell'anno solare precedente".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 74 del citato decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
          come modificato dalla legge n. 133 del 13 maggio 1999:
              "Art. 74 (Disposizioni relative a particolari settori).
          -  In  deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo,
          l'imposta e' dovuta:
                a) per  il  commercio  di sali e tabacchi importati o
          fabbricati dall'amministrazione autonoma dei monopoli dello
          Stato,   ceduti  attraverso  le  rivendite  dei  generi  di
          monopoli,   dall'amministrazione  stessa,  sulla  base  del
          prezzo di vendita al pubblico;
                b) per  il  commercio  dei  fiammiferi, limitatamente
          alle   cessioni  successive  alle  consegne  effettuate  al
          Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla
          base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si
          applica  nei  confronti  del soggetto che effettua la prima
          immissione   al   consumo   di  fiammiferi  di  provenienza
          comunitaria. L'imposta concorre a formare la percentuale di
          cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto
          legislativo 17 aprile 1948, n. 525;
                c) per   il  commercio  di  giornali  quotidiani,  di
          periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di
          cataloghi,  dagli  editori sulla base del prezzo di vendita
          al  pubblico,  in  relazione al numero delle copie vendute.
          L'imposta  puo'  applicarsi  in  relazione  al numero delle
          copie   consegnate   o   spedite,  diminuito  a  titolo  di
          forfettizzazione  della resa del 60 per cento per i libri e
          del  60  per  cento  per i giornali quotidiani e periodici,
          esclusi  quelli  pornografici  e quelli ceduti unitamente a
          supporti  integrativi  o  ad  altri  beni. Per periodici si
          intendono    i    prodotti   editoriali   registrati   come
          pubblicazioni  ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47,
          e  successive  modificazioni.  Per  supporti integrativi si
          intendono  i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri
          supporti    sonori    o    videomagnetici   ceduti,   anche
          gratuitamente,  in  unica confezione, unitamente a giornali
          quotidiani,  periodici  e  libri  a  condizione  che i beni
          unitamente  ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo
          dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per
          cento  del  prezzo  della  confezione  stessa.  Qualora non
          ricorrano   tali   condizioni,  l'imposta  si  applica  con
          l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui
          al primo periodo della presente lettera c) si applica anche
          se  i  giornali  quotidiani,  i  periodici  ed i libri sono
          ceduti  unitamente a beni diversi dai supporti integrativi,
          con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreche' il
          costo  del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente
          alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento
          del  prezzo  dell'intera  confezione;  se il costo del bene
          ceduto,    anche    gratuitamente,    congiuntamente   alla
          pubblicazione  e  superiore  al  dieci per cento del prezzo
          dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota
          di  ciascuno  dei  beni  ceduti.  I soggetti che esercitano
          l'opzione  per  avvalersi delle disposizioni della legge 16
          dicembre  1991,  n.  398,  applicano,  per  le  cessioni di
          prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle
          copie vendute, secondo le modalita' previste dalla predetta
          legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni
          quelli  che,  integrando  il contenuto dei libri, giornali,
          quotidiani  e  periodici, esclusi quelli pornografici, sono
          ad  esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti
          da  dichiarazione  sostitutiva  di atto notorio di cui alla
          legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  presentata  prima  della
          commercializzazione,  ai  sensi  dell'art.  35,  presso  il
          competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;
                d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a
          disposizione  del  pubblico,  nonche'  per  la  vendita  di
          qualsiasi   mezzo   tecnico   per  fruire  dei  servizi  di
          telecomunicazione,  fissa  o  mobile,  e di telematica, dal
          titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i
          servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente;
                e) per   la   vendita   al   pubblico,  da  parte  di
          rivenditori  autorizzati,  di documenti di viaggio relativi
          ai  trasporti  pubblici  urbani  di persone, dall'esercente
          l'attivita'  di  trasporto  e per la vendita al pubblico di
          documenti   di   sosta   relativi  ai  parcheggi  veicolari
          dall'esercente l'attivita' di gestione dell'autoparcheggio;
                e-bis) (soppressa).
              Le  operazioni  non  soggette all'imposta in virtu' del
          precedente  comma sono equiparate per tutti gli effetti del
          presente  decreto  alle operazioni non imponibili di cui al
          terzo comma dell'art. 2.
              Le  modalita'  ed  i  termini  per l'applicazione delle
          disposizioni  dei  commi  precedenti  saranno stabiliti con
          decreti del Ministro delle finanze.
              Gli  enti e le imprese che prestano servizi al pubblico
          con  caratteri  di uniformita', frequenza e diffusione tali
          da  comportare  l'addebito  dei  corrispettivi  per periodi
          superiori  al  mese possono essere autorizzati, con decreto
          del  Ministro  delle  finanze,  ad eseguire le liquidazioni
          periodiche  di  cui  all'art.  27  e  i relativi versamenti
          trimestralmente    anziche'    mensilmente.    La    stessa
          autorizzazione puo' essere concessa agli esercenti impianti
          di  distribuzione  di  carburante per uso di autotrazione e
          agli  autotrasportatori  di  cose  per conto terzi iscritti
          all'albo  di  cui  alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si
          applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  33  per  le
          liquidazioni  ed  i versamenti trimestrali effettuati dagli
          esercenti  impianti  di distribuzione di carburante per uso
          di   autotrazione   e   dagli   autotrasportatori  iscritti
          nell'albo  sopra indicato, nonche' per le liquidazioni ed i
          versamenti  trimestrali  disposti  con decreti del Ministro
          delle  finanze,  emanati a norma dell'art. 73, primo comma,
          lettera  e), e del primo periodo del presente comma. Per le
          prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel
          periodo  precedente,  effettuate nei confronti del medesimo
          committente,  puo'  essere emessa, nel rispetto del termine
          di  cui  all'art. 21, quarto comma, primo periodo, una sola
          fattura per piu' operazioni di ciascun trimestre solare. In
          deroga  quanto  disposto  dall'art.  23,  primo  comma,  le
          fatture  emesse  per le prestazioni di servizi dei suddetti
          autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il
          trimestre solare successivo a quello di emissione".
              - L'art.  33  del  citato  decreto del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, soppresso dall'art. 11
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 14 ottobre
          1999, n. 542, recava:
              "Art.  33  (Semplificazione  per  i contribuenti minori
          relative alle dichiarazioni e ai versamenti).".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 3, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri),  come modificato dalla legge 5 febbraio 1999, n.
          25:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis).
              3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del Ministero o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              - Si  riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 10
          giugno  1994,  n. 357, convertito, con modificazioni, nella
          legge  8  agosto  1994,  n.  489  (Disposizioni  tributarie
          urgenti   per   accelerare   la   ripresa  dell'economia  e
          dell'occupazione,  nonche'  per  ridurre  gli adempimenti a
          carico del contribuente):
              "Art.  7 (Semplificazione di adempimenti e riduzione di
          sanzioni per irregolarita' formali). - 1.-2. (Soppressi).
              3. In  caso  di  irregolarita'  nella  compilazione dei
          documenti  di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n.
          627,  la  pena pecuniaria non si applica se il trasgressore
          versa   all'ufficio   dell'imposta   sul   valore  aggiunto
          competente  una somma pari a un centesimo del massimo della
          suddetta  pena  entro  sessanta giorni successivi alla data
          della   consegna   o   della   notifica   del   verbale  di
          constatazione.
              4. Nell'art.   39,   terzo   comma,   del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
          soppresse  le  parole  da:  e'  ammesso  fino alla fine del
          comma.
              4-bis.  All'art.  41  del  decreto del Presidente della
          Repubblica    26 ottobre    1972,    n.   633,   successive
          modificazioni,   dopo   il  quarto  comma  e'  inserito  il
          seguente:
                "Tuttavia,   qualora  la  violazione  degli  obblighi
          previsti  al  quarto  comma  non  comporti variazioni nelle
          risultanze  delle  liquidazioni  periodiche  o  in  sede di
          dichiarazione   annuale,  si  applicano  esclusivamente  le
          sanzioni previste all'art. 47, primo comma, n. 3), e non e'
          dovuto pagamento d'imposta .
              4-ter.  A  tutti  gli  effetti  di  legge, la tenuta di
          qualsiasi  registro contabile con sistemi meccanografici e'
          considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti
          cartacei,   nei   termini   di  legge,  dei  dati  relativi
          all'esercizio   corrente   allorquando  anche  in  sede  di
          controlli  ed  ispezioni  gli  stessi  risultino aggiornati
          sugli   appositi  supporti  magnetici  e  vengano  stampati
          contestualmente   alla   richiesta  avanzata  dagli  organi
          competenti ed in loro presenza".
              - Il   decreto   ministeriale  13  aprile  1978,  reca:
          "Applicazione  dell'imposta  sul  valore  aggiunto relativa
          alle    operazioni    effettuate    nel    settore    delle
          telecomunicazioni".
              - Il   decreto   ministeriale   11  marzo  1996,  reca:
          "Obblighi  tributari  nel  settore  del  servizio  pubblico
          radiomobile di comunicazione denominato "GSM ".
              - La  decisione  del  Consiglio delle Comunita' europee
          del   17 marzo   1997,   n.  97/207/CE,  che  autorizza  la
          Repubblica  italiana  ad  applicare  una  misura  di deroga
          all'art.  9 della stessa direttiva 77/388/CEE in materia di
          armonizzazione   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
          relative  alle  imposte  sulla  cifra  di  affari, e' stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          del 28 marzo 1997, n. L 86/19.
              - La  stessa  direttiva I.V.A. 77/388/CEE del 17 maggio
          1977  e'  stata  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale delle
          Comunita' europee L145 del 13 giugno 1977.